Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 10094/2021 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Domenico Casciabanca
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Giuseppina Strazzullo
Controparte_2 rappr. e dif. dall'avv. Marco Guilizzoni
CP_3 contumace
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con ricorso depositato in data 05.10.2021 il ricorrente chiedeva:
1
A) Accertare e dichiarare che, circa l'arco temporale 19.01.2018 –
04.08.2020, è intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato, con qualifica di operaio e mansioni di autista di cui al
III livello 6J dell'applicato C.C.N.L. Trasporti e Spedizioni, tra il ricorrente e la partita I.V.A. Controparte_4 P.IVA_1 corrente in Napoli alla via Ilioneo civico 85/D,
B) Accertare e dichiarare che, circa l'arco temporale 19.01.2018 –
04.08.2020, il rapporto di lavoro sì è svolto in concreto con modalità di erogazione temporale della prestazione lavorativa differenti rispetto alle formali condizioni di avvenuta assunzione, come esposto in narrativa di ricorso e suoi allegati, nonché così come confermato dalla produzione documentale versata in atti e dalla espletata fase istruttoria.
C) Accertare e dichiarare, circa l'arco temporale 19.01.2018 –
04.08.2020, il ruolo di committente della partita Controparte_2
IVA , corrente in UC (Milano) alla via delle Azalee civico P.IVA_2
6.
E, per l'effetto di quanto sub lettera A), sub lettera B) e sub lettera
C)
D) Condannare la , partita I.V.A. , Controparte_4 P.IVA_1 in persona del proprio Amministratore Unico e suo legale rappresentante pro
– tempore Sig. e corrente in Napoli alla via Ilioneo civico CP_5
85/D, nonché – ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1676 del codice civile e/o di cui all'art. 29, comma secondo, Decreto Legislativo numero 276/2003 e successive sue modifiche ed integrazioni – la
[...]
partita IVA , in persona del proprio Controparte_6 P.IVA_2 legale rappresentante pro - tempore Sig. e corrente Controparte_7 in UC (Mi) alla via delle Azalee civico 6, al pagamento in solido ed in favore del ricorrente della somma pari ad euro 63.797//70, per le causali e i titoli in atti, ossia di quell'altra e differente somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta essere di Giustizia.
Anche a seguito e per l'effetto di consulenza tecnica d'ufficio contabile.
2 Oltre gli interessi nella misura legale dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo, nonché la svalutazione monetaria se dovuta nella fattispecie in esame e per cui è causa.
E) Condannare la partita I.V.A. , CP_4 Controparte_4 P.IVA_1 in persona del proprio Amministratore Unico e suo legale rappresentante pro
– tempore Sig. e corrente in Napoli alla via Ilioneo civico CP_5
85/D, nonché – ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1676 del codice civile e/o di cui all'art. 29, comma secondo, Decreto Legislativo numero 276/2003 e successive sue modifiche ed integrazioni – la
[...]
partita IVA , in persona del proprio Controparte_6 P.IVA_2 legale rappresentante pro - tempore Sig. e corrente Controparte_7 in UC (Mi) alla via delle Azalee civico 6, alla piena ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente presso l per tutti i CP_3 contributi dovuti sulle maggiori somme accertate e non corrisposte.
F) Condannare la partita I.V.A. , CP_4 Controparte_4 P.IVA_1 in persona del proprio Amministratore Unico e suo legale rappresentante pro
– tempore Sig. e corrente in Napoli alla via Ilioneo civico CP_5
85/D, nonché – ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1676 del codice civile e/o di cui all'art. 29, comma secondo, Decreto Legislativo numero 276/2003 e successive sue modifiche ed integrazioni – la
[...]
partita IVA , in persona del proprio Controparte_6 P.IVA_2 legale rappresentante pro - tempore Sig. e corrente Controparte_7 in UC (Mi) alla via delle Azalee civico 6, al pagamento delle competenze professionali di lite.
Con la distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di difetto, nella fattispecie in esame, di applicabilità della previsione normativa della responsabilità diretta di cui al reticolato normativo ex art. 1676 codice civile e/o della responsabilità solidale ex art. 29, comma secondo, Decreto Legislativo numero 276/03 e sue successive modifiche e/o integrazioni in capo al sodalizio societario
[...]
partita IVA in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro – tempore Sig. e corrente in Controparte_7
UC – Milano alla via delle Azalee civico 6
3 G) Condannare la , partita I.V.A. , Controparte_4 P.IVA_1 in persona del proprio Amministratore Unico e suo legale rappresentante pro
– tempore Sig. e corrente in Napoli alla via Ilioneo civico CP_5
85/D, al pagamento in solido ed in favore del ricorrente della somma pari ad euro 63.797//70, per le causali e i titoli in atti, ossia di quell'altra e differente somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta essere di Giustizia.
Anche a seguito e per l'effetto di consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Oltre gli interessi nella misura legale dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo, nonché la svalutazione monetaria se dovuta nella fattispecie in esame e per cui è causa.
H) Condannare la partita I.V.A. , CP_4 Controparte_4 P.IVA_1 in persona del proprio Amministratore Unico e suo legale rappresentante pro
– tempore Sig. e corrente in Napoli alla via Ilioneo civico CP_5
85/D, alla piena ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente presso l per tutti i contributi dovuti sulle maggiori somme CP_3 accertate e non corrisposte”.
Con sentenza n. 2558/2024 non definitiva del 20.06.2024 resa nella presente controversia, questo Tribunale provvedeva nei seguenti termini:
“-in parziale accoglimento del ricorso, riconosciuto per il ricorrente lo svolgimento di un orario lavorativo per il periodo dal dicembre 2018 al giugno 2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 05:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 05:30 alle ore 14:00 rispetto a quanto indicato in contratto, condanna e la in solido al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di delle relative differenze retributive;
Parte_1
- condanna le predette alla piena ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente nei confronti dell;
CP_3
- dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la determinazione di quanto dovuto al ricorrente;
- spese all'esito definitivo del giudizio”.
Nel prosieguo era disposta CTU in ordine ai seguenti quesiti:
4 “voglia il c.t.u. determinare le differenze retributive ed i contributi previdenziali spettanti al in ragione del riconoscimento del Parte_1 suo diritto come da sentenza in data odierna”.
All'esito di tale operazione, nel rispondere ai quesiti rivoltigli, il consulente esponeva le seguenti conclusioni:
“Sono state quindi redatte due ipotesi denominate Ipotesi A e Ipotesi
B.
Nella Ipotesi A sono stati effettuati i calcoli considerando un inquadramento per il livello 6J previsto dal contratto di assunzione a tempo indeterminato in modalità Part-time di tipo orizzontale come da iniziale contratto di assunzione.
Considerando che l'Art. 56 CCNL 03/12/2017 prevede che le prestazioni di lavoro supplementare siano retribuite con la maggiorazione del 18% della quota oraria della retribuzione globale, nella misura massima del 30% della prestazione già concordata sono state calcolate le ore da retribuire come lavoro supplementare feriale (lun-ven) per differenza tra orario part-time contrattualmente stabilito e quello effettuato in base a quanto determinato dalla sentenza del Giudice del Lavoro. Lo straordinario notturno e quello prestato al sabato sono stati maggiorati secondo quanto previsto dal CCNL.
Le ore di lavoro supplementare prestate sono state considerate per le diverse fasce orarie come di seguito indicato:
Fascia oraria Tipo retribuzione Maggiorazione
Dal lunedì al venerdì
Dalle 5:30 alle 6:00 Lavoro straordinario feriale 50% notturno
Dalle 6:00 alle 14:00 Ordinaria, in base a quanto 0% remunerato e rilevato in busta paga
Dalle 14:00 alle 18:30 Lavoro supplementare fino al 18% 30% annuo delle ore lavorate
5 Dalle 14:00 alle 18:30 Lavoro supplementare oltre il 40% 30% annuo delle ore lavorate
Lavoro prestato al sabato
Dalle 5:30 alle 6:00 Lavoro straordinario feriale 50% notturno
Dalle 6:00 alle 14:00 Lavoro straordinario feriale 50% diurno prestato al sabato
Per quanto attiene alla Ipotesi B è stata considerato un inquadramento a tempo pieno con retribuzione prevista per il livello 6J previsto dal contratto di assunzione con orario di lavoro ordinario per 5 giorni alla settimana tempo pieno dalle 6:00 alle 14:00, senza alcuna maggiorazione e per le restanti ore di cui alla sentenza emessa sono state applicate le maggiorazioni per lavoro straordinario feriale, notturno e prestato al sabato secondo le seguenti fasce orarie:
Fascia oraria Tipo retribuzione Maggiorazione
Dal lunedì al venerdì
Dalle 5:30 alle 6:00 Lavoro straordinario feriale 50% notturno
Dalle 6:00 alle 14:00 Ordinaria da CCNL tempo 0% pieno
Dalle 14:00 alle 18:30 Lavoro straordinario feriale 30% diurno
Lavoro prestato al sabato
Dalle 5:30 alle 6:00 Lavoro straordinario feriale 50% notturno
Dalle 6:00 alle 14:00 Lavoro straordinario feriale 50% diurno prestato al sabato
In ossequio alle osservazioni di parte resistente pervenute al deducente
CTU si precisa che, a quanto risulta in atti, il rapporto non è mai stato trasformato in tempo pieno e che l'Ipotesi B fa riferimento alla situazione in cui si troverebbe il ove il rapporto fosse stato formalmente Parte_1 trasformato in “tempo pieno”.
6 Tale ipotesi è stata formulata, come già affermato, con lo scopo di offrire all'Ill.mo Giudice del lavoro una panoramica completa delle possibili situazioni retributive, in considerazione della quantità di ore di lavoro supplementare ordinariamente svolte riconosciute dall'Ill.mo Giudice del
Lavoro nella sentenza parziale emessa. 14
Le differenze retributive lorde risultanti da queste ipotesi, integrate da interessi e rivalutazione, in risposta al quesito del Giudice del Lavoro sono le seguenti:
Ipotesi A Retribuzione Interesse Rivalutazione Totale
Differenze 25.464,61 2.799,42 4.811,68 33.075,71 retributive
Trattamento fine 1.852,28 198,22 350,58 2.401,08 rapporto
Totale (Euro) 27.316,89 2.997,64 5.162,26 35.476,79
Ipotesi B Retribuzione Interesse Rivalutazione Totale
Differenze 28.376,91 3.117,91 5.364,86 36.859,68 retributive
Trattamento fine 2.021,09 216,28 382,53 2.619,90 rapporto
Totale (Euro) 30.398,00 3.334,19 5.747,39 39.479,58
Tutti gli importi sono al lordo della contribuzione fiscale come già illustrato in precedenza.
Per quanto attiene le differenze dovute per la contribuzione è CP_3 stato possibile determinare i seguenti risultati, pur considerando che dagli atti di causa non è possibile determinare l'esatta posizione contributiva del datore di lavoro resistente che è ricavabile dai prospetti Uniemens e dai relativi versamenti validati da a favore del lavoratore e che i CP_3 conteggi definitivi potranno essere effettuati da al momento CP_3 dell'effettivo pagamento sulla base delle cifre che verranno riconosciute al ricorrente e del tempo in cui verranno effettuati.
7 Contributi dovuti su differenze retributive calcolate da CTU CP_3
Ipotesi A Totale di cui datore di cui lavoratore
CP_ Contributi dovuti 9.884,00 7.489,00 2.395,00
(euro)
Ipotesi B Totale di cui datore di cui lavoratore
CP_ Contributi dovuti 11.022,00 8.351,00 2.671,00
(euro)
I calcoli sono stati effettuati combinando le differenze retributive positive e negative all'interno del calcolo”.
Si ritiene corretto aderire all'ipotesi A prospettata del CTU poiché tiene conto di un inquadramento per il livello 6J previsto dal contratto di assunzione a tempo indeterminato in modalità part-time di tipo orizzontale come da iniziale contratto di assunzione.
Di conseguenza, al sono dovuti 35.476,79 euro a titolo di Parte_1 differenze retributive e 9.884,00 euro a titolo di contributi dovuti CP_3 sulle relative differenze retributive.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da Parte_1 nel proc. n.10094/2021 nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] CP_3
- condanna in solido e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
8 in favore di della somma di 35.476,79 euro a titolo di Parte_1 differenze retributive e 9.884,00 euro a titolo di contributi dovuti CP_3 sulle relative differenze retributive, oltre accessori;
- condanna in solido e al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 da parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 7.600,00 oltre rimborso per spese forfetarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Pone definitivamente a carico delle parti resistenti le spese di consulenza.
Bari, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
9