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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 836 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06/10/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sebora Serrao, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/01/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi contributo per il reciproco mantenimento;
nulla sarà pertanto dovuto a tale titolo dall'uno nei confronti dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Maracalagonis, via XXV aprile n. 11, di proprietà del sig. verrà assegnata al signor il quale vi risiederà insieme ad Pt_2 Pt_2
entrambi i figli.
3) I beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale sono stati già ripartiti secondo le loro volontà e i coniugi hanno, già provveduto a regolare tutti i loro rapporti bancari ed economici.
4) La sig.ra verserà come contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
non autonomo ed autosufficiente economicamente, la cifra complessiva Per_1
di € 100,00 in favore e direttamente nella disponibilità dello stesso, su una carta
a lui intestata con IBAN [...].
Pag. 2 di 3 5) La sig.ra provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie così Pt_1
come ricapitolate nel prospetto del CNF.
6) La sig.ra rinuncia al proprio 50% di spettanza dell'assegno unico, che Pt_1
verrà percepito integralmente dal sig. con il quale i figli convivono e su Pt_2
cui gravano tutte le spese di mantenimento degli stessi.
7) Il conto comune resterà attivo fino all'esaurimento fondi, che dovranno essere usati, liberamente da entrambi i coniugi, solo ed esclusivamente per il mantenimento dei figli, e successivamente verrà cessato.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 836 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06/10/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sebora Serrao, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/01/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi contributo per il reciproco mantenimento;
nulla sarà pertanto dovuto a tale titolo dall'uno nei confronti dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Maracalagonis, via XXV aprile n. 11, di proprietà del sig. verrà assegnata al signor il quale vi risiederà insieme ad Pt_2 Pt_2
entrambi i figli.
3) I beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale sono stati già ripartiti secondo le loro volontà e i coniugi hanno, già provveduto a regolare tutti i loro rapporti bancari ed economici.
4) La sig.ra verserà come contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
non autonomo ed autosufficiente economicamente, la cifra complessiva Per_1
di € 100,00 in favore e direttamente nella disponibilità dello stesso, su una carta
a lui intestata con IBAN [...].
Pag. 2 di 3 5) La sig.ra provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie così Pt_1
come ricapitolate nel prospetto del CNF.
6) La sig.ra rinuncia al proprio 50% di spettanza dell'assegno unico, che Pt_1
verrà percepito integralmente dal sig. con il quale i figli convivono e su Pt_2
cui gravano tutte le spese di mantenimento degli stessi.
7) Il conto comune resterà attivo fino all'esaurimento fondi, che dovranno essere usati, liberamente da entrambi i coniugi, solo ed esclusivamente per il mantenimento dei figli, e successivamente verrà cessato.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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