Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/06/2025, n. 12546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12546 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04731/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4731 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Puntarello, Riccardo Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della comunicazione di diniego emessa dalla Struttura per la Prevenzione Antimafia prot. n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS-, e trasmessa a mezzo pec in pari data, in ordine all’istanza di accesso agli atti e/o documenti, trasmessa via pec in data 1.4.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
Nonché per la condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la società -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento il provvedimento dell’-OMISSIS- di diniego all’accesso alla documentazione assunta a fondamento del preavviso di rigetto della domanda della ricorrente di iscrizione nell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all’art. 30, co. 6, D.L. n. 189/2016, atto quest’ultimo notificato alla -OMISSIS- in data 17.3.2024.
2. L’atto gravato è stato motivato in ragione di quanto previsto dall’art. 3 co. 1 lett. c) del D.M. 16.3.2022.
3. Avverso detto provvedimento di diniego all’accesso la ricorrente ha dedotto plurimi motivi, rilevando, in sintesi, che, a fronte dell’esplicito invito a formulare le proprie osservazioni con la nota del 17.3.2024, adottata ai sensi dell’art. 92 comma 2 bis D. Lgs. 159/2011, è stato emesso un diniego all’accesso immotivato (essendosi l’amministrazione limitata a richiamare l’art. 3 co. 1 lett. c D.M. cit., senza indicare specificamente il pregiudizio che l’accesso avrebbe potuto arrecare agli interessi protetti dal D.M. 16.3.2022), così pregiudicando anche il conseguente diritto di difesa della società ricorrente, impossibilitata, in assenza degli atti in possesso dell’amministrazione, a presentare le anzidette osservazioni.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, per resistere al ricorso, depositando documentazione.
5. Alla camera di consiglio del 24.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1 In via preliminare, giova considerare che l’art 22, comma 1, lett. b), della l. 241/1990 richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “ di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso ”.
Al contempo il successivo comma terzo prevede che “ tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6 ”, fermo restando che l’art 24, comma 7, della medesima legge precisa che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.
L’art. 92, comma 2 bis, D. Lgs. 159/2011 dispone che “ In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ”.
A sua volta l’art. 3, lett. c), del DM 16 marzo 2022 stabilisce che sono sottratti al diritto d’accesso “ i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia, nonché i documenti, comunque prodotti o acquisiti, la cui conoscenza può pregiudicare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia ”.
6.2 Ebbene, delineato il quadro normativo di riferimento, venendo al caso di specie, si ritiene che la Struttura per la Prevenzione Antimafia abbia fatto corretta applicazione dell’art. 92, comma 2 bis, D. Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3, lett. c), D.M. 13.3.2022. Proprio le disposizioni ultime, in un’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, si colorano, infatti, di elementi di spiccata specialità, poiché limitano l’accesso, nel corso del procedimento relativo al rilascio della documentazione antimafia, ai documenti in possesso dell’amministrazione.
Questa limitazione, peraltro, non sacrifica irragionevolmente i diritti dell’operatore economico, in quanto è “temporalmente” limitata al periodo di svolgimento dell’istruttoria, venendo meno con l’emanazione del provvedimento conclusivo, memento in cui il diritto di accesso si riespande nella consueta massima ampiezza.
Altresì, si sottolinei, sempre in questa prospettiva, che non può pretendersi un onere motivazionale particolarmente approfondito da parte dell’amministrazione, che pregiudicherebbe la riservatezza degli elementi info-investigativi ancora al vaglio delle Autorità preposte, sia nel procedimento in corso di svolgimento, sia in quelli eventualmente connessi. In effetti, se l’amministrazione fosse costretta a motivare in modo eccessivamente puntuale, questo la costringerebbe, di fatto, a dover svelare aspetti che, invece, devono restare segreti (si veda in questi stessi termini TAR Lazio, sez. I ter, n. 14345/2024).
6.3 Infine, prima di giungere alle conclusioni sulla vicenda in esame, si osservi che il “diritto ad una buona amministrazione” (diritto la cui affermazione si trae anche dall’art. 41 Carta di Nizza) non è violato ogni qualvolta il destinatario del provvedimento “ sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi presi in considerazione ” (cfr. Corte Gust. causa C-135/1992; causa C-49/1988).
Ebbene, facendo applicazione di quanto appena indicato nel caso di specie, si ritiene che la ricorrente è stata comunque sufficientemente edotta degli elementi indiziari a suo carico, come evidenziato dalla P.A. nel diniego impugnato.
In effetti, con la nota del -OMISSIS-, la Struttura per la Prevenzione Antimafia ha comunicato alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 92, co. 2 bis, D. Lgs. cit., che l’elemento ostativo all’iscrizione nell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all’art. 30, co. 6, D.L. n. 189/2016, era costituito dal fatto che l’amministratore unico e socio di maggioranza della ricorrente fosse risultato indagato per i reati di cui agli articoli 378 co. 1 e 2, 384 ter e 416 bis.1 c.p. nell’ambito del proc. pen. -OMISSIS- RGNR e -OMISSIS- RG GIP, vicenda oggetto di ordinanza di custodia cautelare del GIP presso il Tribunale di Palermo eseguita il -OMISSIS-.
Su detto elemento la società può esercitare il proprio diritto di difesa, atteso che il contenuto del provvedimento adottato dal GIP presso il Tribunale di Palermo è stato notificato all’amministratore della società.
6.4. A ben vedere, quindi, alla società ricorrente sono state assicurate tutte le garanzie partecipative previste dalla normativa di settore, senza alcun vulnus alla difesa dei suoi interessi giuridici per effetto dell’inibitoria all’accesso.
7. Dunque, proprio in ragione di quanto sopra, il Collegio ritiene che la ricorrente sia stata messa in condizione di poter svolgere le sue difese nel procedimento in corso per l’iscrizione nell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all’art. 30, co. 6, D.L. n. 189/2016, poiché appare chiaro, al netto e di là di altri elementi allo stato ancora coperti da segreto (elementi che, si sottolinei, risulterebbe contraddittorio poter conoscere per il tramite di una richiesta di accesso, poiché verrebbe vanificato ciò che il Legislatore ha inteso fare, cioè espressamente esentare l’amministrazione dall’obbligo generalizzato di esibizione durante la peculiare fase istruttoria che contraddistingue il procedimento relativo all’emanazione della documentazione antimafia), qual è l’indizio esplicitato nell’avviso del 17.3.2024.
8. In definitiva, il ricorso va respinto perché infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.