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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 4040/2024
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. SANDOLI ANDREA, giusta procura in atti;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero;
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
17.10.2024 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Baghdad (IRAQ) il
14/02/2013
da
nato a [...] Parte_1
(IRAQ) il 19/01/1988;
e
nata a [...] Parte_2 Parte_2
(IRAQ) il 28/04/1995;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Laives (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 92, Parte II, Serie
C, dell'anno 2021 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio, confermando le clausole di cui alla separazione che qui di seguito per comodità del lettore si riproducono, ordinando al comune competente le relative annotazioni;
;
2. assegnare, con tutti gli arredi e corredi, la casa coniugale, alla moglie che l'abiterà con la figlia;
3. la figlia verrà collocata, in affidamento condiviso,
prevalentemente presso la madre ed il padre potrà esercitare liberamente il diritto di visita previo accordo con la madre ed in ogni caso tutti i fine settimana dalla sera del venerdì al pomeriggio della domenica, escluso un fine settimana al mese in cui il padre fa il turno nella notte tra il venerdì ed il sabato nel qual caso andrà a prendere la figlia nel primo pomeriggio del sabato.
Inoltre, la figlia passerà le vacanze con il padre secondo le seguenti modalità, almeno due settimane delle vacanze estive, metà di quelle invernali, dei morti, di carnevale e pasquali.
4. il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento per la figlia l'assegno mensile di € 250,00, entro e non oltre il 10 di ogni mese,
rivalutabile in base agli indici ASTAT della Provincia Autonoma di
Bolzano a far data dal 10.10.2024 con prima rivalutazione al
09.10.2025;
5. le spese straordinarie della figlia faranno carico ad Per_1
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno trattate secondo le linee guida in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli del Tribunale di Bolzano dd. 11.12.2017 (doc.
12). I coniugi concordano sin d'ora che la figlia potrà svolgere due corsi sportivi all'anno;
6. gli eventuali contributi pubblici e l'assegno unico per la figlia verranno percepiti al 50% tra i coniugi;
7. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri;
8. Le spese legali del procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Bolzano, lì 19/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo