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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 20634 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti PP RD e
FE DA, BORDO GIUSEPPE (C.F. ), di C.F._1
procuratore di se stesso e DASCILLO FE (C.F.
), procuratore di se stesso tutti elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in Napoli alla via Alessandro
Scarlatti n° 211/E, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. ) nato a [...] il CP_2 C.F._3
29/08/1968 ed ivi residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: consegna elenco condomini morosi;
Conclusioni: all'udienza del 13 maggio 2025 l'avv. RD PP, anche per delega dell'avv. DA FE “si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di aver depositato la notifica del ricorso in rinnovazione nei confronti del dott. quale amministratore CP_2 in carica del resistente;
insiste affinché la causa sia decisa”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PP RD e FE DA, con ricorso ex Parte_1
art. 281 decies c.p.c., depositato in data 3/10/2024, hanno adito l'intestato
Tribunale deducendo: - che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 11881 del
28/12/2023 aveva condannato il in Controparte_3
Napoli al pagamento delle spese di ctu disposta nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 16633/2016; - che nel corso del predetto procedimento la aveva corrisposto al nominato CTU, Ing. , Parte_1 Persona_1 quali acconti, € 1.086,72 ed € 1.045,68 come da fatture n° 7/2021 e 1/2024 emesse dall'indicato professionista, il tutto per totali € 2.132,40; - che, pertanto, la con pec del 12/01/2024 e del 3/04/2024, Parte_1
richiedeva al legale del Condominio il pagamento di quanto alla stessa dovuto;
- che, state il mancato adempimento spontaneo, la Parte_1 notificava al resistente, in data 17/04/2024, l'anzidetta sentenza, CP_1 unitamente ad atto di precetto per totali € 2.302,23; - che la sentenza del
Tribunale di Napoli n.11881 del 28/12/2023 aveva, altresì, disposto la condanna del , al pagamento delle Controparte_4
spese di lite in favore dei legali anticipatari della avv. Parte_1
PP RD e avv. FE DA, liquidate in € 7.616,00, oltre IVA, cassa e spese generali, oltre € 237,00, per spese vive;
- che l'Ente di gestione non provvedeva al pagamento spontaneo neanche delle spese di lite in favore
- 2 -
dei legali odierni ricorrenti;
- che, di conseguenza, gli avv.ti RD PP e
DA FE, quali antistatari delle liquidate competenze e spese, in data
17/04/2024 notificavano al resistente la sentenza n. 11881 del CP_1
28/12/2023, unitamente all'atto di precetto, per € 11.649,01; - che, stante il pagamento, gli odierni ricorrenti, con pec del 26/06/2024, richiedevano all'amministratore del la consegna Controparte_3 dell'anagrafe Condominiale e le quote di morosità dei singoli condomini onde procedere in via esecutiva nei confronti degli stessi;
- che, tuttavia, anche tale richiesta restava priva di riscontro.
Tanto premesso la RD PP e DA Parte_1
FE hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la consegna dell'intera anagrafe condominiale con indicazione dei diritti dominicali, quote millesimali dei singoli condomini nonché indicazione delle singole quote di morosità dei condomini in relazione a quanto da ciascuno dovuto ai ricorrenti per quanto statuito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11881/2023 e come specificato nei notificati atti di precetto, oltre condanna della parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, vinte le spese di lite con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari.
Il resistente, nonostante la ritualmente notifica del ricorso CP_1
e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., non si è costituito in giudizio.
Integrato il contraddittorio, in base a quanto disposto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.1002/2025 del 15/01/2025, anche nei confronti dell'amministratore di condominio in proprio, CP_2 anche quest'ultimo restava contumace.
Va dunque, dichiarata, la contumacia sia del Controparte_5
in Napoli che dell'amministratore in proprio
[...] CP_2
[...]
- 3 -
Il ricorso è fondato nei confronti di mentre va Parte_2
dichiarato inammissibile nei confronti del Controparte_5
in Napoli.
[...]
Ed invero, la Legge n.220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att.
c.p.c., ha previsto che “l'amministratore ... è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Il secondo comma della norma, poi, dispone che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini”.
In base a tale disposizione, il creditore del condominio ha il diritto di ricevere dall'amministratore le generalità complete dei condomini morosi, in modo da consentirgli di poter soddisfare il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti di tali soggetti, i quali, a norma del secondo comma del richiamato art. 63 disp. att. c.c., devono essere escussi preventivamente rispetto a quelli in regola con i pagamenti.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno provato la propria qualità di creditori attraverso il deposito della sentenza n. 11881/2023 del Tribunale di
Napoli e, pertanto, i crediti dagli stessi vantati appaiono certi, liquidi ed esigibili.
Così chiarita la portata della norma, risulta opportuno, a questo punto, evidenziare che la Corte di legittimità, con la sentenza n. n.1002/2025 del
15/01/2025, ha chiarito che il soggetto legittimato passivo della presente azione è l'amministratore di condominio in proprio e non il Condominio in persona dell'amministratore. Ciò in quanto, afferma la Suprema Corte,
l'obbligo che pone l'art. 63 disp. att. c.c. di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino – quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale – i dati dei condòmini morosi è un obbligo che “esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo
- 4 -
legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione…Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana…Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al condominio, con riferimento alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio. Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è
l'amministratore in proprio e non il in persona CP_1 dell'amministratore”.
Ebbene, tanto chiarito in punto di legittimazione passiva, a fronte della richiesta dei ricorrenti, l'amministratore resistente, non essendosi costituito, non ha comprovato l'adempimento dell'obbligo su di esso gravante né ha altrimenti giustificato la propria condotta inadempiente.
I ricorrenti, pertanto, a fronte dell'obbligo posto dall'art. 63 disp. att.c.c., hanno diritto ad ottenere, in questa sede, un provvedimento che ordini all' amministratore in proprio l'esibizione dei dati completi dei condomini morosi.
Pertanto, la domanda proposta nei confronti di in CP_2
proprio appare fondata e va accolta.
Anche la domanda di fissazione di una somma per un eventuale ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., può trovare accoglimento.
L'art. 614 bis c.p.c. recita: “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte,
- 5 -
la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza…Il giudice determina
l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
Il provvedimento in esame rappresenta un caso di sanzione civile, con la conseguenza che l'ammontare della somma non è necessariamente legato al danno subito dall'istante, ma tiene conto anche di altri parametri;
sul punto cfr. T.A.R. Milano, Lombardia, sent. n. 409/2014 che statuisce: “la misura dell'astreinte assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'inesecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. In altri termini, trattasi di una pena e non di un risarcimento. Riprova di questa qualificazione giuridica e connotazione funzionale dell'istituto è la circostanza che, nel dettare i criteri guida per la quantificazione della misura della sanzione, l'art. 614 bis comma
2, c.p.c. considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di commisurazione, in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza soggettiva o oggettiva utile”.
Tanto premesso, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione (che ha ad oggetto obblighi infungibili di fare), dei danni che i ricorrenti subiscono a causa del ritardo nell'adempimento e della gravità del comportamento del resistente che non adempie alla sua obbligazione, si ritiene equo fissare la somma di € 20,00, in favore di ciascuno dei ricorrenti, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento dalla data di notificazione del presente provvedimento.
- 6 -
Quanto alle spese di lite le stesse, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione n. 1002/2025, vengono integralmente compensate nei rapporti trai i ricorrenti e in proprio. CP_2
Nulla per spese tra i ricorrenti e il Controparte_6 stante la contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1) dichiara la contumacia del sito in Controparte_3
Napoli, in persona del suo amministratore p.t.;
2) dichiara la contumacia di in proprio quale CP_2
amministratore del 32/F sito in Napoli;
Controparte_7
3) dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del sito in Napoli;
Controparte_3
4) accoglie la domanda proposta nei confronti di in CP_2
proprio quale amministratore del 32/F Controparte_7
sito in Napoli e, per l'effetto, ordina a quest'ultimo, di comunicare ai ricorrenti un elenco completo: a) dei nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato dagli istanti nei confronti del in forza della sentenza n.11881/2023 emessa dal CP_1
Tribunale di Napoli II sez. in data 29/12/2023, resa ad esito del procedimento avente n.rg. 16633/2016.; b) dei dati anagrafici, di residenza e fiscali degli stessi;
c) dell'indicazione della quota di debito da ognuno di essi dovuto in base alla tabella millesimale, con indicazione dei relativi millesimi;
5) Condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a CP_2 versare ai ricorrenti la somma di € 20,00, in favore di ciascuno dei ricorrenti, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dalla notifica della presente ordinanza;
- 7 -
6) Compensa integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e CP_2
in proprio quale amministratore del
[...] Controparte_3
sito in Napoli;
[...]
7) Nulla per spese nei confronti del Controparte_3
in Napoli stante la contumacia dello stesso.
[...]
Così deciso in Napoli, il 23 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 20634 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti PP RD e
FE DA, BORDO GIUSEPPE (C.F. ), di C.F._1
procuratore di se stesso e DASCILLO FE (C.F.
), procuratore di se stesso tutti elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in Napoli alla via Alessandro
Scarlatti n° 211/E, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. ) nato a [...] il CP_2 C.F._3
29/08/1968 ed ivi residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: consegna elenco condomini morosi;
Conclusioni: all'udienza del 13 maggio 2025 l'avv. RD PP, anche per delega dell'avv. DA FE “si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di aver depositato la notifica del ricorso in rinnovazione nei confronti del dott. quale amministratore CP_2 in carica del resistente;
insiste affinché la causa sia decisa”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PP RD e FE DA, con ricorso ex Parte_1
art. 281 decies c.p.c., depositato in data 3/10/2024, hanno adito l'intestato
Tribunale deducendo: - che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 11881 del
28/12/2023 aveva condannato il in Controparte_3
Napoli al pagamento delle spese di ctu disposta nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 16633/2016; - che nel corso del predetto procedimento la aveva corrisposto al nominato CTU, Ing. , Parte_1 Persona_1 quali acconti, € 1.086,72 ed € 1.045,68 come da fatture n° 7/2021 e 1/2024 emesse dall'indicato professionista, il tutto per totali € 2.132,40; - che, pertanto, la con pec del 12/01/2024 e del 3/04/2024, Parte_1
richiedeva al legale del Condominio il pagamento di quanto alla stessa dovuto;
- che, state il mancato adempimento spontaneo, la Parte_1 notificava al resistente, in data 17/04/2024, l'anzidetta sentenza, CP_1 unitamente ad atto di precetto per totali € 2.302,23; - che la sentenza del
Tribunale di Napoli n.11881 del 28/12/2023 aveva, altresì, disposto la condanna del , al pagamento delle Controparte_4
spese di lite in favore dei legali anticipatari della avv. Parte_1
PP RD e avv. FE DA, liquidate in € 7.616,00, oltre IVA, cassa e spese generali, oltre € 237,00, per spese vive;
- che l'Ente di gestione non provvedeva al pagamento spontaneo neanche delle spese di lite in favore
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dei legali odierni ricorrenti;
- che, di conseguenza, gli avv.ti RD PP e
DA FE, quali antistatari delle liquidate competenze e spese, in data
17/04/2024 notificavano al resistente la sentenza n. 11881 del CP_1
28/12/2023, unitamente all'atto di precetto, per € 11.649,01; - che, stante il pagamento, gli odierni ricorrenti, con pec del 26/06/2024, richiedevano all'amministratore del la consegna Controparte_3 dell'anagrafe Condominiale e le quote di morosità dei singoli condomini onde procedere in via esecutiva nei confronti degli stessi;
- che, tuttavia, anche tale richiesta restava priva di riscontro.
Tanto premesso la RD PP e DA Parte_1
FE hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la consegna dell'intera anagrafe condominiale con indicazione dei diritti dominicali, quote millesimali dei singoli condomini nonché indicazione delle singole quote di morosità dei condomini in relazione a quanto da ciascuno dovuto ai ricorrenti per quanto statuito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11881/2023 e come specificato nei notificati atti di precetto, oltre condanna della parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, vinte le spese di lite con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari.
Il resistente, nonostante la ritualmente notifica del ricorso CP_1
e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., non si è costituito in giudizio.
Integrato il contraddittorio, in base a quanto disposto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.1002/2025 del 15/01/2025, anche nei confronti dell'amministratore di condominio in proprio, CP_2 anche quest'ultimo restava contumace.
Va dunque, dichiarata, la contumacia sia del Controparte_5
in Napoli che dell'amministratore in proprio
[...] CP_2
[...]
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Il ricorso è fondato nei confronti di mentre va Parte_2
dichiarato inammissibile nei confronti del Controparte_5
in Napoli.
[...]
Ed invero, la Legge n.220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att.
c.p.c., ha previsto che “l'amministratore ... è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Il secondo comma della norma, poi, dispone che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini”.
In base a tale disposizione, il creditore del condominio ha il diritto di ricevere dall'amministratore le generalità complete dei condomini morosi, in modo da consentirgli di poter soddisfare il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti di tali soggetti, i quali, a norma del secondo comma del richiamato art. 63 disp. att. c.c., devono essere escussi preventivamente rispetto a quelli in regola con i pagamenti.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno provato la propria qualità di creditori attraverso il deposito della sentenza n. 11881/2023 del Tribunale di
Napoli e, pertanto, i crediti dagli stessi vantati appaiono certi, liquidi ed esigibili.
Così chiarita la portata della norma, risulta opportuno, a questo punto, evidenziare che la Corte di legittimità, con la sentenza n. n.1002/2025 del
15/01/2025, ha chiarito che il soggetto legittimato passivo della presente azione è l'amministratore di condominio in proprio e non il Condominio in persona dell'amministratore. Ciò in quanto, afferma la Suprema Corte,
l'obbligo che pone l'art. 63 disp. att. c.c. di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino – quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale – i dati dei condòmini morosi è un obbligo che “esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo
- 4 -
legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione…Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana…Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al condominio, con riferimento alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio. Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è
l'amministratore in proprio e non il in persona CP_1 dell'amministratore”.
Ebbene, tanto chiarito in punto di legittimazione passiva, a fronte della richiesta dei ricorrenti, l'amministratore resistente, non essendosi costituito, non ha comprovato l'adempimento dell'obbligo su di esso gravante né ha altrimenti giustificato la propria condotta inadempiente.
I ricorrenti, pertanto, a fronte dell'obbligo posto dall'art. 63 disp. att.c.c., hanno diritto ad ottenere, in questa sede, un provvedimento che ordini all' amministratore in proprio l'esibizione dei dati completi dei condomini morosi.
Pertanto, la domanda proposta nei confronti di in CP_2
proprio appare fondata e va accolta.
Anche la domanda di fissazione di una somma per un eventuale ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., può trovare accoglimento.
L'art. 614 bis c.p.c. recita: “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte,
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la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza…Il giudice determina
l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
Il provvedimento in esame rappresenta un caso di sanzione civile, con la conseguenza che l'ammontare della somma non è necessariamente legato al danno subito dall'istante, ma tiene conto anche di altri parametri;
sul punto cfr. T.A.R. Milano, Lombardia, sent. n. 409/2014 che statuisce: “la misura dell'astreinte assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'inesecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. In altri termini, trattasi di una pena e non di un risarcimento. Riprova di questa qualificazione giuridica e connotazione funzionale dell'istituto è la circostanza che, nel dettare i criteri guida per la quantificazione della misura della sanzione, l'art. 614 bis comma
2, c.p.c. considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di commisurazione, in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza soggettiva o oggettiva utile”.
Tanto premesso, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione (che ha ad oggetto obblighi infungibili di fare), dei danni che i ricorrenti subiscono a causa del ritardo nell'adempimento e della gravità del comportamento del resistente che non adempie alla sua obbligazione, si ritiene equo fissare la somma di € 20,00, in favore di ciascuno dei ricorrenti, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento dalla data di notificazione del presente provvedimento.
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Quanto alle spese di lite le stesse, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione n. 1002/2025, vengono integralmente compensate nei rapporti trai i ricorrenti e in proprio. CP_2
Nulla per spese tra i ricorrenti e il Controparte_6 stante la contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1) dichiara la contumacia del sito in Controparte_3
Napoli, in persona del suo amministratore p.t.;
2) dichiara la contumacia di in proprio quale CP_2
amministratore del 32/F sito in Napoli;
Controparte_7
3) dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del sito in Napoli;
Controparte_3
4) accoglie la domanda proposta nei confronti di in CP_2
proprio quale amministratore del 32/F Controparte_7
sito in Napoli e, per l'effetto, ordina a quest'ultimo, di comunicare ai ricorrenti un elenco completo: a) dei nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato dagli istanti nei confronti del in forza della sentenza n.11881/2023 emessa dal CP_1
Tribunale di Napoli II sez. in data 29/12/2023, resa ad esito del procedimento avente n.rg. 16633/2016.; b) dei dati anagrafici, di residenza e fiscali degli stessi;
c) dell'indicazione della quota di debito da ognuno di essi dovuto in base alla tabella millesimale, con indicazione dei relativi millesimi;
5) Condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a CP_2 versare ai ricorrenti la somma di € 20,00, in favore di ciascuno dei ricorrenti, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dalla notifica della presente ordinanza;
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6) Compensa integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e CP_2
in proprio quale amministratore del
[...] Controparte_3
sito in Napoli;
[...]
7) Nulla per spese nei confronti del Controparte_3
in Napoli stante la contumacia dello stesso.
[...]
Così deciso in Napoli, il 23 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
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