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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 224/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
1675 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 10/06/2019, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Tartaglione (c.f. C.F._2
APPELLANTE
E
P. IVA , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli ( ) C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data
23.1.2025 dalla difesa dell'appellante e in data 21.1.2025 dalla difesa Parte_1 dell'appellata . Controparte_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere, e , chiedendo il risarcimento dei danni subiti Controparte_2 Controparte_1
a seguito del sinistro stradale verificatosi il 17.11.2008, alle ore 20:30 circa allorquando, mentre l'attore percorreva a bordo della propria bicicletta via Roma in Recale (CE), veniva violentemente investito da tergo dall'autovettura modello Fiat 500 tg. AX034PB, di proprietà della convenuta ed assicurata con , che, non mantenendo la dovuta distanza di CP_2 Controparte_1
sicurezza, collideva la bici con a bordo l'attore, facendolo rovinosamente cadere al suolo.
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'improponibilità della domanda;
contestava Controparte_1
l'omessa integrazione da parte dell'attore dei dati richiesti dalla compagnia, nonché l'assenza del danneggiato alla visita da parte del medico fiduciario. Contestava la verificazione del sinistro ed il quantum della pretesa risarcitoria.
Concludeva chiedendo di dichiarare improponibile, inammissibile e improcedibile la domanda e la nullità della citazione. Nel merito di rigettare la domanda attorea poiché infondata, con vittoria di spese.
Rimaneva contumace . Controparte_2
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1675, pubblicata il 10.06.2019, rigettava la domanda, con condanna dell'attore alla refusione delle spese giudiziali in favore di e compensazione nel rapporto tra l'attore e . Controparte_1 Controparte_2
In motivazione deduceva che:
- andavano disattese le eccezione di nullità dell'atto di citazione e di improponibilità della domanda;
- dall'istruttoria non poteva dirsi provata l'effettiva verificazione dell'evento dannoso, attesa la lacunosa ricostruzione del fatto offerta da parte attrice;
- tali lacune non erano state colmate neanche dalla prova testimoniale in quanto le dichiarazioni del teste, poiché generiche, erano da reputarsi inattendibili;
- non risultava l'intervento di alcuna autorità sul luogo dell'incidente;
- l'attore si era presentato all'ospedale di Marcianise solo il giorno dopo;
- alla luce delle risultanze istruttorie andava esclusa qualsivoglia rilevanza alle dichiarazioni contenute nel CID.
Il giudizio di appello ha proposto appello. Parte_1
2 Con un primo motivo di appello ha censurato la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto non provato il fatto storico.
Con un secondo motivo ha dedotto che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, il teste escusso aveva reso dichiarazioni coerenti, non contraddittorie e puntuali.
Con ulteriore motivo ha sostenuto che avrebbe errato il tribunale ad escludere il nesso causale tra le lesioni ed il sinistro in ragione della circostanza che l'attore si era recato in ospedale il giorno successivo all'evento. In merito ha evidenziato che il nesso causale era già stato ritenuto sussistente dal consulente tecnico nominato dal Giudice di Pace e che era ragionevole ritenere che il danneggiato avesse pensato di curarsi autonomamente e solo in seguito, poiché il dolore era divenuto insopportabile, aveva deciso di recarsi in ospedale.
Con ultimo motivo ha criticato la valutazione delle prove offerte dalle parti, nonché del modulo CID congiuntamente sottoscritto.
L'appellante ha così concluso: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che il sinistro per cui
è causa è avvenuto per colpa esclusiva della conducente del veicolo Fiat 500 tg. AX 034 PB, di proprietà della signora e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento Controparte_2 in favore dell'attore della somma di euro 35.000/00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque contenuta nei limiti di euro 52.000/00, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione ex art.93 cpc.
Si è costituita la , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 Controparte_1
e 348 bis c.p.c. Ha contestato, nel merito, la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Ritualmente citata non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
Con decreto presidenziale del 31.12.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 28.01.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 28.01.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, deve in via preliminare disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dalla convenuta compagnia assicuratrice.
Ed infatti, occorre rilevare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e
3 contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843), sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
I quattro motivi di doglianza, tutti finalizzati a censurare l'interpretazione delle risultanze processuali da parte del primo giudice, possono essere trattati congiuntamente.
Ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente respinto la domanda ritenendo non provato l'evento nei termini prospettati dall'attore.
Invero ha convenuto in giudizio e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
sostenendo che, a seguito del sinistro occorso in data 17.11.08, alle ore 20:30 circa, in Recale alla via
Roma, mentre si trovava a bordo della sua bicicletta era stato investito dall'autovettura Fiat 500 di proprietà della convenuta ed aveva riportato lesioni personali, oltre i danni alla bicicletta.
Anche questo Collegio ritiene che dall'istruttoria svolta in primo grado non sia possibile desumere gli elementi necessari al fine di ritenere provata la verificazione del sinistro.
Depongono in tal senso diverse considerazioni.
In primo luogo ha offerto sin dall'atto di citazione una prospettazione scarna di Parte_1 dettagli, essendosi limitato solo ad affermare che mentre si trovava “a bordo della sua bicicletta, transitava lungo la via Roma, allorquando veniva violentemente investito da tergo dall'autovettura modello Fiat 500 tg. AX034PB, la cui conducente, in dispregio delle norme regolanti la circolazione stradale, non manteneva la dovuta distanza di sicurezza e collideva la bicicletta”(cfr. atto di citazione). Egli, dunque, non ha fornito alcun dettaglio circa il luogo esatto in cui effettivamente era avvenuto il sinistro (ad esempio all'altezza di quale numero civico), quale era stato il punto d'urto tra l'autovettura e la bicicletta, ma soprattutto quale era stata la dinamica della sua caduta dalla bicicletta.
Peraltro, non essendo intervenute le Forze dell'ordine sul luogo, non è stato depositato alcun verbale redatto dai pubblici ufficiali che possa riscontrare gli elementi addotti dall'attore a sostegno della pretesa azionata.
Non meno significativo è il fatto che il danneggiato si sia presentato solo il giorno dopo, in data
18.11.2008, al P.S. dell'ospedale civile di Marcianise, laddove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e piatto tibiale” (cfr. produzione di primo grado di parte attrice). Alla luce della gravità delle refertate lesioni, dunque, appare poco credibile che il danneggiato non si sia recato immediatamente al pronto soccorso e abbia aspettato, invece, un lungo lasso temporale prima di recarsi all'ospedale.
Occorre poi rilevare che altre perplessità sorgono dal fatto che, nonostante l'attore abbia chiesto in primo grado il risarcimento dei danni per la bicicletta nella misura di € 150,00, i rilievi fotografici
4 allegati non sembrano in alcun modo dimostrare la sussistenza di danni al suddetto mezzo (cfr. produzione di primo grado).
Alla luce del riportato lacunoso quadro probatorio, ritiene questa Corte che non possono reputarsi idonee a colmare tali carenze di allegazione le risultanze della prova testimoniale, giacché l'unico teste escusso ha reso una deposizione generica e non circostanziata. Il teste , senza Testimone_1
chiarire in alcun modo le ragioni della sua presenza al momento del verificarsi del sinistro, interrogato sulla dinamica dell'investimento, ha dichiarato solo “mi trovavo rispetto al punto d'impatto ad una distanza di 10 metri” (cfr. verbale di udienza dell'1.06.2016). Nulla ha aggiunto circa la dinamica del sinistro.
Orbene, nel caso di specie, alla luce di quanto affermato, è evidente che alcun valore confessorio può essere attribuito al CID poiché, come correttamente sostenuto dal Tribunale e dalla giurisprudenza di legittimità a cui questa Corte ritiene di aderire, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cd. C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (cfr. Cass. ord.
2438/2024; Cass.sent.8451/2019).
Dal descritto scarno quadro probatorio discende, dunque, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,01). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi del giudizio di appello.
Va liquidato pertanto in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., l'importo di Controparte_1
€ 4.996,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 1675/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in
[...]
data 10.06.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
5 b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1
favore di , in persona del legale rapp.te p.t., in € 4.996,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025. Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore dott.Rosanna De Rosa
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