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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10129/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10129/2018 promossa da:
in proprio e quale erede di , con il patrocinio Parte_1 Persona_1 dell'avv. BRESCIANI RITA, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRESCIANI RITA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. D'ALESSANDRIA ANTONINO, elettivamente domiciliato in VIA
ARRIVABENE 18 46100 MANTOVA presso il difensore avv. D'ALESSANDRIA
ANTONINO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.24
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
, titolare dell'omonima falegnameria, depositava ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo e allegava che i signori “ e , nel corso degli anni 2011, 2012 Pt_1 Per_1
e 2013, gli avevano commissionato la fornitura di una coppia di divani, di un mobile da bagno e di un tavolo allungabile;
che il prezzo pattuito per detti beni era pari ad euro 6.832,00, iva compresa;
che, al netto degli acconti, i committenti erano debitori della somma di euro 5.532,00.
Tutto ciò premesso, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti di e per l'importo capitale di euro 5.600,30, Persona_1 Parte_2 oltre spese ed interessi.
Gli ingiunti proponevano opposizione e deducevano che non aveva Parte_2 stipulato alcun contratto con il convenuto opposto;
che il contratto era stato stipulato da;
che la committente aveva pagato euro 5.750,00 in Persona_1 contanti, così come risultava dai documenti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Parte convenuta si costituiva in giudizio, ribadendo che il contratto era stato concluso con entrambi gli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione e in via riconvenzionale il pagamento di euro 5.600,30 a titolo di corrispettivo per la realizzazione di ulteriori e diversi mobili rispetto a quelli indicati nel ricorso monitorio.
Nelle more del giudizio, decedeva e si costituiva quale Persona_1 Parte_2 chiamato all'eredità.
Il giudice istruttore respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà e le istanze istruttorie formulate dal convenuto.
All'udienza del 17.12.24, la causa era posta in decisione.
- - - - - ha agito in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto di Controparte_1 prestazione d'opera che avrebbe stipulato con e . Parte_1 Persona_1
ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale. Parte_1
pagina 2 di 4 Parte opposta, su cui incombeva l'onere di provare l'esistenza del suddetto rapporto, non ha prodotto alcun contratto né ha formulato capitoli di prova ammissibili volti a dimostrare di averlo stipulato oralmente.
I capitoli di prova dedotti risultano, infatti, del tutto generici e, dunque, inammissibili, come del resto già statuito dal giudice istruttore.
Dalla mancata prova del contratto discende il rigetto della domanda di adempimento formulata nei confronti di . Parte_1
non ha contestato la sussistenza del contratto ma ha allegato di avere Persona_1 pagato in contanti l'intera somma richiesta.
La prova del pagamento è stata fornita a mezzo della produzione di ricevute firmate dal convenuto opposto.
Quest'ultimo, a fronte della dimostrazione del pagamento fornita dall'opponente, ha sostenuto di avere altri e diversi crediti nei confronti di parte attrice per la realizzazione di mobili ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nelle fatture prodotte con il ricorso monitorio.
Parte convenuta ha, quindi, formulato domanda riconvenzionale per il pagamento di euro 5.600,30.
Con riferimento alla ammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto, la giurisprudenza ha ritenuto che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non
"stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 15/10/2024, n. 26727).
pagina 3 di 4 Ritenuta, pertanto, ammissibile la domanda formulata dal convenuto in comparsa di risposta, si deve rilevare come fosse suo specifico onere dimostrare di avere stipulato altri e diversi contratti aventi per oggetto la realizzazione dei mobili indicati in comparsa di costituzione.
Parte ingiungente non ha fornito detta prova, atteso che non ha prodotto il contratto né ha formulato capitoli di prova testimoniale che non fossero generici e, dunque, inammissibili.
Dalla mancata prova del contratto discende l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto opposto e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
respinge la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1 condanna a rifondere a parte opponente le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 118,50 per esborsi, euro 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Brescia il 22.5.2025.
Il giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10129/2018 promossa da:
in proprio e quale erede di , con il patrocinio Parte_1 Persona_1 dell'avv. BRESCIANI RITA, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRESCIANI RITA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. D'ALESSANDRIA ANTONINO, elettivamente domiciliato in VIA
ARRIVABENE 18 46100 MANTOVA presso il difensore avv. D'ALESSANDRIA
ANTONINO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.24
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
, titolare dell'omonima falegnameria, depositava ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo e allegava che i signori “ e , nel corso degli anni 2011, 2012 Pt_1 Per_1
e 2013, gli avevano commissionato la fornitura di una coppia di divani, di un mobile da bagno e di un tavolo allungabile;
che il prezzo pattuito per detti beni era pari ad euro 6.832,00, iva compresa;
che, al netto degli acconti, i committenti erano debitori della somma di euro 5.532,00.
Tutto ciò premesso, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti di e per l'importo capitale di euro 5.600,30, Persona_1 Parte_2 oltre spese ed interessi.
Gli ingiunti proponevano opposizione e deducevano che non aveva Parte_2 stipulato alcun contratto con il convenuto opposto;
che il contratto era stato stipulato da;
che la committente aveva pagato euro 5.750,00 in Persona_1 contanti, così come risultava dai documenti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Parte convenuta si costituiva in giudizio, ribadendo che il contratto era stato concluso con entrambi gli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione e in via riconvenzionale il pagamento di euro 5.600,30 a titolo di corrispettivo per la realizzazione di ulteriori e diversi mobili rispetto a quelli indicati nel ricorso monitorio.
Nelle more del giudizio, decedeva e si costituiva quale Persona_1 Parte_2 chiamato all'eredità.
Il giudice istruttore respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà e le istanze istruttorie formulate dal convenuto.
All'udienza del 17.12.24, la causa era posta in decisione.
- - - - - ha agito in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto di Controparte_1 prestazione d'opera che avrebbe stipulato con e . Parte_1 Persona_1
ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale. Parte_1
pagina 2 di 4 Parte opposta, su cui incombeva l'onere di provare l'esistenza del suddetto rapporto, non ha prodotto alcun contratto né ha formulato capitoli di prova ammissibili volti a dimostrare di averlo stipulato oralmente.
I capitoli di prova dedotti risultano, infatti, del tutto generici e, dunque, inammissibili, come del resto già statuito dal giudice istruttore.
Dalla mancata prova del contratto discende il rigetto della domanda di adempimento formulata nei confronti di . Parte_1
non ha contestato la sussistenza del contratto ma ha allegato di avere Persona_1 pagato in contanti l'intera somma richiesta.
La prova del pagamento è stata fornita a mezzo della produzione di ricevute firmate dal convenuto opposto.
Quest'ultimo, a fronte della dimostrazione del pagamento fornita dall'opponente, ha sostenuto di avere altri e diversi crediti nei confronti di parte attrice per la realizzazione di mobili ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nelle fatture prodotte con il ricorso monitorio.
Parte convenuta ha, quindi, formulato domanda riconvenzionale per il pagamento di euro 5.600,30.
Con riferimento alla ammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto, la giurisprudenza ha ritenuto che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non
"stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 15/10/2024, n. 26727).
pagina 3 di 4 Ritenuta, pertanto, ammissibile la domanda formulata dal convenuto in comparsa di risposta, si deve rilevare come fosse suo specifico onere dimostrare di avere stipulato altri e diversi contratti aventi per oggetto la realizzazione dei mobili indicati in comparsa di costituzione.
Parte ingiungente non ha fornito detta prova, atteso che non ha prodotto il contratto né ha formulato capitoli di prova testimoniale che non fossero generici e, dunque, inammissibili.
Dalla mancata prova del contratto discende l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto opposto e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
respinge la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1 condanna a rifondere a parte opponente le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 118,50 per esborsi, euro 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Brescia il 22.5.2025.
Il giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 4 di 4