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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 878/2025 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Maria Luisa Giuliano
-RICORRENTE-
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Antonella Steri
-RESISTENTE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE - (l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 23 gennaio 2025, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * * All'esito dell'intervenuto deposito di note scritte in sostituzione di udienza, preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con cui è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi, in Bari, in data 30 settembre 2004, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.01.2025, la ricorrente, chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente _1
; la medesima ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla
[...] domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo. Con comparsa di costituzione, depositata per l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice delegato, del 27.06.2025, si costituiva in giudizio il resistente _1 , il quale, con il ministero dell'Avv. Antonella Steri, aderendo espressamente
[...] all'avversaria domanda di scioglimento del matrimonio civile di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti. Talché, i coniugi, nelle more del procedimento, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio. La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai dichiarata in modo irrevocabile, mediante convenzione di negoziazione assistita, in atti,) protrattasi ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla data di apposizione del visto da parte della Procura della Repubblica;
-mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, dal quale è nata la figlia (25.07.2002). Per_1
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, di cui all'“Istanza congiunta di conversione del rito e di trattazione scritta” sottoscritta il 23.06.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositate telematicamente in pari data, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in data 30 settembre 2004, tra e . Parte_1 Controparte_1
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 878/2025, introdotto da , con ricorso depositato in data 17.01.2025, Parte_2 nei confronti di , così provvede: Controparte_3
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Bari (BA), in data 30 settembre 2004, tra e , iscritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 192, Parte I, Anno 2004);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di divorzio, di cui all'“Istanza congiunta di conversione del rito e di trattazione scritta” sottoscritta il 23.06.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositate telematicamente in pari data;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato