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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 16232/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giovanni Nucifero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia 47;
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “A) Accertare la qualità e quantità del lavoro effettivamente reso dal ricorrente in favore della per il periodo dal 21.06.2021 sino al Controparte_1
31.10.2023; B) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per il lavoro straordinario reso pari alla complessiva somma di € 2.316,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art 429 c.p.c. C) condannare infine la convenuta al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio nonché delle spese contabili sostenute, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.7.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della e di svolgere mansioni di impiegato Controparte_1 tecnico di secondo livello CCNL di categoria nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi, deduceva di aver espletato la propria attività lavorativa eccedendo il regolare orario lavorativo per il periodo intercorso tra il 21.6.2021 ed il 20.9.2021, ossia nel periodo di emergenza roghi che aveva interessato il territorio di Caserta.
Inoltre, il ricorrente aggiungeva che tali modalità operative si erano prorogate sino alla data del ricorso con successivi ordini di servizio senza, però, che al ricorrente fossero riconosciuti gli emolumenti retributivi di diritto, come emergente dalle buste paga.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio per veder accertato il proprio diritto alle differenze retributive maturate con il lavoro straordinario, ovvero alla somma di euro 2.315,36 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'udienza del 31.3.2025 il ricorrente deduceva la volontà delle parti di transigere la lite e chiedeva la fissazione del termine ex art. 17 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta;
con le predette note, il ricorrente dava conto dell'avvenuta transazione che depositava agli atti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
IL G.L. decideva, quindi, la causa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La citata formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie l'avvenuta transazione della lite determina la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nulla per le spese di lite avendo le parti disciplinato i loro reciproci rapporti anche per tale aspetto .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
-Nulla per le spese;
-Si comunichi.
Napoli, 11.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 16232/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giovanni Nucifero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia 47;
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “A) Accertare la qualità e quantità del lavoro effettivamente reso dal ricorrente in favore della per il periodo dal 21.06.2021 sino al Controparte_1
31.10.2023; B) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per il lavoro straordinario reso pari alla complessiva somma di € 2.316,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art 429 c.p.c. C) condannare infine la convenuta al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio nonché delle spese contabili sostenute, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.7.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della e di svolgere mansioni di impiegato Controparte_1 tecnico di secondo livello CCNL di categoria nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi, deduceva di aver espletato la propria attività lavorativa eccedendo il regolare orario lavorativo per il periodo intercorso tra il 21.6.2021 ed il 20.9.2021, ossia nel periodo di emergenza roghi che aveva interessato il territorio di Caserta.
Inoltre, il ricorrente aggiungeva che tali modalità operative si erano prorogate sino alla data del ricorso con successivi ordini di servizio senza, però, che al ricorrente fossero riconosciuti gli emolumenti retributivi di diritto, come emergente dalle buste paga.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio per veder accertato il proprio diritto alle differenze retributive maturate con il lavoro straordinario, ovvero alla somma di euro 2.315,36 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'udienza del 31.3.2025 il ricorrente deduceva la volontà delle parti di transigere la lite e chiedeva la fissazione del termine ex art. 17 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta;
con le predette note, il ricorrente dava conto dell'avvenuta transazione che depositava agli atti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
IL G.L. decideva, quindi, la causa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La citata formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie l'avvenuta transazione della lite determina la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nulla per le spese di lite avendo le parti disciplinato i loro reciproci rapporti anche per tale aspetto .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
-Nulla per le spese;
-Si comunichi.
Napoli, 11.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.