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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 1310, avverso la sentenza n.2095/2024, resa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento rubricato al n. R.G. 109/2021, depositata il 12.9.2024 e notificata in pari data. tra
Parte_1
, in persona del Prefetto pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari (pec nei cui uffici domicilia, ope legis, a Bari in via Melo da Email_1
Bari, 97;
Appellante
e
, nato a [...] il [...], nella sua qualità di omonimo titolare CP_1
dell'omonima impresa individuale e gestore del Ristorante “Riccio di Mare” ubicato in pagina 1 di 13 Margherita di IA (BT) alla Via Garibaldi n. 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
SCALZO in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato, allegata e spedita in via telematica unitamente all' atto di costituzione ex art. 10 DPR n.123/2001, ed elettivamente domiciliata in Cerignola (FG) alla via Luigi Barriello n. 1;
Appellato
Conclusioni: All'udienza collegiale del 17.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 5.01.2021, quale titolare dell'omonima impresa individuale e CP_1 gestore del ristorante “Riccio di Mare” sito in Margherita di IA, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 154/2020 emessa a suo carico dal
[...]
di , con la quale l'autorità Parte_1 Pt_1
marittima gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 750,00, in forza del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. del 08.09.2020, Parte_2 relativo alla violazione dell'art. 10, co.1 lett. z) del D.Lgs n. 04/2012 come modificato dalla legge n. 154 del 28/07/2016 nonché art. 35 Reg. CE n. 1379/2013, così descritta in fatto nel medesimo verbale: “..deteneva all'interno dei locali dell'esercizio commerciale denominato “Riccio di
Mare” sito in Margherita di IA via Garibaldi n. 5 per la successiva vendita, prodotto ittico consistente in kg. 20 di cozze nere, senza che fosse tracciabile e che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente alle partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio….”.
L'amministrazione marittima si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto articolazione del Controparte_2
pagina 2 di 13 e non del evocato in Controparte_3 Parte_1 giudizio, e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza n. 2095/2024 depositata il 12.9.2024 e notificata in pari data, il Tribunale di
Foggia ha così statuito: “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza – ingiunzione impugnata;
condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per spese ed € 460,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.”
Avverso tale sentenza, ha interposto gravame il
[...]
, Parte_1
con ricorso depositato il 12.10.2024, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione proposta da parte avversa perché inammissibile nonché infondata per le ragioni esposte in narrativa;
b) condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 13.01.2025, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”rigettare l'appello proposto dal
[...]
Parte_1
perché inammissibile in fatto e in diritto e confermare la decisione così come enunciata
[...] dal giudice di primo grado con sentenza n. 2095/2024 del 12.09.2024; condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari per il presente giudizio d'appello, oltre accessori di legge;
condannare l'appellante per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.”
All'udienza del 17.06.2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo e contestuale motivazione di cui è data comunicazione telematica alle parti.
*****
I. Va premesso, in fatto, che l'ordinanza ingiunzione opposta si fonda sulla mancata esibizione, al momento dell'accertamento ispettivo, dei documenti idonei a consentire la tracciabilità del prodotto ittico (cozze nere), sebbene lo avesse consegnato all'autorità CP_1 marittima, nei sette giorni successivi all'ispezione medesima, il documento di trasporto –
pagina 3 di 13 DDT n. 2384/A del 08.09.2020 ore 18.21, asseritamente attestante la tracciabilità del prodotto, consegnato dal vettore della Controparte_4
Risulta, per tabulas, quanto segue:
-in data 08.09.2020, alle ore 22.00 circa, il personale militare del dipendente Ufficio Locale
Marittimo di Margherita di IA, accertava, presso il ristorante denominato “Riccio di
Mare”, nel Comune di Margherita di IA (FG) in via Garibaldi n. 51, che il sig. CP_1
(trasgressore/obbligato in solido), deteneva per la successiva vendita all'interno dei
[...]
locali del predetto esercizio commerciale, il prodotto ittico consistente in kg 20 di cozze nere, senza la prescritta obbligatoria documentazione inerente alle partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
-conseguentemente, i militari procedevano nell'immediatezza alla contestazione dell'illecito amministrativo allo e ad elevare il relativo verbale n. 09/LCMDS/2020 dell'8.9.2020 CP_1
(all. n. 1 fascicolo dell'appellante) nonchè il verbale di sequestro amministrativo n. 02/2020 dell'8.9.2020 (all. n. 2), concernente il prodotto ittico consistente in kg. 20 di cozze nere, affidato in custodia gratuita al trasgressore nella cella frigorifera a temperatura controllata sita all'interno dei locali del predetto esercizio commerciale;
redigevano, altresì, il rapporto d'ispezione n. 01/2020, trasmesso in data 10.9.2020 alla unitamente ai Parte_1 predetti verbali ispettivi (allegato n. 4);
- in data 15.9.2020, l'Autorità Marittima acquisiva gli scritti difensivi del sig. con CP_1 annessa documentazione di trasporto (DDT) in copia, relativo alle cozze sequestrate, recante la data del 8.9.2020 e contenente l'identificazione dell'area di provenienza del prodotto;
-in data 18.09.2020, l'Autorità Marittima emetteva ordinanza di convalida di sequestro, confisca e distruzione n. 56/2020, notificata in data 21.9.2020 al trasgressore/obbligato in solido in atti (allegato n. 6), a cui seguiva la distruzione anticipata richiesta dal medesimo in data 23.9.2020 (allegato n. 7) mediante consegna a idonea ditta autorizzata allo smaltimento di pagina 4 di 13 rifiuti speciali, giusta verbale di dissequestro e distruzione datato 01.10.2020, corredato da pertinente DDT n. 228/2020 emesso in pari data (allegato n. 8);
- acquisito il verbale d'audizione del trasgressore in data 23.09.2020 ed il rapporto di servizio corredato dalla allegata documentazione fotografica, l'Autorità Marittima emetteva l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 154/2020 in data 9.12.2020, notificata via pec in pari data al trasgressore/obbligato in solido in atti (allegato n. 11), ordinanza che veniva ritualmente opposta dallo con ricorso del 5.01.2021. CP_1
II.A fondamento della decisione impugnata, il giudice di prime cure, dopo aver respinto le preliminari questioni di rito sollevate dalle parti, ha ritenuto che l'opposizione proposta da fosse fondata, atteso che quest'ultimo, sia negli scritti difensivi depositati nel CP_1
corso della procedura amministrativa, sia nell'atto di opposizione, aveva riconosciuto il mancato rinvenimento di detta documentazione al momento dell'accertamento, sostenendo tuttavia che “la documentazione attestante la tracciabilità del prodotto (“documento di trasporto - DDT) risultava consegnata regolarmente dal vettore della Controparte_4
(documento n. 2384/A del 08.09.2020 ore 18.21) ma non rinvenuta in occasione della ispezione da parte del personale dell'Ufficio Locale di Margherita di IA, data la numerosa presenza di clientela all'interno del locale che non consentiva di reperire tutta la documentazione richiesta”. Tale assunto difensivo aveva trovato conferma nel seguente principio diritto, enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. Cass. 2022/35685), secondo cui “Se le previsioni in rilievo vengono ad imporre l'obbligo di disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni riguardanti la tracciabilità dei prodotti, è da ritenersi che - ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge - l'illecito amministrativo di cui agli artt. 18 Reg. (CE)
28/01/2002, n. 178/2002/CE e 2, D.Lgs. n. 05/04/2006, n. 190 venga a configurarsi allorquando il soggetto tenuto all'osservanza dell'obbligo risulti incapace - anche per la inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo art. 18, Reg. (CE) 28/01/2002, n.
178/2002/CE - di fornire alle autorità competenti le dovute informazioni entro un lasso temporale non
pagina 5 di 13 immediato ma comunque ragionevole, in tal modo dando prova di aver rispettato l'obbligo di tracciabilità, non potendosi invece ritenere sussistente la violazione in virtù della semplice incapacità di ottemperare alla richiesta di informazioni in immediato riscontro alla medesima, e dovendosi, anzi, escludere la sussistenza dell'illecito quando dette informazioni vengano comunque messe a disposizione entro tempi ragionevolmente solleciti”. Il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile il suddetto principio al caso concreto, atteso che lo CP_1
in data 15.9.2020, una settimana dopo l'ispezione, aveva trasmesso all'autorità amministrativa il documento di trasporto relativo alle cozze sequestrate, recante la stessa data dell'ispezione
(8.9.2020 ore 18.21) e contenente l'identificazione dell'area di provenienza del prodotto. In tal modo, l'opponente, anche se non immediatamente nel corso dell'ispezione, aveva comunque adempiuto all'obbligo di tracciabilità in un tempo assolutamente congruo e ragionevole (una settimana), consentendo l'individuazione del fornitore e dell'origine del prodotto ittico e dimostrando che era in possesso della relativa documentazione già al momento dell'accertamento ispettivo.
1.Con il primo motivo, l'ente appellante ha lamentato la “VIOLAZIONE DELL'ART. 10, CO.
1, LETT. Z) DEL DECRETO LEGISLATIVO 4/2012 -FONDATEZZA DELLA PRETESA
SANZIONATORIA AZIONATA DALL'AMMINISTRAZIONE APPELLANTE” sostenendo che la sentenza costituirebbe “un pericoloso precedente sul piano giuridico e fattuale, non pacificamente accolto in sede giurisprudenziale o interpretativa, né espressamente avallato dalla normativa di settore vigente”.
Più precisamente, in base alla prospettazione difensiva dell'appellante, il principio di diritto, richiamato dal giudice di prime cure nella vicenda in questione, andrebbe inteso in senso relativo e non assoluto e, nel caso concreto, dovrebbe essere escluso, in considerazione della rapida deperibilità dei mitili sequestrati che, com'è noto, si alterano in un lasso di tempo inferiore al decorso di una settimana. Diversamente opinando, sarebbe violata la ratio dell'articolo 58 del regolamento 1224/2009 (a norma del quale, “tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
pagina 6 di 13 della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”), in quanto non sarebbe consentita l'essenziale tutela dei consumatori, dell'informazione, della concorrenza e del mercato.
Nella fattispecie, risulterebbero, altresì, violate le modalità di indicazione delle informazioni sulle partite, come prescritte dall'art. 67, co. 5 e 7 Reg. (UE) 404/2011, poichè dette informazioni, relative ai prodotti di pesca e dell'acquacoltura di cui all'art.59 parag.5 Reg. cit., devono essere fornite attraverso l'etichettatura e l'imballaggio della partita o mediante un documento di accompagnamento che accompagna fisicamente la partita, ma, in tal caso, deve essere apposto il numero di identificazione sulla partita corrispondente.
Nel caso concreto, l'odierno appellante avrebbe omesso di procedere agli obblighi connessi alla tracciabilità del prodotto, in considerazione sia della mancata indicazione con etichetta sulle cassette contenenti il prodotto ittico, sia della mancata indicazione del numero di partita dei prodotti ittici. Tanto si evincerebbe chiaramente dalle riproduzioni fotografiche effettuate all'atto dell'accertamento, dalle quali non risulterebbe sussistente alcuna indicazione riportante il numero di partita dei prodotti ittici.
In base alla prospettazione difensiva dell'ente appellante, le condotte sanzionate integrerebbero, quindi, la violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 4/2012 che reprime, in particolare, non solo la violazione degli obblighi di etichettatura e tracciabilità (quali, appunto, quelli previsti dall'articolo 58 citato), ma anche degli obblighi relativi alle informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita. Detta normativa costituirebbe una legge speciale e successiva rispetto al regolamento (CE) n. 178/2002, che, pertanto, in forza del principio di specialità sarebbe prevalente nel disciplinare la fattispecie in questione.
1.a Ritiene la Corte che le censure avanzate dall'ente appellante siano fondate per le ragioni che seguono.
pagina 7 di 13 L'appellante ha contestato, in primo luogo, il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata in quanto “costituirebbe un pericoloso precedente sul piano giuridico e fattuale, non pacificamente accolto in sede giurisprudenziale o interpretativa” e perché contrasterebbe con la normativa vigente di settore.
Invero, nella contestata pronuncia, la Suprema Corte ha così statuito: "Ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge, l'illecito amministrativo di cui agli artt. 18, paragrafo 1, Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE, e 2, D.Lgs. n. 05 aprile 2006, n. 190 viene a configurarsi allorquando il soggetto tenuto all'osservanza dell'obbligo prescritto risulti - anche per la inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo art. 18, Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE, da valutare in modo specifico- incapace di fornire alle autorità competenti le dovute informazioni entro un lasso temporale comunque ragionevole, non potendosi invece ritenere sussistente la violazione in virtù della semplice incapacità di ottemperare alla richiesta in immediato riscontro alla medesima e dovendosi, anzi, escludere la sussistenza dell'illecito quando dette informazioni vengano comunque messe a disposizione entro tempi seppur non immediati comunque adeguatamente solleciti" (Cass. Sez. II 5 dicembre 2022, n. 35685 ord.).
Tale principio di diritto risulta affermato dalla Suprema Corte sulla base del Reg. n.
178/2002/CE, in cui si legge quanto segue: - al “considerando” 29 “(29) Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine”; - all'art. 3, n. 15), la “rintracciabilità” è definita come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.
Nel caso di specie, nel verbale di contestazione, risulta contestata allo la violazione CP_1
dell'art. 10, comma 1, lett. z) del d. lgs n. 4/2012, come modificato dalla legge n. 154 del pagina 8 di 13 28.7.2016, nonché l'art. 35 Reg. (CE) n. 1379/2013, violazione punita ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dall'art. 12, comma 1, del d. lgs n. 4/2012, come modificati dalla legge n. 154/2016 del 28.7.2016 (che prevede la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 750,00 ad un massimo di € 4.500,00, P.M.R. pari a € 1.500,00), per aver detenuto per la successiva vendita all'interno dei locali del predetto esercizio commerciale, il prodotto ittico consistente in kg 20 di cozze nere, “senza che fosse tracciabile e che fosse possibile individuarne la provenienza, in ragione dell'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente alle partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
In particolare, il richiamato articolo 10, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 4/2012 configura, quale illecito amministrativo, la violazione degli “obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché (de)gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
Detta normativa, speciale in quanto dettata proprio in materia di pesca ed acquacoltura, è diretta a tutelare gli obblighi di derivazione comunitaria non solo riguardanti l'etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici ma anche quelli di informazione del consumatore finale relativamente a tutte le partite di prodotti medesimi, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita.
Infatti, da una parte, l'articolo 58 del regolamento 1224/2009 recita: “tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”, in tal modo, rimarcando che l'obbligo di etichettatura e tracciabilità, in questa materia specifica, riguarda anche alla fase della vendita (finale) al dettaglio al consumatore. Dall'altra, l'art.10 citato tutela espressamente “gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore
pagina 9 di 13 finale” in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, “dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
Pertanto, è evidente che la normativa richiamata nel verbale di contestazione e nella successiva ordinanza ingiunzione opposta, non si limita a riprodurre il principio comunitario richiamato da Cass. Sez. II 5 dicembre 2022, n. 35685, ma tutela espressamente anche l'obbligo del consumatore finale ad essere informato, con particolare riguardo alla provenienza delle partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, “dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
In altri termini, l'obbligo di etichettatura e tracciabilità, così come inquadrato dalla normativa di settore, speciale e sopravvenuta rispetto a quella richiamata della Cassazione nella sentenza gravata, ha anche la finalità di tutelare il diritto del consumatore ad essere informato, al momento dell'acquisto (al quale è equiparabile quella della consumazione all'interno del ristorante) della provenienza del prodotto ittico, che deve essere costantemente tracciabile e accompagnato da informazioni specifiche, al fine di non indurre in errore il consumatore. Ciò esclude che la prova del rispetto di tale obbligo possa essere fornita dal venditore in un momento successivo, poichè la concessione al contravventore di un lasso temporale di esibizione postumo alla messa in vendita o alla attività accertativa (anche di una settimana come nella specie), contrasterebbe con l'interesse del consumatore di verificare la tracciabilità al momento dell'acquisto (e della consumazione) e con la rapida deperibilità del prodotto ittico.
Peraltro, con specifico riguardo alle modalità di indicazione delle informazioni sulle partite,
l'art. 67, co 5 del Reg. (UE) 404/2011 ha previsto che: “Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte
pagina 10 di 13 le fasi di produzione, trasformazione, e distribuzione consentendo alle Autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento”, precisando al comma 7 del medesimo articolo che
“Quando le informazioni di cui all'art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione”. Ciò comporta che, anche nel caso in cui le informazioni obbligatorie non siano fornite attraverso l'etichettatura e l'imballaggio del partita, ma mediante il documento commerciale accompagnatorio della stessa, come sembrerebbe essere avvenuto nel caso concreto, comunque sulla partita dovrebbe essere apposto il numero di identificazione, al fine di prevenire il rischio di alterazione-compromissione della documentazione obbligatoria, numero di identificazione che, per legge, deve accompagnare sempre il prodotto alimentare nella relativa filiera produttiva e distributiva fino al consumatore finale.
Nella fattispecie, come correttamente evidenziato dall'appellante, dall'esame delle riproduzioni fotografiche allegate all'atto dell'accertamento relative alla merce sequestrata, non risulta sussistere alcuna indicazione riportante il numero di partita dei prodotti ittici, sicchè nessuna verifica sulla provenienza del prodotto sarebbe stata consentita in caso di vendita al consumatore finale.
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la consegna del documento di trasporto, a distanza di una settimana dall'ispezione, non consente di ritenere rispettato l'obbligo di tracciabilità previsto dalla normativa di settore come innanzi richiamata.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di gravame ed in riforma della gravata sentenza, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione proposta da deve CP_1 essere rigettata.
II. Sulle spese di lite: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91, 92 C.P.C.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che, dall'auspicata riforma della sentenza di primo grado, dovrebbe necessariamente discendere anche la condanna dell'odierno appellato pagina 11 di 13 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante
Amministrazione, costretta a promuovere il presente giudizio di impugnazione per tutelare le proprie ragioni.
Anche tale motivo merita di essere accolto, quale diretta conseguenza dell'accoglimento del primo, e comporta che, in totale riforma della gravata sentenza, le spese del doppio grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellato, secondo soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in applicazione del DM 147/22, in base al valore della causa (scaglione sino a
€.1100,00), parametri minimi per quattro fasi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
p.q.m.
La Corte di appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, in persona del Parte_1
Prefetto pro tempore, con ricorso del 12.01.2024, avverso la sentenza n.2095/2024, resa dal
Tribunale di Foggia, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta, con ricorso del 5.01.2021, da avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione di pagamento n. 154/2020;
2) condanna, altresì, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1
favore della parte appellante, spese che liquida, per il primo grado, in €.332,00 per compensi professionali e per il presente grado in €.337,00 per compensi professionali ed €.147,00 per esborsi, oltre per entrambi i gradi, iva, c.p.a e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data
17.06.2025.
Il Cons. Estensore
Dr.Emma Manzionna
pagina 12 di 13 Il Presidente
dr. Maria Mitola
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 1310, avverso la sentenza n.2095/2024, resa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento rubricato al n. R.G. 109/2021, depositata il 12.9.2024 e notificata in pari data. tra
Parte_1
, in persona del Prefetto pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari (pec nei cui uffici domicilia, ope legis, a Bari in via Melo da Email_1
Bari, 97;
Appellante
e
, nato a [...] il [...], nella sua qualità di omonimo titolare CP_1
dell'omonima impresa individuale e gestore del Ristorante “Riccio di Mare” ubicato in pagina 1 di 13 Margherita di IA (BT) alla Via Garibaldi n. 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
SCALZO in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato, allegata e spedita in via telematica unitamente all' atto di costituzione ex art. 10 DPR n.123/2001, ed elettivamente domiciliata in Cerignola (FG) alla via Luigi Barriello n. 1;
Appellato
Conclusioni: All'udienza collegiale del 17.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 5.01.2021, quale titolare dell'omonima impresa individuale e CP_1 gestore del ristorante “Riccio di Mare” sito in Margherita di IA, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 154/2020 emessa a suo carico dal
[...]
di , con la quale l'autorità Parte_1 Pt_1
marittima gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 750,00, in forza del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. del 08.09.2020, Parte_2 relativo alla violazione dell'art. 10, co.1 lett. z) del D.Lgs n. 04/2012 come modificato dalla legge n. 154 del 28/07/2016 nonché art. 35 Reg. CE n. 1379/2013, così descritta in fatto nel medesimo verbale: “..deteneva all'interno dei locali dell'esercizio commerciale denominato “Riccio di
Mare” sito in Margherita di IA via Garibaldi n. 5 per la successiva vendita, prodotto ittico consistente in kg. 20 di cozze nere, senza che fosse tracciabile e che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente alle partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio….”.
L'amministrazione marittima si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto articolazione del Controparte_2
pagina 2 di 13 e non del evocato in Controparte_3 Parte_1 giudizio, e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza n. 2095/2024 depositata il 12.9.2024 e notificata in pari data, il Tribunale di
Foggia ha così statuito: “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza – ingiunzione impugnata;
condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per spese ed € 460,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.”
Avverso tale sentenza, ha interposto gravame il
[...]
, Parte_1
con ricorso depositato il 12.10.2024, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione proposta da parte avversa perché inammissibile nonché infondata per le ragioni esposte in narrativa;
b) condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 13.01.2025, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”rigettare l'appello proposto dal
[...]
Parte_1
perché inammissibile in fatto e in diritto e confermare la decisione così come enunciata
[...] dal giudice di primo grado con sentenza n. 2095/2024 del 12.09.2024; condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari per il presente giudizio d'appello, oltre accessori di legge;
condannare l'appellante per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.”
All'udienza del 17.06.2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo e contestuale motivazione di cui è data comunicazione telematica alle parti.
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I. Va premesso, in fatto, che l'ordinanza ingiunzione opposta si fonda sulla mancata esibizione, al momento dell'accertamento ispettivo, dei documenti idonei a consentire la tracciabilità del prodotto ittico (cozze nere), sebbene lo avesse consegnato all'autorità CP_1 marittima, nei sette giorni successivi all'ispezione medesima, il documento di trasporto –
pagina 3 di 13 DDT n. 2384/A del 08.09.2020 ore 18.21, asseritamente attestante la tracciabilità del prodotto, consegnato dal vettore della Controparte_4
Risulta, per tabulas, quanto segue:
-in data 08.09.2020, alle ore 22.00 circa, il personale militare del dipendente Ufficio Locale
Marittimo di Margherita di IA, accertava, presso il ristorante denominato “Riccio di
Mare”, nel Comune di Margherita di IA (FG) in via Garibaldi n. 51, che il sig. CP_1
(trasgressore/obbligato in solido), deteneva per la successiva vendita all'interno dei
[...]
locali del predetto esercizio commerciale, il prodotto ittico consistente in kg 20 di cozze nere, senza la prescritta obbligatoria documentazione inerente alle partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
-conseguentemente, i militari procedevano nell'immediatezza alla contestazione dell'illecito amministrativo allo e ad elevare il relativo verbale n. 09/LCMDS/2020 dell'8.9.2020 CP_1
(all. n. 1 fascicolo dell'appellante) nonchè il verbale di sequestro amministrativo n. 02/2020 dell'8.9.2020 (all. n. 2), concernente il prodotto ittico consistente in kg. 20 di cozze nere, affidato in custodia gratuita al trasgressore nella cella frigorifera a temperatura controllata sita all'interno dei locali del predetto esercizio commerciale;
redigevano, altresì, il rapporto d'ispezione n. 01/2020, trasmesso in data 10.9.2020 alla unitamente ai Parte_1 predetti verbali ispettivi (allegato n. 4);
- in data 15.9.2020, l'Autorità Marittima acquisiva gli scritti difensivi del sig. con CP_1 annessa documentazione di trasporto (DDT) in copia, relativo alle cozze sequestrate, recante la data del 8.9.2020 e contenente l'identificazione dell'area di provenienza del prodotto;
-in data 18.09.2020, l'Autorità Marittima emetteva ordinanza di convalida di sequestro, confisca e distruzione n. 56/2020, notificata in data 21.9.2020 al trasgressore/obbligato in solido in atti (allegato n. 6), a cui seguiva la distruzione anticipata richiesta dal medesimo in data 23.9.2020 (allegato n. 7) mediante consegna a idonea ditta autorizzata allo smaltimento di pagina 4 di 13 rifiuti speciali, giusta verbale di dissequestro e distruzione datato 01.10.2020, corredato da pertinente DDT n. 228/2020 emesso in pari data (allegato n. 8);
- acquisito il verbale d'audizione del trasgressore in data 23.09.2020 ed il rapporto di servizio corredato dalla allegata documentazione fotografica, l'Autorità Marittima emetteva l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 154/2020 in data 9.12.2020, notificata via pec in pari data al trasgressore/obbligato in solido in atti (allegato n. 11), ordinanza che veniva ritualmente opposta dallo con ricorso del 5.01.2021. CP_1
II.A fondamento della decisione impugnata, il giudice di prime cure, dopo aver respinto le preliminari questioni di rito sollevate dalle parti, ha ritenuto che l'opposizione proposta da fosse fondata, atteso che quest'ultimo, sia negli scritti difensivi depositati nel CP_1
corso della procedura amministrativa, sia nell'atto di opposizione, aveva riconosciuto il mancato rinvenimento di detta documentazione al momento dell'accertamento, sostenendo tuttavia che “la documentazione attestante la tracciabilità del prodotto (“documento di trasporto - DDT) risultava consegnata regolarmente dal vettore della Controparte_4
(documento n. 2384/A del 08.09.2020 ore 18.21) ma non rinvenuta in occasione della ispezione da parte del personale dell'Ufficio Locale di Margherita di IA, data la numerosa presenza di clientela all'interno del locale che non consentiva di reperire tutta la documentazione richiesta”. Tale assunto difensivo aveva trovato conferma nel seguente principio diritto, enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. Cass. 2022/35685), secondo cui “Se le previsioni in rilievo vengono ad imporre l'obbligo di disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni riguardanti la tracciabilità dei prodotti, è da ritenersi che - ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge - l'illecito amministrativo di cui agli artt. 18 Reg. (CE)
28/01/2002, n. 178/2002/CE e 2, D.Lgs. n. 05/04/2006, n. 190 venga a configurarsi allorquando il soggetto tenuto all'osservanza dell'obbligo risulti incapace - anche per la inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo art. 18, Reg. (CE) 28/01/2002, n.
178/2002/CE - di fornire alle autorità competenti le dovute informazioni entro un lasso temporale non
pagina 5 di 13 immediato ma comunque ragionevole, in tal modo dando prova di aver rispettato l'obbligo di tracciabilità, non potendosi invece ritenere sussistente la violazione in virtù della semplice incapacità di ottemperare alla richiesta di informazioni in immediato riscontro alla medesima, e dovendosi, anzi, escludere la sussistenza dell'illecito quando dette informazioni vengano comunque messe a disposizione entro tempi ragionevolmente solleciti”. Il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile il suddetto principio al caso concreto, atteso che lo CP_1
in data 15.9.2020, una settimana dopo l'ispezione, aveva trasmesso all'autorità amministrativa il documento di trasporto relativo alle cozze sequestrate, recante la stessa data dell'ispezione
(8.9.2020 ore 18.21) e contenente l'identificazione dell'area di provenienza del prodotto. In tal modo, l'opponente, anche se non immediatamente nel corso dell'ispezione, aveva comunque adempiuto all'obbligo di tracciabilità in un tempo assolutamente congruo e ragionevole (una settimana), consentendo l'individuazione del fornitore e dell'origine del prodotto ittico e dimostrando che era in possesso della relativa documentazione già al momento dell'accertamento ispettivo.
1.Con il primo motivo, l'ente appellante ha lamentato la “VIOLAZIONE DELL'ART. 10, CO.
1, LETT. Z) DEL DECRETO LEGISLATIVO 4/2012 -FONDATEZZA DELLA PRETESA
SANZIONATORIA AZIONATA DALL'AMMINISTRAZIONE APPELLANTE” sostenendo che la sentenza costituirebbe “un pericoloso precedente sul piano giuridico e fattuale, non pacificamente accolto in sede giurisprudenziale o interpretativa, né espressamente avallato dalla normativa di settore vigente”.
Più precisamente, in base alla prospettazione difensiva dell'appellante, il principio di diritto, richiamato dal giudice di prime cure nella vicenda in questione, andrebbe inteso in senso relativo e non assoluto e, nel caso concreto, dovrebbe essere escluso, in considerazione della rapida deperibilità dei mitili sequestrati che, com'è noto, si alterano in un lasso di tempo inferiore al decorso di una settimana. Diversamente opinando, sarebbe violata la ratio dell'articolo 58 del regolamento 1224/2009 (a norma del quale, “tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
pagina 6 di 13 della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”), in quanto non sarebbe consentita l'essenziale tutela dei consumatori, dell'informazione, della concorrenza e del mercato.
Nella fattispecie, risulterebbero, altresì, violate le modalità di indicazione delle informazioni sulle partite, come prescritte dall'art. 67, co. 5 e 7 Reg. (UE) 404/2011, poichè dette informazioni, relative ai prodotti di pesca e dell'acquacoltura di cui all'art.59 parag.5 Reg. cit., devono essere fornite attraverso l'etichettatura e l'imballaggio della partita o mediante un documento di accompagnamento che accompagna fisicamente la partita, ma, in tal caso, deve essere apposto il numero di identificazione sulla partita corrispondente.
Nel caso concreto, l'odierno appellante avrebbe omesso di procedere agli obblighi connessi alla tracciabilità del prodotto, in considerazione sia della mancata indicazione con etichetta sulle cassette contenenti il prodotto ittico, sia della mancata indicazione del numero di partita dei prodotti ittici. Tanto si evincerebbe chiaramente dalle riproduzioni fotografiche effettuate all'atto dell'accertamento, dalle quali non risulterebbe sussistente alcuna indicazione riportante il numero di partita dei prodotti ittici.
In base alla prospettazione difensiva dell'ente appellante, le condotte sanzionate integrerebbero, quindi, la violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 4/2012 che reprime, in particolare, non solo la violazione degli obblighi di etichettatura e tracciabilità (quali, appunto, quelli previsti dall'articolo 58 citato), ma anche degli obblighi relativi alle informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita. Detta normativa costituirebbe una legge speciale e successiva rispetto al regolamento (CE) n. 178/2002, che, pertanto, in forza del principio di specialità sarebbe prevalente nel disciplinare la fattispecie in questione.
1.a Ritiene la Corte che le censure avanzate dall'ente appellante siano fondate per le ragioni che seguono.
pagina 7 di 13 L'appellante ha contestato, in primo luogo, il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata in quanto “costituirebbe un pericoloso precedente sul piano giuridico e fattuale, non pacificamente accolto in sede giurisprudenziale o interpretativa” e perché contrasterebbe con la normativa vigente di settore.
Invero, nella contestata pronuncia, la Suprema Corte ha così statuito: "Ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge, l'illecito amministrativo di cui agli artt. 18, paragrafo 1, Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE, e 2, D.Lgs. n. 05 aprile 2006, n. 190 viene a configurarsi allorquando il soggetto tenuto all'osservanza dell'obbligo prescritto risulti - anche per la inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo art. 18, Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE, da valutare in modo specifico- incapace di fornire alle autorità competenti le dovute informazioni entro un lasso temporale comunque ragionevole, non potendosi invece ritenere sussistente la violazione in virtù della semplice incapacità di ottemperare alla richiesta in immediato riscontro alla medesima e dovendosi, anzi, escludere la sussistenza dell'illecito quando dette informazioni vengano comunque messe a disposizione entro tempi seppur non immediati comunque adeguatamente solleciti" (Cass. Sez. II 5 dicembre 2022, n. 35685 ord.).
Tale principio di diritto risulta affermato dalla Suprema Corte sulla base del Reg. n.
178/2002/CE, in cui si legge quanto segue: - al “considerando” 29 “(29) Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine”; - all'art. 3, n. 15), la “rintracciabilità” è definita come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.
Nel caso di specie, nel verbale di contestazione, risulta contestata allo la violazione CP_1
dell'art. 10, comma 1, lett. z) del d. lgs n. 4/2012, come modificato dalla legge n. 154 del pagina 8 di 13 28.7.2016, nonché l'art. 35 Reg. (CE) n. 1379/2013, violazione punita ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dall'art. 12, comma 1, del d. lgs n. 4/2012, come modificati dalla legge n. 154/2016 del 28.7.2016 (che prevede la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 750,00 ad un massimo di € 4.500,00, P.M.R. pari a € 1.500,00), per aver detenuto per la successiva vendita all'interno dei locali del predetto esercizio commerciale, il prodotto ittico consistente in kg 20 di cozze nere, “senza che fosse tracciabile e che fosse possibile individuarne la provenienza, in ragione dell'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente alle partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
In particolare, il richiamato articolo 10, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 4/2012 configura, quale illecito amministrativo, la violazione degli “obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché (de)gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
Detta normativa, speciale in quanto dettata proprio in materia di pesca ed acquacoltura, è diretta a tutelare gli obblighi di derivazione comunitaria non solo riguardanti l'etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici ma anche quelli di informazione del consumatore finale relativamente a tutte le partite di prodotti medesimi, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita.
Infatti, da una parte, l'articolo 58 del regolamento 1224/2009 recita: “tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”, in tal modo, rimarcando che l'obbligo di etichettatura e tracciabilità, in questa materia specifica, riguarda anche alla fase della vendita (finale) al dettaglio al consumatore. Dall'altra, l'art.10 citato tutela espressamente “gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore
pagina 9 di 13 finale” in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, “dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
Pertanto, è evidente che la normativa richiamata nel verbale di contestazione e nella successiva ordinanza ingiunzione opposta, non si limita a riprodurre il principio comunitario richiamato da Cass. Sez. II 5 dicembre 2022, n. 35685, ma tutela espressamente anche l'obbligo del consumatore finale ad essere informato, con particolare riguardo alla provenienza delle partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, “dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
In altri termini, l'obbligo di etichettatura e tracciabilità, così come inquadrato dalla normativa di settore, speciale e sopravvenuta rispetto a quella richiamata della Cassazione nella sentenza gravata, ha anche la finalità di tutelare il diritto del consumatore ad essere informato, al momento dell'acquisto (al quale è equiparabile quella della consumazione all'interno del ristorante) della provenienza del prodotto ittico, che deve essere costantemente tracciabile e accompagnato da informazioni specifiche, al fine di non indurre in errore il consumatore. Ciò esclude che la prova del rispetto di tale obbligo possa essere fornita dal venditore in un momento successivo, poichè la concessione al contravventore di un lasso temporale di esibizione postumo alla messa in vendita o alla attività accertativa (anche di una settimana come nella specie), contrasterebbe con l'interesse del consumatore di verificare la tracciabilità al momento dell'acquisto (e della consumazione) e con la rapida deperibilità del prodotto ittico.
Peraltro, con specifico riguardo alle modalità di indicazione delle informazioni sulle partite,
l'art. 67, co 5 del Reg. (UE) 404/2011 ha previsto che: “Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte
pagina 10 di 13 le fasi di produzione, trasformazione, e distribuzione consentendo alle Autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento”, precisando al comma 7 del medesimo articolo che
“Quando le informazioni di cui all'art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione”. Ciò comporta che, anche nel caso in cui le informazioni obbligatorie non siano fornite attraverso l'etichettatura e l'imballaggio del partita, ma mediante il documento commerciale accompagnatorio della stessa, come sembrerebbe essere avvenuto nel caso concreto, comunque sulla partita dovrebbe essere apposto il numero di identificazione, al fine di prevenire il rischio di alterazione-compromissione della documentazione obbligatoria, numero di identificazione che, per legge, deve accompagnare sempre il prodotto alimentare nella relativa filiera produttiva e distributiva fino al consumatore finale.
Nella fattispecie, come correttamente evidenziato dall'appellante, dall'esame delle riproduzioni fotografiche allegate all'atto dell'accertamento relative alla merce sequestrata, non risulta sussistere alcuna indicazione riportante il numero di partita dei prodotti ittici, sicchè nessuna verifica sulla provenienza del prodotto sarebbe stata consentita in caso di vendita al consumatore finale.
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la consegna del documento di trasporto, a distanza di una settimana dall'ispezione, non consente di ritenere rispettato l'obbligo di tracciabilità previsto dalla normativa di settore come innanzi richiamata.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di gravame ed in riforma della gravata sentenza, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione proposta da deve CP_1 essere rigettata.
II. Sulle spese di lite: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91, 92 C.P.C.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che, dall'auspicata riforma della sentenza di primo grado, dovrebbe necessariamente discendere anche la condanna dell'odierno appellato pagina 11 di 13 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante
Amministrazione, costretta a promuovere il presente giudizio di impugnazione per tutelare le proprie ragioni.
Anche tale motivo merita di essere accolto, quale diretta conseguenza dell'accoglimento del primo, e comporta che, in totale riforma della gravata sentenza, le spese del doppio grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellato, secondo soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in applicazione del DM 147/22, in base al valore della causa (scaglione sino a
€.1100,00), parametri minimi per quattro fasi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
p.q.m.
La Corte di appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, in persona del Parte_1
Prefetto pro tempore, con ricorso del 12.01.2024, avverso la sentenza n.2095/2024, resa dal
Tribunale di Foggia, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta, con ricorso del 5.01.2021, da avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione di pagamento n. 154/2020;
2) condanna, altresì, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1
favore della parte appellante, spese che liquida, per il primo grado, in €.332,00 per compensi professionali e per il presente grado in €.337,00 per compensi professionali ed €.147,00 per esborsi, oltre per entrambi i gradi, iva, c.p.a e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data
17.06.2025.
Il Cons. Estensore
Dr.Emma Manzionna
pagina 12 di 13 Il Presidente
dr. Maria Mitola
pagina 13 di 13