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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 3538 / 2020
All'udienza del 07.05.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 07.05.2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 3538/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3538/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via S.Filippo Neri n. 4, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Stefano Massimino che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
IN P. DELL'AMM. P.T., Controparte_1
CF: , elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 116 CATANIA presso P.IVA_1
lo studio dell'Avv. TUDISCO FILIPPO , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale. Il
Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.03.2020, parte attrice ha impugnato la delibera, adottata dal convenuto in data 12.02.2020 al fine di ottenerne la CP_1
declaratoria di nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice espone che con la detta delibera i rendiconti e le spese sono state ripartite applicando le nuova tabelle millesimali, contestate dal in quanto, Per_1
nella sentenza n° 5778/2016, il Giudice avrebbe fatto rilevare che la nuova tabella avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità e non a maggioranza.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nella presente vicenda è necessario disaminare quanto dichiarato dal CP_1
convenuto nell'istanza del 06.12.2024, ove lo stesso eccepisce di avere revocato la delibera del 12.02.2020, impugnata nel presente giudizio, con la delibera del
11.04.2024, con la quale l'assemblea dei condomini ha approvato i rendiconti e ripartito le spese con la tabella previgente rispetto a quella applicata con la delibera impugnata.
La produzione della detta delibera, con i relativi piani di riparto e la sentenza, anche se successiva alla chiusura della fase istruttoria, è ammissibile in quanto si tratta di documenti di formazione successiva alla chiusura della fase istruttoria e comunque
3 rilevanti ai fini della decisione, in quanto dagli stessi si evince che la delibera oggetto del presente giudizio è stata revocata.
Poiché la detta delibera impugnata è stata revocata, si deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Infatti la S.C. ha statuito il presente principio sul punto: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere,
analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società
di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.”(Cass. 10847/2020)
Ciò posto è necessario vagliare la richiesta di soccombenza virtuale formulata da parte attrice.
La S.C. ha statuito sul punto il seguente principio:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
4 quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. 30251/2023)
Orbene nella fattispecie in esame, si deve far rilevare che fino all'annullamento, intervenuto con sentenza, la delibera che aveva approvato le tabelle millesimali applicate dal era valida, con la conseguenza che in maniera corretta il CP_1
le ha applicate, in quanto vigenti. CP_1
Infatti la sentenza invocata da parte attrice, emessa dal Tribunale di Catania in data
26.11.2016, si è limitata a pronunciarsi sul difetto di quorum dell'assemblea che aveva approvato le tabelle, delibera poi sostituita da quella adottata in data 13.07.2015 dal convenuto. CP_1
Poiché le tabelle sono state nuovamente approvate con la delibera del 13.07.2015, fino all'annullamento della stessa, le tabelle ivi approvate hanno conservato la loro efficacia e pertanto, correttamente, il le ha applicate fino al momento CP_1
dell'annullamento della delibera di approvazione.
Pertanto, ciò posto, parte attrice va condannata a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in € 3.200,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte attrice e rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in
€ 3.200,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
5 Così deciso in Catania, il 07.05.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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