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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2004/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2004/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. ZUCCHINI MATTIA con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in MINERBIO (BO) VIA CANALETTO 1/B APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2 ROBERTO PIERRO e GIANSANTE ROBERTO con domicilio eletto presso lo studio del primo in ROMA VIA SAVORELLI 103
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n. 1008/2023 del TRIBUNALE DI BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza per i motivi di appello esposti nel presente atto e per l'effetto accogliere le conclusioni già formulate in primo grado accertando in particolare, in via pregiudiziale, la tardività dell'opposizione e la non applicabilità dell'art. 650 c.p.c., respingendola e dunque dichiarandola inammissibile e/o improcedibile e, nel merito e per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'opposizione tardiva, respingere l'opposizione e le relative domande tutte, anche preliminari, pregiudiziali e riconvenzionali, svolte da CP_1 siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, confermando il Decreto ingiuntivo n. 2755/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 23/07/2020 e/o comunque accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento della somma di € 51.532,80 in forza del contratto di fornitura 29/10/2019, oltre interessi accessori e spese. Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
- Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
- rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
- revocare il decreto opposto e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_2
[...]
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1008/2023 del 11.05.2023, il Tribunale di Bologna in accoglimento di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. revocava il decreto ingiuntivo con il quale su ricorso di Parte_1 (nel prosieguo anche solo veniva ingiunto a Pt_1 Parte_2 (nel prosieguo anche solo ) il pagamento della somma di € 51.532,80 a titolo di CP_1 canoni di noleggio di apparecchiatura di cardiofrequenza e cavitazione mod. “Combo-Modula RF- Modula CV” di cui a contratto 29.10.2019.
2.
Osservava il primo giudice che l'opposizione tardiva era ammissibile per nullità della notifica del decreto opposto, che - previo inquadramento del rapporto negoziale come accordo complessivo che prevedeva la vendita/noleggio dell'apparecchiatura (contratto denominato “I Dispositivi”) e la prestazione di servizi connessi (contratto denominato “I Servizi”) - era CP_1 legittimamente receduta dal rapporto a termini dell'art.
3.2 del contratto “I Servizi” che prevedeva che qualora, per qualsiasi motivo, il contratto “I Dispositivi” cessava di avere efficacia tra le parti il contratto doveva intendersi automaticamente risolto salvo l'obbligo per il cliente di restituire i dispositivi ricevuti, che dall'istruttoria di causa era emersa la responsabilità di per avere Pt_1 promosso trattamenti incompatibili con le condizioni personali di alcune clienti di , CP_1 la quale aveva quindi comunicato il recesso in data 14.11.2019 e provveduto alla restituzione del dispositivo presso la sede di Pt_1 3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.12.2023 appellava Parte_1 innanzi a questa Corte formulando n. 5 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione in data 20.5.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate precisate per l'udienza del 13.5.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva la nullità dell'atto di appello per il mancato rispetto del termine a comparire ex artt. 163/342 c.p.c. e per il mancato invito a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza.
Il rilievo non è esplicitato nelle conclusioni, non è stato riproposto nella prima udienza di trattazione né negli scritti conclusivi ex art. 352 c.p.c. e pertanto deve intendersi rinunciato.
5.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 141 e 145 c.p.c. e ribadisce la inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Il motivo è infondato.
La notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata dal difensore a mezzo posta ex L. n. 53/1994 presso la sede della società e in mancanza del destinatario (la società era chiusa per Covid) l'addetto postale ha dato corso agli adempimenti ex art. 8 L. 890/1982 (deposito presso l'ufficio postale e comunicazione di avviso mediante lettera raccomandata).
Ma nei confronti della persona giuridica la notifica deve avvenire nelle forme dell'art. 145 c.p.c., presso la sede mediante consegna a persona rappresentante o abilitata ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente ed è nulla la notifica nelle forme ex artt. 140 e 143 c.p.c., o con le modalità equivalenti ex art. 8 L. 890/1982, sicchè nel caso di assenza o irreperibilità è necessario dare corso alla notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Sostiene l'appellante che aveva eletto domicilio per ogni comunicazione afferente CP_1 il contratto di fornitura presso la sede legale (art. 10.3) ma ciò non muta i termini della questione perché trattandosi di persona giuridica l'elezione di domicilio non prevale sui criteri di notifica ex art. 145 c.p.c. come è dato ritenere dal richiamo espresso della norma all'art. 141 c.p.c. (unitamente agli artt. 138 e 139 c.p.c.) con riferimento alla modalità alternativa di notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente, sicchè l'elezione di domicilio presso la sede richiedeva comunque che la notifica fosse ricevuta dal rappresentante legale della persona giuridica. 6.
Con il secondo e il terzo motivo l'appellante si duole del ritenuto collegamento negoziale fra i due contratti, sostenendo il carattere meramente accessorio di quello concernente “I Servizi” rispetto a quello concernente la fornitura/noleggio dell'attrezzatura e che il giudice sarebbe andato ultra petita affermando il collegamento negoziale.
I motivi sono infondati.
Non è neppure necessario scomodare la categoria giuridica del collegamento negoziale perché il contratto, denominato Dreamed Center, è di “collaborazione commerciale” e comprende “servizi” e
“dispositivi” messi a disposizione da (doc. 4 opponente); vale a dire che il contatto è Pt_1 unico benchè suddiviso in 2 sezioni “servizi” e “dispositivi”, contestualmente sottoscritte dal cliente in data 29.10.2019, in occasione dell'open day presso i locali di . CP_1
7.
Con il quarto e il quinto motivo l'appellante contesta il proprio inadempimento e comunque ne sostiene la scarsa importanza.
I motivi sono infondati per la ragione assorbente che il decreto ingiuntivo era fondato su una pretesa (noleggio) che non si è mai perfezionata a termini di contratto, che prevedeva che nel termine di 3 mesi se il cliente non avesse pagato le rate previste per l'acquisto del dispositivo l'oggetto del contratto si sarebbe automaticamente trasformato in noleggio, sull'evidente presupposto che continuasse ad utilizzare il dispositivo: nella fattispecie è receduta dal contratto con CP_1 raccomandata del 14.11.2019 (doc. 6 opponente) e soprattutto ha restituito il macchinario in data 18.11.2019, senza alcuna contestazione di sicchè è evidente che il contratto si è risolto Pt_1 per mutuo consenso e non si sono mai verificati i presupposti in fatto per il noleggio.
8.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.000 a € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_1 confronti di on atto di appello notificato in data 11.12.2023, Parte_2 così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 Parte_2 in persona dei rispettivi l.r.p.t. delle spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 26.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2004/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. ZUCCHINI MATTIA con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in MINERBIO (BO) VIA CANALETTO 1/B APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2 ROBERTO PIERRO e GIANSANTE ROBERTO con domicilio eletto presso lo studio del primo in ROMA VIA SAVORELLI 103
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n. 1008/2023 del TRIBUNALE DI BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza per i motivi di appello esposti nel presente atto e per l'effetto accogliere le conclusioni già formulate in primo grado accertando in particolare, in via pregiudiziale, la tardività dell'opposizione e la non applicabilità dell'art. 650 c.p.c., respingendola e dunque dichiarandola inammissibile e/o improcedibile e, nel merito e per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'opposizione tardiva, respingere l'opposizione e le relative domande tutte, anche preliminari, pregiudiziali e riconvenzionali, svolte da CP_1 siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, confermando il Decreto ingiuntivo n. 2755/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 23/07/2020 e/o comunque accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento della somma di € 51.532,80 in forza del contratto di fornitura 29/10/2019, oltre interessi accessori e spese. Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
- Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
- rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
- revocare il decreto opposto e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_2
[...]
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1008/2023 del 11.05.2023, il Tribunale di Bologna in accoglimento di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. revocava il decreto ingiuntivo con il quale su ricorso di Parte_1 (nel prosieguo anche solo veniva ingiunto a Pt_1 Parte_2 (nel prosieguo anche solo ) il pagamento della somma di € 51.532,80 a titolo di CP_1 canoni di noleggio di apparecchiatura di cardiofrequenza e cavitazione mod. “Combo-Modula RF- Modula CV” di cui a contratto 29.10.2019.
2.
Osservava il primo giudice che l'opposizione tardiva era ammissibile per nullità della notifica del decreto opposto, che - previo inquadramento del rapporto negoziale come accordo complessivo che prevedeva la vendita/noleggio dell'apparecchiatura (contratto denominato “I Dispositivi”) e la prestazione di servizi connessi (contratto denominato “I Servizi”) - era CP_1 legittimamente receduta dal rapporto a termini dell'art.
3.2 del contratto “I Servizi” che prevedeva che qualora, per qualsiasi motivo, il contratto “I Dispositivi” cessava di avere efficacia tra le parti il contratto doveva intendersi automaticamente risolto salvo l'obbligo per il cliente di restituire i dispositivi ricevuti, che dall'istruttoria di causa era emersa la responsabilità di per avere Pt_1 promosso trattamenti incompatibili con le condizioni personali di alcune clienti di , CP_1 la quale aveva quindi comunicato il recesso in data 14.11.2019 e provveduto alla restituzione del dispositivo presso la sede di Pt_1 3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.12.2023 appellava Parte_1 innanzi a questa Corte formulando n. 5 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione in data 20.5.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate precisate per l'udienza del 13.5.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva la nullità dell'atto di appello per il mancato rispetto del termine a comparire ex artt. 163/342 c.p.c. e per il mancato invito a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza.
Il rilievo non è esplicitato nelle conclusioni, non è stato riproposto nella prima udienza di trattazione né negli scritti conclusivi ex art. 352 c.p.c. e pertanto deve intendersi rinunciato.
5.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 141 e 145 c.p.c. e ribadisce la inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Il motivo è infondato.
La notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata dal difensore a mezzo posta ex L. n. 53/1994 presso la sede della società e in mancanza del destinatario (la società era chiusa per Covid) l'addetto postale ha dato corso agli adempimenti ex art. 8 L. 890/1982 (deposito presso l'ufficio postale e comunicazione di avviso mediante lettera raccomandata).
Ma nei confronti della persona giuridica la notifica deve avvenire nelle forme dell'art. 145 c.p.c., presso la sede mediante consegna a persona rappresentante o abilitata ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente ed è nulla la notifica nelle forme ex artt. 140 e 143 c.p.c., o con le modalità equivalenti ex art. 8 L. 890/1982, sicchè nel caso di assenza o irreperibilità è necessario dare corso alla notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Sostiene l'appellante che aveva eletto domicilio per ogni comunicazione afferente CP_1 il contratto di fornitura presso la sede legale (art. 10.3) ma ciò non muta i termini della questione perché trattandosi di persona giuridica l'elezione di domicilio non prevale sui criteri di notifica ex art. 145 c.p.c. come è dato ritenere dal richiamo espresso della norma all'art. 141 c.p.c. (unitamente agli artt. 138 e 139 c.p.c.) con riferimento alla modalità alternativa di notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente, sicchè l'elezione di domicilio presso la sede richiedeva comunque che la notifica fosse ricevuta dal rappresentante legale della persona giuridica. 6.
Con il secondo e il terzo motivo l'appellante si duole del ritenuto collegamento negoziale fra i due contratti, sostenendo il carattere meramente accessorio di quello concernente “I Servizi” rispetto a quello concernente la fornitura/noleggio dell'attrezzatura e che il giudice sarebbe andato ultra petita affermando il collegamento negoziale.
I motivi sono infondati.
Non è neppure necessario scomodare la categoria giuridica del collegamento negoziale perché il contratto, denominato Dreamed Center, è di “collaborazione commerciale” e comprende “servizi” e
“dispositivi” messi a disposizione da (doc. 4 opponente); vale a dire che il contatto è Pt_1 unico benchè suddiviso in 2 sezioni “servizi” e “dispositivi”, contestualmente sottoscritte dal cliente in data 29.10.2019, in occasione dell'open day presso i locali di . CP_1
7.
Con il quarto e il quinto motivo l'appellante contesta il proprio inadempimento e comunque ne sostiene la scarsa importanza.
I motivi sono infondati per la ragione assorbente che il decreto ingiuntivo era fondato su una pretesa (noleggio) che non si è mai perfezionata a termini di contratto, che prevedeva che nel termine di 3 mesi se il cliente non avesse pagato le rate previste per l'acquisto del dispositivo l'oggetto del contratto si sarebbe automaticamente trasformato in noleggio, sull'evidente presupposto che continuasse ad utilizzare il dispositivo: nella fattispecie è receduta dal contratto con CP_1 raccomandata del 14.11.2019 (doc. 6 opponente) e soprattutto ha restituito il macchinario in data 18.11.2019, senza alcuna contestazione di sicchè è evidente che il contratto si è risolto Pt_1 per mutuo consenso e non si sono mai verificati i presupposti in fatto per il noleggio.
8.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.000 a € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_1 confronti di on atto di appello notificato in data 11.12.2023, Parte_2 così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 Parte_2 in persona dei rispettivi l.r.p.t. delle spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 26.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina