TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/04/2025, n. 5641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5641 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta NZ Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15213/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 06/01/1989, con il patrocinio dell'avv. CAPUZZI ROCCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
08/04/1984;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 chiedeva Parte_1
che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 17.06.2017 con , precisando che dall'unione erano CP_1
nate le figlie (26.10.2015) e (04.04.2017), e che in data 13.12.2021 il Per_1 Per_2
Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con il marito.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e CP_1
veniva, pertanto, dichiarato contumace.
1 All'udienza del 27.01.2025, tenutasi dinanzi al Giudice Designato, compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di istanze istruttorie.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Deve essere confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, tenuto conto che dall'esame degli atti, nonché avuto riguardo alla domanda di parte ricorrente, non sono emersi elementi che richiedano di derogare alla regola generale prevista dal Codice civile a tutela della bigenitorialità.
Deve essere altresì confermato il collocamento delle minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la regolamentazione delle modalità di visita con il padre indicate in dispositivo.
Giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via
Amico Aspertini n. 276, deve essere assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario delle figlie minori.
Il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie minori corrispondendo alla sig.ra l'importo mensile di euro 550,00. Tale importo è Parte_1
determinato tenendo in considerazione che non vi sono elementi in atti che consentano di individuare con precisione le disponibilità reddituali del resistente né circostanze sopravvenute migliorative dei redditi rispetto agli accordi della separazione. In tale sede le parti avevano stabilito che il padre dovesse corrispondere per la prole un assegno di mantenimento per la somma pari ad Euro
550,00.
2 Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15213/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
17.06.2017 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n.
00076, parte 2, serie A02);
- affida le figlie minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti
3 l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
- dispone che le minori siano collocate presso la madre;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Amico Aspertini n. 276, a
[...]
; Parte_1
- dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a) tre giorni a settimana dalle 16.30 alle 19.30
e fine settimana alternati;
b) durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
d) per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anni i periodi comprendenti i giorni di Natale e Capodanno;
e) ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali, oppure per 3 giorni delle festività pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
f) Per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni;
g) Per il compleanno della prole ad anni alterni;
- determina in euro 550,00 il contributo mensile dovuto da a CP_1 [...]
per il mantenimento delle figlie minori, da corrispondere a Parte_1 [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e Parte_1
successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta NZ Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15213/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 06/01/1989, con il patrocinio dell'avv. CAPUZZI ROCCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
08/04/1984;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 chiedeva Parte_1
che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 17.06.2017 con , precisando che dall'unione erano CP_1
nate le figlie (26.10.2015) e (04.04.2017), e che in data 13.12.2021 il Per_1 Per_2
Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con il marito.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e CP_1
veniva, pertanto, dichiarato contumace.
1 All'udienza del 27.01.2025, tenutasi dinanzi al Giudice Designato, compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di istanze istruttorie.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Deve essere confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, tenuto conto che dall'esame degli atti, nonché avuto riguardo alla domanda di parte ricorrente, non sono emersi elementi che richiedano di derogare alla regola generale prevista dal Codice civile a tutela della bigenitorialità.
Deve essere altresì confermato il collocamento delle minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la regolamentazione delle modalità di visita con il padre indicate in dispositivo.
Giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via
Amico Aspertini n. 276, deve essere assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario delle figlie minori.
Il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie minori corrispondendo alla sig.ra l'importo mensile di euro 550,00. Tale importo è Parte_1
determinato tenendo in considerazione che non vi sono elementi in atti che consentano di individuare con precisione le disponibilità reddituali del resistente né circostanze sopravvenute migliorative dei redditi rispetto agli accordi della separazione. In tale sede le parti avevano stabilito che il padre dovesse corrispondere per la prole un assegno di mantenimento per la somma pari ad Euro
550,00.
2 Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15213/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
17.06.2017 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n.
00076, parte 2, serie A02);
- affida le figlie minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti
3 l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
- dispone che le minori siano collocate presso la madre;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Amico Aspertini n. 276, a
[...]
; Parte_1
- dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a) tre giorni a settimana dalle 16.30 alle 19.30
e fine settimana alternati;
b) durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
d) per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anni i periodi comprendenti i giorni di Natale e Capodanno;
e) ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali, oppure per 3 giorni delle festività pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
f) Per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni;
g) Per il compleanno della prole ad anni alterni;
- determina in euro 550,00 il contributo mensile dovuto da a CP_1 [...]
per il mantenimento delle figlie minori, da corrispondere a Parte_1 [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e Parte_1
successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta NZ
4