Articolo 16 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 15Articolo 17
Versione
28 marzo 1989
Art. 16. (Difesa legale). 1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni puo' essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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