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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 19857/2021 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Cresta e Alessandro Parte_1
Arnodo, giusta delega in atti
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Leonardo Blandino, giusta delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo monitorio del Tribunale di Torino avente n. R.G. 12128/2021
e relativo al decreto ingiuntivo n. 5431/2021 emesso Giudice Dott.ssa Dughetti e depositato in data 14.07.2021, ricevuto in notifica dalla Sig.ra n data 04.09.2021 Parte_1
NEL MERITO, in via preliminare: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra in ordine a tutte Parte_1
le domande proposte ex adverso essendo essa del tutto estranea al contratto contestato nonché all'erogazione delle somme di € 30.000,00 finanziate ad altro soggetto, Sig. Per_1
[...]
- (deceduto il 29.04.2009), che sono state versate sul conto corrente allo stesso esclusivamente intestato presso Agenzia Unicredit s.p.a di Torino, C.so Brescia IBAN
pagina 1 di 5 [...] come da documentazione agli atti;
in via principale: per i motivi dedotti, accertata l'insussistenza del diritto di credito così come azionato anche nel presente giudizio, rigettare integralmente le avverse domande e quindi revocare il decreto opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla Sig.ra lla parte opposta;
Parte_1
in via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del contratto di mutuo n. 451474 di cui è causa per sottoscrizioni apocrife, per mancanza di uno degli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c. ovverosia per difetto del consenso di una delle parti;
in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 451474 in contestazione per mancanza di causa del contratto (deviazione dallo scopo) per le ragioni dedotte;
in ogni caso: con il favore delle spese di CTP e di CTU sostenuta da parte opponente nel corso di causa oltre al rimborso delle spese di lite, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre successive spese occorrende”
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...]
, per l'importo di 59.067,69, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale dal Parte_1
01/01/2019 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 5431/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 13-
[...]
14.7.2021, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_1
59.067,69, oltre interessi e spese, per il rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento di € 30.000,00 stipulato con in data 11.9.2007. Controparte_2
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Con il ricorso monitorio la (in qualità di cessionaria del credito) ha chiesto, Controparte_1
pagina 2 di 5 ed ottenuto, la condanna dell'odierna attrice al pagamento della somma di € 59.067,69, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione delle rate relative al contratto di prestito personale nr.
451474, asseritamente stipulato dalla sig.ra con la cedente in data Pt_1 CP_2
11.9.2007.
La sig.ra ha proposto opposizione negando di aver stipulato tale contratto e Pt_1
disconoscendo, ex art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni ad esso apposte ed a lei apparentemente riconducibili.
A fronte dell'istanza di verificazione tempestivamente proposta dalla convenuta è stata dunque disposta una consulenza tecnica grafologica, con incarico affidato alla dr.ssa Per_2 che ha così concluso: “le firme oggetto di verifica apposte sul contratto di
[...] CP_2
prestito personale n. 451474 non sono attribuibili alla signora e sono da Parte_1
considerarsi apocrife. Il giudizio tecnico viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica”.
In particolare la consulente, dopo un'attenta comparazione tra le sottoscrizioni in verifica e la documentazione di provenienza certa dalla sig.ra ed anche all'esito del saggio Pt_1
grafico richiesto alla parte, ha concluso per la falsità delle firme apposte al finanziamento oggetto di causa, precisando anche che “risulta difficilmente sostenibile l'ipotesi che le divergenze delle X rispetto alle A siano dovute a variabilità naturale perché si è osservato come lo stile delle firme autografe sia costante e ricorrente, poco variabile, e ciò si avvera anche all'interno di un arco temporale autografo lungo, dal 2006 al 2023” (pag. 35).
La consulente ha poi esaminato le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta ed ha chiarito come “nello specifico la dott.sa ha evidenziato la presenza di Per_3 corrispondenze che sono certamente presenti ma che non possono sostenere l'autografia poiché sono in contrasto con le divergenze di sostanza. Tali divergenze non sono state per nulla considerate dalla CTP ed è possibile che sia questa la motivazione dell'errata valutazione. Le divergenze che sono state evidenziate nelle tavole della presente ctu, non trovano giustificazione tecnica all'interno dell'ipotesi di autografia sostenuta dalla parte convenuta, poiché afferiscono a dinamismo gestuale e nel complesso allo stile costitutivo considerato globalmente. Se le firme fossero autografe non potrebbero evidenziare tali difformità, nemmeno in ambito di variabilità spontanea. Le somiglianze trovano invece coerenza nella tesi del falso poiché rientrano nella stessa natura dell'apocrifo” (pag. 45).
Le valutazioni cui è giunta la dr.ssa ppaiono immuni da critiche e non vi è ragione per Per_2
discostarsi dalle conclusioni dalla stessa formulate;
a ciò si aggiunga come sin dal 2016 la pagina 3 di 5 sig.ra a fronte delle diffide ad adempiere inviate dalla , abbia contestato di Pt_1 CP_2
aver mai sottoscritto il finanziamento oggetto di causa (doc. 9), circostanza che rende vieppiù fondato e non pretestuoso il disconoscimento operato in questa sede.
3. Del tutto infondate si palesano poi le difese della convenuta, secondo cui il contratto avrebbe comunque avuto esecuzione, essendo stato erogato il finanziamento (doc. 5 convenuta) ed avendo l'attrice provveduto anche al rimborso di alcune rate.
Come provato dall'attrice, infatti, non solo la somma di € 30.000,00 è stata accreditata sul conto n.2499941 acceso presso Unicredit Banca ed intestato esclusivamente al sig. Per_1
(doc. 16), coniuge della sig.ra deceduto in data 29.4.2009 (doc.17), ma
[...] Pt_1
l'attrice ha documentato di aver rinunciato all'eredità morendo dismessa dal sig. (doc. Per_1
18).
In conclusione, non solo il contratto di finanziamento non risulta riconducibile alla sig.ra ma neppure l'erogazione del denaro è stata effettuata in suo favore;
a ciò si Pt_1
aggiunga come la convenuta abbia agito nei confronti della sig.ra personalmente, in Pt_1 forza dell'asserito finanziamento dalla stessa stipulato, e non in qualità di erede del sig.
, con la conseguenza che l'eventuale rimborso di alcune rate tramite denaro Per_1
proveniente dal conto del sig. a nulla rileva nella presente sede. Per_1
Le considerazioni che precedono assorbono ogni altro motivo di opposizione e di difesa formulati dalle parti.
Alla luce di quanto sopra esposto deve dunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di nullità del finanziamento oggetto di causa ex artt. 1325 e 1418, II comma, c.c., non essendovi prova dell'accordo delle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta opposta.
Esse si liquidano come in dispositivo, in conformità alla nota spese prodotta, da ritenersi congrua tenuto conto del valore della controversia (da € 52.000,01 ad € 260.000,00 in relazione all'importo del decreto ingiuntivo opposto) e dell'attività svolta.
Vanno infine poste a carico della convenuta anche le spese sostenute dall'attrice per l'incarico affidato al proprio consulente tecnico di parte, pari ad € 2.448,78, (cfr. all.3 del
28.3.2025), in applicazione del principio secondo cui “le spese della consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole pagina 4 di 5 eccessive o superflue”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame, tenuto anche conto dell'importo liquidato al CTU (cfr. Cass. 03/01/2013, n. 84; Cass. 20/02/2015, n. 3380).
Infine, le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della convenuta, nei soli rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5431/2021 emesso dal
Tribunale di Torino in data 13-14.07.2021; dichiara la nullità del contratto n. 451474 dell'11.9.2007, oggetto di causa;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida, compresa la mediazione, in € 11.632,00 per compenso ed € 593,80 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, ed oltre ad € 2.448,78 per rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte;
pone in via definitiva le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, a carico esclusivo di nei soli rapporti interni tra le parti. CP_1 CP_1
Così deciso in Torino, in data 14.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 19857/2021 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Cresta e Alessandro Parte_1
Arnodo, giusta delega in atti
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Leonardo Blandino, giusta delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo monitorio del Tribunale di Torino avente n. R.G. 12128/2021
e relativo al decreto ingiuntivo n. 5431/2021 emesso Giudice Dott.ssa Dughetti e depositato in data 14.07.2021, ricevuto in notifica dalla Sig.ra n data 04.09.2021 Parte_1
NEL MERITO, in via preliminare: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra in ordine a tutte Parte_1
le domande proposte ex adverso essendo essa del tutto estranea al contratto contestato nonché all'erogazione delle somme di € 30.000,00 finanziate ad altro soggetto, Sig. Per_1
[...]
- (deceduto il 29.04.2009), che sono state versate sul conto corrente allo stesso esclusivamente intestato presso Agenzia Unicredit s.p.a di Torino, C.so Brescia IBAN
pagina 1 di 5 [...] come da documentazione agli atti;
in via principale: per i motivi dedotti, accertata l'insussistenza del diritto di credito così come azionato anche nel presente giudizio, rigettare integralmente le avverse domande e quindi revocare il decreto opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla Sig.ra lla parte opposta;
Parte_1
in via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del contratto di mutuo n. 451474 di cui è causa per sottoscrizioni apocrife, per mancanza di uno degli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c. ovverosia per difetto del consenso di una delle parti;
in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 451474 in contestazione per mancanza di causa del contratto (deviazione dallo scopo) per le ragioni dedotte;
in ogni caso: con il favore delle spese di CTP e di CTU sostenuta da parte opponente nel corso di causa oltre al rimborso delle spese di lite, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre successive spese occorrende”
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...]
, per l'importo di 59.067,69, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale dal Parte_1
01/01/2019 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 5431/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 13-
[...]
14.7.2021, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_1
59.067,69, oltre interessi e spese, per il rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento di € 30.000,00 stipulato con in data 11.9.2007. Controparte_2
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Con il ricorso monitorio la (in qualità di cessionaria del credito) ha chiesto, Controparte_1
pagina 2 di 5 ed ottenuto, la condanna dell'odierna attrice al pagamento della somma di € 59.067,69, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione delle rate relative al contratto di prestito personale nr.
451474, asseritamente stipulato dalla sig.ra con la cedente in data Pt_1 CP_2
11.9.2007.
La sig.ra ha proposto opposizione negando di aver stipulato tale contratto e Pt_1
disconoscendo, ex art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni ad esso apposte ed a lei apparentemente riconducibili.
A fronte dell'istanza di verificazione tempestivamente proposta dalla convenuta è stata dunque disposta una consulenza tecnica grafologica, con incarico affidato alla dr.ssa Per_2 che ha così concluso: “le firme oggetto di verifica apposte sul contratto di
[...] CP_2
prestito personale n. 451474 non sono attribuibili alla signora e sono da Parte_1
considerarsi apocrife. Il giudizio tecnico viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica”.
In particolare la consulente, dopo un'attenta comparazione tra le sottoscrizioni in verifica e la documentazione di provenienza certa dalla sig.ra ed anche all'esito del saggio Pt_1
grafico richiesto alla parte, ha concluso per la falsità delle firme apposte al finanziamento oggetto di causa, precisando anche che “risulta difficilmente sostenibile l'ipotesi che le divergenze delle X rispetto alle A siano dovute a variabilità naturale perché si è osservato come lo stile delle firme autografe sia costante e ricorrente, poco variabile, e ciò si avvera anche all'interno di un arco temporale autografo lungo, dal 2006 al 2023” (pag. 35).
La consulente ha poi esaminato le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta ed ha chiarito come “nello specifico la dott.sa ha evidenziato la presenza di Per_3 corrispondenze che sono certamente presenti ma che non possono sostenere l'autografia poiché sono in contrasto con le divergenze di sostanza. Tali divergenze non sono state per nulla considerate dalla CTP ed è possibile che sia questa la motivazione dell'errata valutazione. Le divergenze che sono state evidenziate nelle tavole della presente ctu, non trovano giustificazione tecnica all'interno dell'ipotesi di autografia sostenuta dalla parte convenuta, poiché afferiscono a dinamismo gestuale e nel complesso allo stile costitutivo considerato globalmente. Se le firme fossero autografe non potrebbero evidenziare tali difformità, nemmeno in ambito di variabilità spontanea. Le somiglianze trovano invece coerenza nella tesi del falso poiché rientrano nella stessa natura dell'apocrifo” (pag. 45).
Le valutazioni cui è giunta la dr.ssa ppaiono immuni da critiche e non vi è ragione per Per_2
discostarsi dalle conclusioni dalla stessa formulate;
a ciò si aggiunga come sin dal 2016 la pagina 3 di 5 sig.ra a fronte delle diffide ad adempiere inviate dalla , abbia contestato di Pt_1 CP_2
aver mai sottoscritto il finanziamento oggetto di causa (doc. 9), circostanza che rende vieppiù fondato e non pretestuoso il disconoscimento operato in questa sede.
3. Del tutto infondate si palesano poi le difese della convenuta, secondo cui il contratto avrebbe comunque avuto esecuzione, essendo stato erogato il finanziamento (doc. 5 convenuta) ed avendo l'attrice provveduto anche al rimborso di alcune rate.
Come provato dall'attrice, infatti, non solo la somma di € 30.000,00 è stata accreditata sul conto n.2499941 acceso presso Unicredit Banca ed intestato esclusivamente al sig. Per_1
(doc. 16), coniuge della sig.ra deceduto in data 29.4.2009 (doc.17), ma
[...] Pt_1
l'attrice ha documentato di aver rinunciato all'eredità morendo dismessa dal sig. (doc. Per_1
18).
In conclusione, non solo il contratto di finanziamento non risulta riconducibile alla sig.ra ma neppure l'erogazione del denaro è stata effettuata in suo favore;
a ciò si Pt_1
aggiunga come la convenuta abbia agito nei confronti della sig.ra personalmente, in Pt_1 forza dell'asserito finanziamento dalla stessa stipulato, e non in qualità di erede del sig.
, con la conseguenza che l'eventuale rimborso di alcune rate tramite denaro Per_1
proveniente dal conto del sig. a nulla rileva nella presente sede. Per_1
Le considerazioni che precedono assorbono ogni altro motivo di opposizione e di difesa formulati dalle parti.
Alla luce di quanto sopra esposto deve dunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di nullità del finanziamento oggetto di causa ex artt. 1325 e 1418, II comma, c.c., non essendovi prova dell'accordo delle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta opposta.
Esse si liquidano come in dispositivo, in conformità alla nota spese prodotta, da ritenersi congrua tenuto conto del valore della controversia (da € 52.000,01 ad € 260.000,00 in relazione all'importo del decreto ingiuntivo opposto) e dell'attività svolta.
Vanno infine poste a carico della convenuta anche le spese sostenute dall'attrice per l'incarico affidato al proprio consulente tecnico di parte, pari ad € 2.448,78, (cfr. all.3 del
28.3.2025), in applicazione del principio secondo cui “le spese della consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole pagina 4 di 5 eccessive o superflue”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame, tenuto anche conto dell'importo liquidato al CTU (cfr. Cass. 03/01/2013, n. 84; Cass. 20/02/2015, n. 3380).
Infine, le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della convenuta, nei soli rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5431/2021 emesso dal
Tribunale di Torino in data 13-14.07.2021; dichiara la nullità del contratto n. 451474 dell'11.9.2007, oggetto di causa;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida, compresa la mediazione, in € 11.632,00 per compenso ed € 593,80 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, ed oltre ad € 2.448,78 per rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte;
pone in via definitiva le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, a carico esclusivo di nei soli rapporti interni tra le parti. CP_1 CP_1
Così deciso in Torino, in data 14.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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