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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/06/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6368/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6368/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Salerno n. 79/2018, depositata il 10/01/18
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Alberto Toffoletto e Christian Romeo, con i quali è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F.
Gaeta n. 38, presso lo studio dell'avv. Benedetto Accarino, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
E , rappresentati e difesi dall'avv. Michele CP_1 Controparte_2
Giannattasio, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Salerno, al Corso Garibaldi n. 23, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLATI
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23/11/16, e convenivano in CP_1 Controparte_2
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, la esponendo di aver stipulato con Parte_1
la convenuta, in data 19/07/99, un contratto di mutuo ipotecario per notaio estinto alla sua Per_1 naturale scadenza nel 2007, per l'importo di £ 50.000.000 (€ 25.823,00), da rimborsare in 120 rate mensili di £ 545.360 ciascuna, con TAN fisso del 5,61% ed un tasso di mora dell'11%; che era stato applicato un tasso complessivo del 16,61% (5,61% + 11%), superiore al tasso soglia del
7,38%; che era stata versata, a titolo di interessi, la somma di € 7.975,85, in luogo della minor pagina 1 di 5 somma di € 3.388,95 che sarebbe stata pagata applicando il tasso legale del 2,50%, sicchè la banca convenuta aveva incassato indebitamente la differenza tra i due tassi pari ad € 4.586,90.
Gli attori, quindi, chiedevano condannarsi la al pagamento della somma di € Parte_1
4.586,90 a titolo di restituzione degli interessi ultralegali indebitamente percepiti, oltre accessori, comunque nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, Parte_1
concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 79/2018, depositata il 10/01/18, il Giudice di Pace di
Salerno, accertata l'applicazione di interessi illegali, condannava la al pagamento, Parte_1 in favore degli attori, della somma di € 4.586,90, nonché delle spese giudiziali con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_1
10/07/18, chiedendo che, in riforma della stessa, venisse rigettata la domanda proposta da controparte, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/11/18, si costituivano e i CP_1 Controparte_2 quali chiedevano rigettarsi l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 13/06/25 le parti discutevano la causa ex artt. 281sexies e 127ter c.p.c. (quest'ultimo come modificato dal d.lgs. n.
164/24).
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'assenza di sufficiente e razionale motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto non erano state indicate le ragioni della asserita illegittimità degli interessi applicati. Il giudice di pace si era limitato a richiamare le conclusioni della CTU senza alcun concreto riferimento ai tassi pattuiti ed ai criteri applicati per pervenire ad un eventuale accertamento di usurarietà degli interessi. In ogni caso, se anche il giudice di primo grado avesse voluto cumulare interessi corrispettivi e moratori, si sarebbe trattato di un'operazione errata in diritto, attesa la diversa funzione delle due tipologie di interessi, come da costante giurisprudenza di merito;
2) l'erroneo richiamo alle risultanze della CTU, posto che il nominato consulente aveva escluso l'usurarietà sia degli interessi corrispettivi, inferiori alla soglia ex l. n.
108/96, sia di quelli moratori, non calcolabili in assenza di inadempimento dei mutuatari.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati.
pagina 2 di 5 Il Giudice di pace ha così motivato l'accoglimento della domanda attorea: “l'istituto mutuante ha applicato interessi illegali di guisa che, dai calcoli del Ctu, che peraltro corrispondono a quelli effettuati dal Ct e posti alla base della domanda, è emerso un pagamento di euro 4.586,90 per interessi illegali e, quindi, non dovuti. Questo Giudice, pertanto, non ha motivo di disattendere le conclusioni del Ctu per cui, in accoglimento della domanda, conferma il diritto degli attori al rimborso del suindicato importo con la conseguenziale condanna della al Controparte_3 relativo pagamento con interessi legali dalla domanda al soddisfo”.
Tale motivazione risulta incomprensibile, sia perché non sono esplicitate le ragioni della asserita illegittimità dei tassi applicati al mutuo oggetto di causa, sia in quanto il CTU aveva in realtà escluso l'usurarietà dei tassi, sicchè il generico richiamo alla CTU è del tutto contraddittorio, non corrispondendo affatto la decisione della causa alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo aveva, infatti, rilevato che il TAN fisso del 5,61% era inferiore alla soglia usuraria del 7,38% e che non era possibile accertare l'usurarietà del tasso moratorio, in quanto tale tasso era stato contrattualmente parametrato al T.U.S. (tasso ufficiale di riferimento ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.
213/98 in vigore alla scadenza del pagamento della rata dovuta) aumentato dell'8,50%, ma, non essendovi stata mora, non era possibile calcolare tale tasso e verificare l'eventuale superamento della soglia usuraria del 10,53%, ottenuta applicando al TEGM la maggiorazione del 2,10% prevista dalla Banca d'Italia per gli interessi moratori.
Erroneamente, quindi, la parte appellata ha quantificato il tasso moratorio nella misura dell'11%, tenendo conto del T.U.S. del 2,5% vigente al momento della stipula del mutuo, anziché di quello operante al momento della scadenza della rata rimasta insoluta, come contrattualmente pattuito.
Né sarebbe stato possibile, nel caso in esame, procedere, come sostenuto dalla banca appellante, al cumulo di interessi corrispettivi e moratori.
In proposito, va rammentato che, secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Tuttavia,
pagina 3 di 5 “qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”
(Cass. n. 26286/19).
In relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In ogni caso, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. n. 16526/24, n. 34437/23, n.
8103/23, n. 9237/20).
Nella specie, quindi, in attuazione dei predetti principi, esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi e la possibilità di cumulo tra questi e quelli moratori, rileverebbe la sola eventuale usurarietà di questi ultimi, che, tuttavia, non essendovi stata mora da parte dei mutuatari, non potrebbe essere accertata e, comunque, in mancanza di un pagamento di interessi moratori (essendo stato il mutuo estinto in regolare ammortamento), non potrebbe mai comportare un obbligo restitutorio a carico della banca mutuante, avendo la percepito i soli interessi Parte_1
corrispettivi del piano di ammortamento.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dagli appellati nei confronti della società appellante.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, essendo stata la causa decisa sulla base di pronunce della giurisprudenza di legittimità consolidatesi nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico degli appellati in quanto soccombenti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6368/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da e nei confronti della CP_1 Controparte_2 Parte_1
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di e CP_1 Controparte_2
Salerno, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6368/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Salerno n. 79/2018, depositata il 10/01/18
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Alberto Toffoletto e Christian Romeo, con i quali è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F.
Gaeta n. 38, presso lo studio dell'avv. Benedetto Accarino, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
E , rappresentati e difesi dall'avv. Michele CP_1 Controparte_2
Giannattasio, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Salerno, al Corso Garibaldi n. 23, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLATI
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23/11/16, e convenivano in CP_1 Controparte_2
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, la esponendo di aver stipulato con Parte_1
la convenuta, in data 19/07/99, un contratto di mutuo ipotecario per notaio estinto alla sua Per_1 naturale scadenza nel 2007, per l'importo di £ 50.000.000 (€ 25.823,00), da rimborsare in 120 rate mensili di £ 545.360 ciascuna, con TAN fisso del 5,61% ed un tasso di mora dell'11%; che era stato applicato un tasso complessivo del 16,61% (5,61% + 11%), superiore al tasso soglia del
7,38%; che era stata versata, a titolo di interessi, la somma di € 7.975,85, in luogo della minor pagina 1 di 5 somma di € 3.388,95 che sarebbe stata pagata applicando il tasso legale del 2,50%, sicchè la banca convenuta aveva incassato indebitamente la differenza tra i due tassi pari ad € 4.586,90.
Gli attori, quindi, chiedevano condannarsi la al pagamento della somma di € Parte_1
4.586,90 a titolo di restituzione degli interessi ultralegali indebitamente percepiti, oltre accessori, comunque nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, Parte_1
concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 79/2018, depositata il 10/01/18, il Giudice di Pace di
Salerno, accertata l'applicazione di interessi illegali, condannava la al pagamento, Parte_1 in favore degli attori, della somma di € 4.586,90, nonché delle spese giudiziali con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_1
10/07/18, chiedendo che, in riforma della stessa, venisse rigettata la domanda proposta da controparte, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/11/18, si costituivano e i CP_1 Controparte_2 quali chiedevano rigettarsi l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 13/06/25 le parti discutevano la causa ex artt. 281sexies e 127ter c.p.c. (quest'ultimo come modificato dal d.lgs. n.
164/24).
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'assenza di sufficiente e razionale motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto non erano state indicate le ragioni della asserita illegittimità degli interessi applicati. Il giudice di pace si era limitato a richiamare le conclusioni della CTU senza alcun concreto riferimento ai tassi pattuiti ed ai criteri applicati per pervenire ad un eventuale accertamento di usurarietà degli interessi. In ogni caso, se anche il giudice di primo grado avesse voluto cumulare interessi corrispettivi e moratori, si sarebbe trattato di un'operazione errata in diritto, attesa la diversa funzione delle due tipologie di interessi, come da costante giurisprudenza di merito;
2) l'erroneo richiamo alle risultanze della CTU, posto che il nominato consulente aveva escluso l'usurarietà sia degli interessi corrispettivi, inferiori alla soglia ex l. n.
108/96, sia di quelli moratori, non calcolabili in assenza di inadempimento dei mutuatari.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati.
pagina 2 di 5 Il Giudice di pace ha così motivato l'accoglimento della domanda attorea: “l'istituto mutuante ha applicato interessi illegali di guisa che, dai calcoli del Ctu, che peraltro corrispondono a quelli effettuati dal Ct e posti alla base della domanda, è emerso un pagamento di euro 4.586,90 per interessi illegali e, quindi, non dovuti. Questo Giudice, pertanto, non ha motivo di disattendere le conclusioni del Ctu per cui, in accoglimento della domanda, conferma il diritto degli attori al rimborso del suindicato importo con la conseguenziale condanna della al Controparte_3 relativo pagamento con interessi legali dalla domanda al soddisfo”.
Tale motivazione risulta incomprensibile, sia perché non sono esplicitate le ragioni della asserita illegittimità dei tassi applicati al mutuo oggetto di causa, sia in quanto il CTU aveva in realtà escluso l'usurarietà dei tassi, sicchè il generico richiamo alla CTU è del tutto contraddittorio, non corrispondendo affatto la decisione della causa alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo aveva, infatti, rilevato che il TAN fisso del 5,61% era inferiore alla soglia usuraria del 7,38% e che non era possibile accertare l'usurarietà del tasso moratorio, in quanto tale tasso era stato contrattualmente parametrato al T.U.S. (tasso ufficiale di riferimento ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.
213/98 in vigore alla scadenza del pagamento della rata dovuta) aumentato dell'8,50%, ma, non essendovi stata mora, non era possibile calcolare tale tasso e verificare l'eventuale superamento della soglia usuraria del 10,53%, ottenuta applicando al TEGM la maggiorazione del 2,10% prevista dalla Banca d'Italia per gli interessi moratori.
Erroneamente, quindi, la parte appellata ha quantificato il tasso moratorio nella misura dell'11%, tenendo conto del T.U.S. del 2,5% vigente al momento della stipula del mutuo, anziché di quello operante al momento della scadenza della rata rimasta insoluta, come contrattualmente pattuito.
Né sarebbe stato possibile, nel caso in esame, procedere, come sostenuto dalla banca appellante, al cumulo di interessi corrispettivi e moratori.
In proposito, va rammentato che, secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Tuttavia,
pagina 3 di 5 “qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”
(Cass. n. 26286/19).
In relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In ogni caso, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. n. 16526/24, n. 34437/23, n.
8103/23, n. 9237/20).
Nella specie, quindi, in attuazione dei predetti principi, esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi e la possibilità di cumulo tra questi e quelli moratori, rileverebbe la sola eventuale usurarietà di questi ultimi, che, tuttavia, non essendovi stata mora da parte dei mutuatari, non potrebbe essere accertata e, comunque, in mancanza di un pagamento di interessi moratori (essendo stato il mutuo estinto in regolare ammortamento), non potrebbe mai comportare un obbligo restitutorio a carico della banca mutuante, avendo la percepito i soli interessi Parte_1
corrispettivi del piano di ammortamento.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dagli appellati nei confronti della società appellante.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, essendo stata la causa decisa sulla base di pronunce della giurisprudenza di legittimità consolidatesi nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico degli appellati in quanto soccombenti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6368/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da e nei confronti della CP_1 Controparte_2 Parte_1
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di e CP_1 Controparte_2
Salerno, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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