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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 36878/ 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Valentina Maderna Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 20/10/2023 e vertente
TRA
( ) , nato a [...] in data [...] residente Parte_1 C.F._1 inVIA SOTTOCORNO 6 a MILANO ITALIA rappresentato e difes dall'Avv. PAVONI
EMANUELA presso il cui studio in Milano corso di porta Vittoria n. 56 ha eletto domicilio telematico
ATTORE
E
), nata in [...] in data [...] ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 06.11.2023
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 27.03.2024
Il procuratore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento della domanda in ordine allo status separatile e, decorso il termine di legge, per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/10/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Turchia il 16/05/2023con rito civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Milano A. 2023-N. 101 – R.09 -P. II – S. C1) ), con dalla cui unione Controparte_1 non sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio..
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 2.11.2023, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Il ricorso è stato ritualmente notificato ex art. 143 cpc.
All'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 27.03.2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte attrice, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte, rinunciando espressamente alla domanda di addebito.
Il procuratore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il procuratore ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 27/03/2024
In data è stata pronunciata sentenza di separazione e Collegio, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio, decorso il termine di legge, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 1.04.2025 la parte attrice, comparsa personalmente con il proprio difensore, ha dichiarato che nessuna riconciliazione è intervenuta e ha confermato la volontà di ottenere la pronuncia divorzile
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 02/04/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: il ricorso ex art. 473 bis. 49 cpc è stato depositato in data 19.10.2023, l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc è stata il 27.03.2024, i coniugi si sono separati con sentenza n. 3542/2024 pubblicata in data 28.03.2024 del in data definitiva il ) ed il ricorso per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 19/10/2023
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (inserire in breve il motivo es. per il lungo tempo trascorso dalla separazione, per la convivenza delle parti con altre persone ….) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha svolto difese, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda Controparte_1 disattesa o respinta così provvede:
1. Dà atto che con sentenza n. 3542/2024 pubblicata in data 28.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
a MILANO il 16/05/2023 in Turchia il 16/05/2023con rito civile (trascritto nei
[...] registri dello stato civile del comune di Milano A. 2023-N. 101 – R.09 -P. II – S. C1);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 02/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Valentina Maderna Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 20/10/2023 e vertente
TRA
( ) , nato a [...] in data [...] residente Parte_1 C.F._1 inVIA SOTTOCORNO 6 a MILANO ITALIA rappresentato e difes dall'Avv. PAVONI
EMANUELA presso il cui studio in Milano corso di porta Vittoria n. 56 ha eletto domicilio telematico
ATTORE
E
), nata in [...] in data [...] ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 06.11.2023
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 27.03.2024
Il procuratore di parte attrice dichiara: insistito per l'accoglimento della domanda in ordine allo status separatile e, decorso il termine di legge, per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/10/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Turchia il 16/05/2023con rito civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Milano A. 2023-N. 101 – R.09 -P. II – S. C1) ), con dalla cui unione Controparte_1 non sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio..
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 2.11.2023, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Il ricorso è stato ritualmente notificato ex art. 143 cpc.
All'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 27.03.2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte attrice, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte, rinunciando espressamente alla domanda di addebito.
Il procuratore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il procuratore ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 27/03/2024
In data è stata pronunciata sentenza di separazione e Collegio, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio, decorso il termine di legge, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 1.04.2025 la parte attrice, comparsa personalmente con il proprio difensore, ha dichiarato che nessuna riconciliazione è intervenuta e ha confermato la volontà di ottenere la pronuncia divorzile
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 02/04/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: il ricorso ex art. 473 bis. 49 cpc è stato depositato in data 19.10.2023, l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc è stata il 27.03.2024, i coniugi si sono separati con sentenza n. 3542/2024 pubblicata in data 28.03.2024 del in data definitiva il ) ed il ricorso per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 19/10/2023
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (inserire in breve il motivo es. per il lungo tempo trascorso dalla separazione, per la convivenza delle parti con altre persone ….) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha svolto difese, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda Controparte_1 disattesa o respinta così provvede:
1. Dà atto che con sentenza n. 3542/2024 pubblicata in data 28.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
a MILANO il 16/05/2023 in Turchia il 16/05/2023con rito civile (trascritto nei
[...] registri dello stato civile del comune di Milano A. 2023-N. 101 – R.09 -P. II – S. C1);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 02/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato