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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/02/2024, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo NT Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2791/2023 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Madonna della Salute n.19, elettivamente domiciliata in Vittoria in via Matteotti n. 214, presso lo studio dell'Avv. Valeria Zorzi (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura in atti,
E
, nato a [...] il giorno 11.06.1990 (c.f. ed ivi residente CP_1 C.F._3
in via Madonna della Salute n.19, elettivamente domiciliato in Vittoria, in via Palestro n.155, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Licitra (C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._4
giusta procura in atti;
Ri corren ti con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.11.2023.
O G GE T T O : separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto m at rim oni o concordatario a Vittoria, in data 27.06.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, n.37 parte II, Serie
A, Ufficio I.; che hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli e che per ragioni caratteriali,
è venuta meno l'affectio maritalis e la convivenza è divenuta intollerabile, tant'è che hanno dichiarato di vivere di fatto separati da svariati mesi;
che, pertanto, le parti con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato il 28.09.2023, hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni: << a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale rimarrà affidata alla SI;
Pt_1
c) i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente al mantenimento.>>; che l'udienza del 29.11.2023, su richiesta delle parti, è stata sostituita con il deposito di note scritte e le parti hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso, rinunciando, altresì, a comparire all'udienza;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.;
che nessuna condizione risulta avanzata dalle parti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia l a s eparaz ione pers onal e dei coni ugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria, in data 27.06.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, n.37 parte II, Serie A, Ufficio I.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8.02.2024.
Il Presidente Dott. Massimo NT
Massimo NT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo NT Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2791/2023 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Madonna della Salute n.19, elettivamente domiciliata in Vittoria in via Matteotti n. 214, presso lo studio dell'Avv. Valeria Zorzi (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura in atti,
E
, nato a [...] il giorno 11.06.1990 (c.f. ed ivi residente CP_1 C.F._3
in via Madonna della Salute n.19, elettivamente domiciliato in Vittoria, in via Palestro n.155, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Licitra (C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._4
giusta procura in atti;
Ri corren ti con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.11.2023.
O G GE T T O : separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto m at rim oni o concordatario a Vittoria, in data 27.06.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, n.37 parte II, Serie
A, Ufficio I.; che hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli e che per ragioni caratteriali,
è venuta meno l'affectio maritalis e la convivenza è divenuta intollerabile, tant'è che hanno dichiarato di vivere di fatto separati da svariati mesi;
che, pertanto, le parti con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato il 28.09.2023, hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni: << a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale rimarrà affidata alla SI;
Pt_1
c) i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente al mantenimento.>>; che l'udienza del 29.11.2023, su richiesta delle parti, è stata sostituita con il deposito di note scritte e le parti hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso, rinunciando, altresì, a comparire all'udienza;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.;
che nessuna condizione risulta avanzata dalle parti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia l a s eparaz ione pers onal e dei coni ugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria, in data 27.06.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, n.37 parte II, Serie A, Ufficio I.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8.02.2024.
Il Presidente Dott. Massimo NT
Massimo NT