Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132 .
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21 ottobre 2009
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