Sentenza 21 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRA STRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA 66nella causa di appello iscritta al nr. 2421/2023 R.G., avente ad oggetto: prestazione di opera intellettuale" e vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Amarena e Mario Di Nitto, con Parte 1
studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
E
RT 1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario d'Eccelesiis, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione;
APPELLATA
[
]E I
RT_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza n. 748/2022 emessa dal giudice di pace di Potenza, pubblicata il 21.12.2022, e, per l'effetto: accertare e dichiarare che per l'attività professionale prestata nel procedimento iscritto al numero 1005-3/2014 l'attrice è creditrice
APPELLATA: rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 conveniva in giudizio innanzi Con atto di citazione ritualmente notificato, la dott.ssa al giudice di pace di Potenza RT_2 e RT 1 per ottenerne la condanna, in solido,
al pagamento della somma di € 3.200,00 a titolo di compenso maturato per l'attività professionale svolta nel giudizio 1005-3/2014 RG vertente tra le medesime parti convenute, ovvero nella diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, per fattone anticipo.
CP 1 che eccepiva la prescrizione del diritto di Si costituiva in giudizio tempestivamente credito giusta art. 2956 c.c.
Si costituiva invece tardivamente in giudizio RT 2 , il quale eccepiva la prescrizione del diritto di credito ed il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto egli era stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento nel quale la attrice aveva espletato l'incarico professionale.
La causa era definita con la sentenza n. 748/2022, depositata il 21.12.2022, nella quale il giudice,
ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione proposta, con comparsa tempestivamente depositata, dalla sola RT_1 e rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dal convenuto condannava solo quest'ultimo al pagamento della somma di € 1.000,00 oltreRT_2
accessori di legge, compensando le spese processuali tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.6.2023 Parte 1 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e concludeva come in epigrafe. Si costituiva in giudizio la parte appellata RT_1 che, a sua volta, concludeva come in epigrafe.
Non si costituiva, invece, in giudizio RT_2 malgrado rituale notifica al domicilio eletto per il primo grado, del quale era dichiarata la contumacia all'udienza del 14.11.2023.
La causa era istruita mediante solo acquisizioni documentali e, all'udienza dell'1.4.2025 era riservata in decisione.
L'appello non è meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata va confermata.
MOTIVAZIONE
In via preliminare va affermata la tempestività dell'atto di appello, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza e della data di notifica del gravame.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame:
1. violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e degli artt. 2943 e 2945 c.c. relativamente al capo della sentenza che accertava la prescrizione del credito relativamente alla convenuta [...]
CP 1 il giudice non avrebbe considerato le previsioni di cui all'art. 2943 e 2945 c.c. ed il correlato effetto, interruttivo e sospensivo, applicabile anche al diritto della CTU al compenso maturato per prestazioni rese nel giudizio stesso. In particolare, la CTU aveva depositato l'istanza di liquidazione il 4.10.2017 ed il dies ad quem per il decorso del termine triennale di prescrizione avrebbe dovuto essere individuato non nella data di deposito della sentenza definitoria del giudizio ma nella successiva data in cui il giudice dava atto di non doversi procedere sulla istanza di liquidazione per intervenuta definizione del giudizio;
2. violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. quanto al capo concernente la quantificazione dei compensi motivazione meramente apparente: il giudice non aveva tenuto conto della nota specifica delle attività espletate ed aveva liquidato il compenso su base equitativa senza in alcun modo tener conto dei criteri di cui al DM 115/2002 e delle attività svolte e documentate, omettendo qualsiasi valutazione della documentazione offerta a sostegno della domanda;
il giudice in particolare non avrebbe applicato la disposizione di cui all'art. 49 comma 2 del DM
115/2002 in materia di istanza di liquidazione della parcella, né la L. 319/1980 trattandosi di incarico non rientrante nelle tabelle approvate con d.m. 30.5.2002.
In fatto, il giudice del tribunale di Potenza conferiva incarico collegiale alla dott.ssa Parte 1
psicologa ed al dott. medico neurologo, nell'ambito di un procedimento di natura Persona_1
cautelare vertente tra le odierne parti appellate che si concludeva per la fase cautelare con ordinanza del 29.12.2017 e con deposito della sentenza che avveniva, per il merito, nel 2018. Il giudice non liquidava i compensi ai consulenti nominati nella fase cautelare riservando al merito la liquidazione delle spese giudiziali.
I professionisti, con istanza depositata 1'8.2.2020 domandavano la liquidazione del compensi ed il
Tribunale, ritenuto che la definizione del giudizio precludesse al giudice la liquidazione, che la parte avrebbe dovuto domandare alle parti con gli ordinari rimedi giurisdizionali, rigettava la domanda con decreto nel quale dichiarava non doversi procedere depositato il 30.11.2020.
1. La prescrizione del credito.
L'appellante sostiene che il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c. applicabile ai professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate, non sarebbe affatto spirato alla data di notifica dell'atto di citazione, che avveniva relativamente alla convenuta [...]
CP_1 il 5.3.2022, e tanto sosteneva in virtù delle seguenti considerazioni: deposito della prima istanza di liquidazione nel 2017, effetto interruttivo e principalmente sospensivo del decorso del termine di prescrizione previsto all'art. 2943 e 2945 c.c.; deposito di nuova istanza nel 2020, introduzione del giudizio di merito nel 2022 dopo atti di diffida puntualmente notificati dalla creditrice professionista ai debitori.
L'assunto non è condivisibile.
Le norme citate dalla appellante sull' effetto sospensivo della prescrizione non possono che trovare applicazione con riferimento ai diritti delle parti come azionati nel giudizio al quale si fa riferimento agli artt. 2943 e 2945 c.c.
Certamente anche per la professionista trova applicazione la regola generale sulla valenza interruttiva di atti di richiesta dei compensi, comunicati ai debitori, con la conseguenza che- premesso che la Pt 1 non era né attrice né convenuta nel giudizio svoltosi innanzi al tribunale- certamente le diffide notificate ai debitori dopo l'ordinanza del Tribunale del 2020 di non luogo a provvedere hanno idoneità ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione, e ciò anche considerando come atto interruttivo, con valenza anche nei confronti delle parti, l'istanza del 14.10.2017.
I professionisti hanno depositato una prima istanza, nel giudizio cautelare, il 4.10.2017, contestualmente al deposito dell'elaborato, ed una seconda istanza, questa depositata nel 2020, ma diretta al solo tribunale ( ovvero non notificata ai debitori) dopo la definizione del giudizio cautelare e del giudizio di merito. ( rispettivamente definiti nel 2017 e nel 2018)
A seguito del decreto del tribunale di non luogo a provvedere, la prima istanza di pagamento notificata alla CP 1 è datata 19.5.2021, ovvero essa è ampiamente successiva rispetto al triennio di riferimento della prescrizione, considerato che l'istanza del 2020 era diretta al solo tribunale investito della richiesta dopo due anni dalla conclusione del giudizio cui le prestazioni erano riferibili. Non pare invece possa utilmente sostenersi che la pendenza del giudizio (quello in cui la Pt 1 ha svolto la prestazione professionale) avrebbe creato l'effetto sospensivo del decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2945 c.c. che, se mai, avrebbe potuto verificarsi con riferimento alle parti del giudizio stesso, che in esso avessero spiegato domande e sino alla sua definizione, ma non con riferimento ai diritti di credito ai compensi in capo al consulente che è terzo rispetto alle parti e, più in generale, rispetto al giudizio.
D'altro canto, ed in merito alle regola generali in materia di prescrizione, la stessa decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dalla data di conclusione dell'incarico peritale e dal deposito dell'elaborato ( 14.10.2017) non rilevando a tal fine e per il titolare, eventuali situazioni concreto di impossibilità di fatto all'esercizio del diritto o impedimenti che non si traducano in vera a propria impossibilità legale.
compenso dalCertamente non rileva l'eventuale convinzione della consulente di potere ottenere giudice procedente anche dopo la definizione del giudizio di riferimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla appellata CP_1 , tuttavia, non viene in rilievo nel caso di specie la decadenza di cui all'art. 71 comma 2 che si riferisce alla presentazione della domanda di pagamento che nel caso concreto ed il dato è incontestato- è stata depositata per la prima volta il
14.10.2017.
Il primo motivo di gravame va, pertanto, integralmente respinto.
2. Il quantum- la motivazione della sentenza di primo grado.
La parte attrice sostiene che il giudice non avrebbe in alcun modo valutato la complessità e la tipologia dell'incarico espletato, né avrebbe fatto applicazione del principi di cui al DM 115/2002 (in realtà
DPR 115/2002) che a detta della parte “ avrebbe certamente condotto ad una liquidazione maggiore", 66
senza considerare il tenore della istanza e le attività svolte da ciascuno dei due professionisti.
Orbene, il giudice nella parte motiva della sentenza considerava, ai fini della quantificazione dell'importo spettante: che l'incarico era stato svolto anche dal dott. estraneo al Persona 1
giudizio; che era stata prodotta una nota pro forma;
il livello di complessità dell'incarico e le sue caratteristiche e, alla stregua di tali valori, liquidava il compenso in € 1.000,00, ritenendolo equo rispetto ai criteri considerati.
Dalla lettura dell'atto di citazione si evince come la professionista avesse ragguagliato il compenso oggetto di domanda in n. 365 vacazioni, ritenendo – in ciò solo correttamente- che l'attività svolta non rientrasse nel novero di quelle di cui agli artt. 2 e segg. del dm 30.5.2002 ovvero nel sistema della liquidazione in misura fissa. Compulsando gli atti del fascicolo di primo grado, e segnatamente il dettaglio dell'insieme delle operazioni peritali svolte come sintetizzate nell'elaborato depositato il 14.10.2017 si evince come i tecnici avesse espletato le seguenti attività: inizio operazioni 3.4.2017;
14.4.2017 incontri della coppia e dei singoli membri di essa;
15.4.2017 visita domiciliare dei due genitori;
10.5.2017 somministrazione test alla madre;
11.5.2017 somministrazione test al padre;
28.5.2017 incontri con la coppia, la nonna ed il minore;
29.5.2017 somministrazione test al minore;
elaborazione e deposito in data 14 ottobre della relazione.
Come è noto, ogni vacazione equivale a n. 2 ore di lavoro ed il giudice non può, per ciascuna giornata di lavoro, liquidare più di n. 4 vacazioni;
va altresì considerato, in fatto, che le operazioni si sono concluse il 29.5.2017 e che tra la fine delle operazioni ed il deposito della relazione è anche decorso il periodo feriale.
In diritto, l'art. 51 del DPR 115/2002 prevede testualmente che: "1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.". Nel caso concreto, la Pt 1 era componente di un collegio peritale composto da due professionisti con la conseguenza che, correttamente, il giudice ha valorizzato la circostanza che l'altro componente il collegio fosse rimasto estraneo rispetto alla lite, giacchè la liquidazione andava operata, per come suggerisce il testo normativo, in maniera globale e complessiva.
Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto di dover liquidare la somma di € 1.000,00 che corrisponde a circa 121 vacazioni, ovvero ad un numero di ore lavoro quantificabili in circa 242, cifre che tenuto conto del periodo degli incontri e della somministrazione dei tests, dal 14.4. al 29.5.2017, del numero degli incontri, della data di inizio delle operazioni e del tempo ragionevolmente necessario per la stesura della relazione, appare più che ampiamente satisfattivo dei diritti della consulente.
Va rimarcato come a tale risultato, ovvero della congruenza del compenso liquidato si addiviene anche considerando la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2025 ( gli effetti delle sentenze della
Corte Costituzionale sono retroattivi trovando il loro limite nei soli diritti quesiti) giacchè in tale caso il compenso liquidato equivarrebbe, in astratto, all'importo corrispondente a n. 68 vacazioni, corrispondenti a n. 136 ore di lavoro che, tenuto conto della collegialità dell'incarico, e della tempistica descritta, appare in ogni caso adeguato al tipo di lavoro svolto dalla consulente psicologa.
Conclusivamente, l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite dell'odierno grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante ed appellata e, pertanto, esse vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata [...]
CP 1
Esse sono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge facendo applicazione: del valore e della natura della causa, delle attività processuali svolte, dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 in somma sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa, in ragione del livello di difficoltà non particolarmente elevato della controversia.
Nulla va disposto con riferimento alle spese del primo grado di giudizio, in difetto di impugnazione incidentale da parte della parte appellata RT_1 che ha domandato la conferma della sentenza di primo grado previo rigetto del gravame. (cfr. ex plurimis Cass. n. 27606/2019)
Nulla spese relativamente alla parte appellata rimasta contumace.
Stante il rigetto del gravame, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti di RT_1 e
RT_2 avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza n. 748/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Pone a carico della parte appellante ed in favore della parte appellata RT_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre spese forfettarie
IVA e CPA come per legge;
3) Nulla spese nei rapporti tra appellante ed appellato contumace;
4) Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Potenza 21.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRA STRO