Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
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N. 3409/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MI
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel est dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 25/01/2024 rimessa al Collegio con ordinanza del 6/2/2025 ………., discussa nella Camera di Consiglio del 12/2/2025 promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA F. BELLAZZI 10 a MI , rappresentata e difesa dall'avvocato MUZIO BARBARA del
Foro di IL, presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
anagraficamente in STR. HAIDUCILOR 4 0000 BORSA ROMANIA
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 NEL MERITO: In via principale: 1) Confermare l'affidamento del figlio minore , in modo esclusivo alla madre, con collocamento Per_1 presso la stessa in IL, via Bellazzi n. 10, dove avrà residenza anagrafica.
2) Confermare che la madre possa assumere in modo autonomo tutte le più importanti decisioni in materia di istruzione, educazione e salute (affido super-esclusivo) e che il padre possa vedere il figlio secondo accordi presi direttamente con la madre, sempre che manifesti seria intenzione alla ripesa di stabili rapporti e tenendo conto della volontà del minore.
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
In considerazione della totale assenza di una minima gestione diretta delle esigenze dei figli da parte del padre e della circostanza che è trasferito sulla madre l'intero onere educativo ed economico dei figli le cui esigenze sono destinate ad aumentare nel tempo, disporre che il Sig. versi alla Sig.ra CP_1 Pt_1
in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contribuzione al
[...] mantenimento di entrambi i figli, la somma complessiva di Euro 600,00.= per 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT., oltre il 50% delle spese straordinarie di entrambi i figli, come da Linee Guida del Tribunale di IL, in accordo con l'Ordine degli avvocati, e nello specifico:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio nel comune di Borsa (Romania), con rito Parte_1 CP_1
ortodosso, in data 19 agosto 2004 , matrimonio non trascritto in Italia,
dal matrimonio sono nati due figli: in data 21 giugno 2003, maggiorenne ma non Persona_2
ancora autonomo economicamente, e in data 17 luglio 2006. Per_1 con sentenza n. 6668 del 14 ottobre 2020 e pubblicata il 26 ottobre 2020, il Tribunale di IL ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con affidamento dei figli ( all'epoca Persona_2
minorenne) e in via cd super -esclusiva alla madre, con collocamento, anche ai fini anagrafici Per_1
presso la stessa, disponendo che la madre potesse assumere in modo autonomo tutte le più importanti decisioni in materia di istruzione, educazione e salute (affido super-esclusivo) e che il padre avrebbe potuto vedere i figli, secondo gli accordi presi con la madre, solo se lo stesso avesse manifestato seria intenzione alla ripresa dei rapporti e tenendo conto della volontà dei minori, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, contributo al mantenimento di Euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese , con ricorso depositato in data 20.4.2022 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, notificati ricorso e decreto, non comparso il resistente all'udienza di prima comparizione del
4.10., il Presidente ff con ordinanza resa all'udienza ha confermato quanto deciso con la sentenza di separazione, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per la somma di euro 700 al mese, nelle more del giudizio ha fatto pervenire al Tribunale di IL (mediante posta CP_1
prioritaria) comparsa di costituzione sottoscritta personalmente e, copia della sentenza civile n. 838/2022 emessa in data 25 maggio 2022 dall'Autorità giudiziaria Rumena e passata in giudicato il 5 settembre 2022
(munita di traduzione asseverata) a mezzo della quale veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti senza, nulla disponendo in punto contribuzione al mantenimento dei figli,
con ordinanza del 21.12.2022 il Giudice istruttore, dato atto dell'intervenuta sentenza di divorzio resa dall'autorità giudiziaria rumena, “invitava il difensore della ricorrente a valutare profili di improcedibilità del ricorso depositato, ferma restando la possibilità di incardinare nuovo e diverso giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio anche per quanto attinte e ai profili non espressamente regolamentati dalla sentenza rumena (genitorialità, profili economici),
all'udienza del 19.6.2023 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio e alle domande connesse, riservandosi di proporre domanda di modifica delle condizioni relative al divorzio, domanda poi proposta con ricorso depositato in data 25.1.2024,
con detto ricorso la - dedotto che il marito, dopo la sentenza di separazione, aveva avuto Pt_1
sporadici contatti con i figli, delegando tutte le decisioni a sé, era rimasto inadempiente nel pagamento del contributo al mantenimento dei figli ed in quello del pagamento delle rate del mutuo della casa,, a suo carico, obbligando la ricorrente a provvedervi per intero per evitare la procedura esecutiva e l'espropriazione della casa in proprio danno – ha chiesto l'affido cd super esclusivo del figlio, un contributo a carico del marito per il mantenimento dei figli per la somma complessiva di euro 600 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quindi la ricorrente è comparsa avanti al Got delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del
24.5.2024 ed avanti al Giudice delegato all'udienza del 26.6.2024 insistendo nel ricorso,
il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 29.10.2024 ai sensi dell'art 127 ter cpc per depositare note scritte, udienza poi differita al 25.1.2025,
nelle more il resistente in data 20.1.2025 ha depositato comparsa di costituzione, come di seguito trascritta “ L'Avv.to Ares Aymo Maringolo deposita documentazione pervenuta dall'Avv.to
[...]
alla alle quale si riporta ed insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese CP_2 formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza, cui integralmente si riporta e che devono intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri” depositando, in allegato, documenti e controdeduzioni, contestando la richiesta di contributo economico formulata dalla ricorrente e il mancato pagamento delle rate di mutuo da parte sua, con ordinanza del 6.2.2025 il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio avanti il quale la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12.2.2025,
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 8 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15, essendo la legge del foro.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La contumacia del resistente
Ritiene il Collegio che il resistente debba essere dichiarato contumace. Infatti, vista la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la comparsa depositata dal resistente non integra gli estremi della comparsa di risposta di cui all'art 167 c.pc non svolgendo il ricorrente alcuna difesa
Ai sensi dell'art.473 bis n.16 cpc il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal Giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473 bis n 12 secondo terzo e quarto comma;
l'art 167 cpc prevede che Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. (171) ; A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio. Se e' omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.
Nella comparsa depositata il resistente non ha preso posizione sulla domanda della ricorrente limitandosi a riportarsi ed insistere in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza domande eccezioni e difese, però, mai spiegate nell'odierno giudizio.
Né risulta integrare il contenuto della comparsa il documento allegato dalla parte denominato controdeduzioni, che potrebbe eventualmente valere a supporto della comparsa di costituzione, se tempestivamente prodotta, comparsa non sussistente.
Poiché la procura alle liti non risulta allegata alla comparsa di riposta, il resistente non risulta essere validamente costituito e deve essere dichiarato contumace
Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento del figlio minore ( l'altro figlio e Persona_3 Persona_2
maggiorenne) ritiene il Collegio che la domand a svolta da parte ricorrente meriti accoglimento.
In particolare, secondo quanto riferito dalla madre, il resistente, dopo la separazione ed il trasferimento in Romania ha avuto sporadici rapporti con i figli, delegando alla moglie “l'intera educazione, cura, custodia, crescita e responsabilità dei figli “; né ha più provveduto a corrispondere nemmeno il contributo per il loro mantenimento, non pagando neppure la quota di mutuo.
All'udienza del 24 maggio 2024 la ricorrente ha dichiarato che i figli “vedono il padre una volta l'anno in estate quando con la mamma vanno in Romania se lo incontrano per strada o se lo chiamano e lo vedono una volta per un caff”è.
La scelta processuale del convenuto di rimanere contumace - per come rappresentato - non consente di prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente. Sottolineato, pertanto, il reiterato inadempimento agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, da parte del padre, sia sotto il profilo della assistenza morale -visto che dalla data della separazione vede il figlio sporadicamente , delegando alla madre tutte le scelte relative all'educazione, salute ed istruzione - sia sotto il profilo dell'assistenza materiale -visto il mancato regolare pagamento di un congruo contributo di mantenimento-, ritenuto, di contro, che la madre è un valido punto di riferimento per il minore, perché ha sempre rivestito adeguatamente il ruolo genitoriale e si è sempre occupata della crescita, educazione e salute del minore , anche sotto il profilo economico, deve ritenersi accoglibile la domanda di affidamento super esclusivo del minore alla madre, per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che ella potrà occuparsi del figlio anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Il totale disinteresse paterno giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Il minore vivra' con la madre nella casa familiare sita in condotta in locazione via Bellazzi n 10 IL
, presso la quale avrà la residenza anagrafica.
La casa familiare - dove abita anche il figlio maggiorenne , - deve essere assegnata alla Persona_2
ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. con tutto quanto l'arreda.
Le frequentazioni del minore con il genitore non affidatario, tenuto conto delle sporadiche frequentazioni attuali e dell'età del figlio, prossimo alla maggiore età , sono rimesse ad accordi diretti tra le parti, tenuto conto della volontà del minore .
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche, parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale determini l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento di entrambi i figli mediante versamento della somma mensile di euro 600, oltre al 50% delle spese straordinarie. Sul punto la ricorrente ha allegato di percepire una retribuzione mensile di circa € 600/800 variabili, lavorando come cameriera a chiamata;
di percepire assegno unico di euro 250 e di pagare per intero il mutuo acceso per l'acquisto della casa pari ad euro 850 al mese, di cui però non ha fornito prova.
Nella sentenza di seprazione si dà, peraltro, atto dell'accensione di un mutuo per l'acquisto della casa con rata mensile complessiva di circa euro 600 .
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerato che il padre è un uomo di anni 46 e non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che lo stesso non conservi integra la propria capacità lavorativa, generica e specifica, richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. considerate le esigenze del figlio minore ritiene questo Collegio di porre a carico del padre la somma mensile di euro 500, omnicomprensiva .
L'assegno unico per la famiglia sarà percepito interamente dalla madre.
In relazione al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne deve darsi atto che la ricorrente all'udienza del 24.5.2024 ha dichiarato che “quest'ultimo attualmente sta lavorando come operaio piastrellista con un contratto a tre mesi per un reddito mensile di circa € 1300/1400, si tratta per lui del primo vero contratto lavorativo ancorchè a termine”.
Sul punto il Collegio rileva che , come osservato dalla Corte di Cassazione “l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finchè il figlio non abbia raggiunto
l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza però averne tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta(
Cass 1773/2012; 1830/2011). Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art 337 septies c.c .. il quale prevede che “il giudice valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”..che “se quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di fare fronte alle proprie esigenze appare incongruo affermare, in via generale ed astratta, che il diritto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine”; secondo la Corte “l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità tale , da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione” (Cass.6509/17; 26259/05).Infatti “il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alla capacità di quest'ultimo così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, per l'appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello”(Cass2932/98;Cass. 40282/21).
Poiché il figlio maggiorenne risulta già inserito nel mondo del lavoro, sia pure con un contratto a termine, la domanda di contributo economico al suo mantenimento non può essere accolta.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, della parte resistente, a modifica delle condizioni di cui divorzio pronunciato tra le parti con sentenza n 838/22 del 25 maggio 2022 emessa dall'Autorità giudiziaria Rumena così provvede:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre presso la quale rimarrà Persona_3
collocato , anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di in VIA F. BELLAZZI 10
20100 MI ITALIA e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza,
2. Assegna la casa coniugale in locazione in VIA F. BELLAZZI 10 20100 MI ITALIA alla madre con tutto quanto l'arreda;
3. Dispone che il minore potrà incontrare il padre a seguito di accordi presi direttamente con quest'ultimo;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1
mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva omnicomprensiva di € 500 mensili, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione gennaio 2025,
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
6. Respinge la domanda di contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne;
7. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida nella somma di euro 3510 per compenso, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali
8. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
IL,12 febbraio 2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Susanna Terni