Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 00458/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2017, proposto da ER PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Bramard, Andrea Ricardi, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Battista Bramard in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 92;
contro
Comune Trana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vilma Aliberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, 71;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 2319 del 24/04/2017, con cui il Comune ha rideterminato le somme dovute dal ricorrente a titolo di “monetizzazione dotazione di servizi non reperita in loco” in € 20.305,90, di cui € 2.108,70 già versati ed € 18.197,20 da versare; nonché della successiva nota prot. n. 3372 del 20/06/2017, con cui il Comune, previa riapertura dell'istruttoria e rivalutazione della situazione, ha confermato, con diversa motivazione, la propria decisione, respingendo l'istanza del ricorrente di riesame e revoca del precedente atto;
- nonché per l'accertamento del corretto ammontare della somma dovuta dal ricorrente per la monetizzazione degli standard urbanistici per il parcheggio pubblico relativi al P.d.C. n. 12/2012 nella misura già corrisposta di € 2.108,73.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente impugna i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con cui il Comune di Trana ha rideterminato il contributo per la monetizzazione delle aree a standard, ai sensi dell’art. 21 della LRP n. 56/1977, dovuti per un intervento di ristrutturazione con ricostruzione e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato, portandolo dagli iniziali euro 2.108,70 (come determinati con provvedimento prot. n. 2630 del 28.05.2012, cfr. Doc. n. 5 di parte resistente) ad euro 20.305,90, chiedendo il versamento della cifra differenziale pari a 18.197,20.
Il provvedimento motiva la maggior richiesta sulla base di un errore di calcolo nella quantificazione degli standard urbanistici applicati nell’originario provvedimento (pari a 2,5 mq per abitante, facendo riferimento alle sole aree parcheggio) che non ha incluso tutti quelli previsti dalla legge regionale (pari a 25 mq per abitante).
Il sig. PE, dopo aver ricevuto la comunicazione del primo provvedimento (mediante raccomandata che risultava disponibile per il ritiro dal 8.05.2017 ed effettivamente consegnata il 20.05.2017), ha formulato, in data 7.06.2017, istanza di annullamento. L’amministrazione ha riscontrato tale istanza con l’atto prot. n. 3372 del 20.06.2023 motivando il diniego di autotutela.
2. Avverso i provvedimenti indicati l’interessato ha notificato ricorso (il 13.07.2017), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta in quattro motivi violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune di Trana (il 21.11.2017). Entrambe le parti hanno depositato memorie il 27.03.2023 ed il ricorrente memoria di replica il 5.04.2023.
All’udienza pubblica del 27.04.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Preliminarmente il Collegio ritiene di non condividere l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso sollevata dall’amministrazione nella propria memoria. Il Comune sostiene che:
- siccome il primo provvedimento risultava disponibile per il ritiro già dal 8.05.2017, tale data costituirebbe il dies a quo per il decorso del termine decadenziale di impugnazione del primo provvedimento;
- il secondo provvedimento sarebbe meramente confermativo e non in grado di rimettere in termini l’interessato per l’impugnazione.
Il Collegio evidenzia che la causa petendi del ricorso è riferita a diritti soggettivi e pertanto i termini processuali sono quelli prescrizionali e non quelli decadenziali previsti dall’ordinamento per la lesione degli interessi legittimi.
Ad ogni modo, pur condividendo le argomentazioni circa la natura meramente confermativa del secondo provvedimento (sul punto si veda Cons. Stato Sez. V, 07/01/2021, n. 204), il Collegio ritiene che la data della mera disponibilità della raccomandata non integri la piena conoscenza del provvedimento amministrativo comunicato dall’amministrazione.
Come sostenuto da consolidata giurisprudenza con il decorso del termine di trenta giorni previsto per la giacenza delle raccomandate, a mezzo del rilascio del relativo avviso, l’atto amministrativo può ritenersi regolarmente comunicato al destinatario, in applicazione dell’art. 1335 c.c. in combinato disposto con l’art. 40 del d.P.R. n. 655 del 1982 (ai cui sensi le raccomandate, che non sia stato possibile distribuire e non siano state chieste in restituzione dai mittenti, devono esser depositate presso l’Ufficio postale di distribuzione per un periodo di giacenza minimo di trenta giorni) o con il ritiro del piego oppure, per fictio juris , al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza (cfr. ex multis TAR Puglia, Bari, Sez. I, 11/1/2012, sent. n. 102; TAR Lazio, Latina, sez. I, 1/04/2011, sent. n. 305; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 16/06/2009, sent. n. 1103; TAR Friuli-Venezia Giulia, 11/07/2008, sent. n. 402).
Per quanto precede pertanto l’eccezione non è fondata.
5. Il Collegio ritiene di dover partire con la trattazione del terzo motivo di ricorso per ragioni di priorità logica, con cui si lamenta violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 21 della L.R.P. n. 56/1977 e degli artt. 2, 3, 5 e 6 della L.R. n. 9/2003; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, illogicità e perplessità.
Il Comune, nella prospettazione di parte ricorrente, avrebbe errato nel considerare apprezzabili tutti gli standard urbanistici di cui all’art. 21 della LRP n. 56/1977 e non solo quelli relativi al parcheggio pubblico, come invece avrebbe dovuto fare applicando l’art. 3 della LRP n. 9/2003 (recante “Norme per il recupero funzionale dei rustici”), che sarebbe applicabile al caso di specie.
Il provvedimento non recherebbe adeguata motivazione sul punto giacché non spiegherebbe le ragioni della rettifica e dell’applicazione degli standard ordinari in luogo di quelli speciali di cui alla citata LRP n. 9/2003.
Il motivo non persuade.
Parte ricorrente sostiene che il permesso a costruire n. 12/2012, rilasciato al proprio dante causa per la realizzazione dei lavori presupposti alla richiesta del contributo di cui si controverte, sarebbe stato rilasciato in attuazione della LRP n. 9/2003, che reca norme per l’incentivazione della ristrutturazione dei rustici a scopo residenziale per favorire il contenimento del consumo dei suoli.
Dalla lettura del provvedimento, della domanda di permesso a costruire (cfr. doc. n. 1 di parte resistente) nonché della relazione tecnica di accompagnamento (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente), nonché della determina di definizione del contributo di costruzione e della monetizzazione delle aree a standard (cfr. doc. n. 5 di parte resistente), non risulta nessun riferimento alle disposizioni di cui alla LRP n. 9/2003.
Parte ricorrente deduce la riconducibilità dell’intervento alla speciale disciplina sui “rustici”, senza fornire dimostrazione rigorosa dell’applicabilità dei relativi presupposti (tipologia e ambito di intervento previsti all’art. 3 della legge) né della applicazione delle particolari disposizioni sul calcolo del contributo di costruzione.
Dagli atti emerge che si tratti di una demolizione parziale del precedente edificio, con conservazione della muratura perimetrale est e sud e creazione di cinque unità abitative con relativi box e posti auto. Nulla emerge circa i requisiti ulteriori richiesti dalla norma (cfr. art. 3 sullo stato legittimo dell’opera, presenza di opere di urbanizzazione primaria, assenza di rischi idrogeologici). Risulta altresì che in sede di rilascio del progetto siano stati calcolati oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
La mera compatibilità dell’intervento con le lavorazioni previste all’art. 4 della legge regionale citata non ne rende incontrovertibile e necessaria l’applicazione.
Allo stesso modo il fatto che si tratti di attività di ristrutturazione e non di nuova costruzione non implica necessariamente l’estraneità della fattispecie alla disciplina di cui all’art. 21 della LRP n. 56/1077, giacché ogni intervento che comporti incremento di carico urbanistico è potenzialmente in grado di incidere sul territorio ed esprimere una domanda di servizi pubblici cui risponde la previsione degli standard urbanistici e, indirettamente, la loro delocalizzazione o monetizzazione (cfr. Cons. Stato, sez IV, 10/02/2014, sent. n. 616).
L’unico elemento che depone in favore della tesi sostenuta dal ricorrente (quindi della applicabilità della normativa regionale sulla ristrutturazione di rustici) è il fatto che nella monetizzazione degli standard il Comune, nel provvedimento del 28.05.2012, prende in considerazione solo quelli relativi al parcheggio pubblico (la cui monetizzazione era consentita proprio dall’allora vigente art. 3, comma 1, lett. b) della L.R.P. 9/2003 che così recitava: “ Gli interventi di recupero di cui all'articolo 1 sono consentiti purché gli edifici interessati: […] b) siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in quantità non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dall'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni, sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28; è facoltà dei comuni di ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico in base ai costi correnti di esproprio applicati all'interno delle singole aree, sempreché il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo ”). Tale decisione peraltro deriva dalla accettazione della proposta di parte (la quale peraltro non richiama la legge regionale in commento).
Ma tale tesi prova troppo, giacché non dimostra in maniera univoca che l’amministrazione e l’interessato avessero qualificato l’intervento come recupero di un rustico ai sensi della disposizione citata.
Anche l’applicazione del richiamato art. 3 della LRP n. 9/2003, peraltro, non escluderebbe di per sé l’applicazione dell’art. 21 della LRP n. 56/1977, giacché non esclude espressamente l’applicazione della monetizzazione degli altri standards diversi dalle aree a parcheggio pubblico.
Il Comune, nei provvedimenti impugnati, ha applicato alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/1977 che, per le aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali, stabilisce una dotazione minima di standard di P.R.G. di 25 mq. per abitante (di cui 5 mq. per aree di istruzione, 5 mq. per attrezzature di interesse comune, 12,50 mq. per spazi pubblici a parco e 2,5 mq. per aree a parcheggio pubblico).
È dimostrato agli atti che il Comune di Trana ha adottato, con la DCC n. 7/2008, i criteri di stima del valore delle aree ai fini della monetizzazione degli standards nell’ambito del territorio comunale (aggiornata con la DD n. 12 del 7.02.2012, cfr. doc. n. 8 di parte resistente) sia con riferimento all’art. 21 del LRP 56/1977 sia con riferimento all’art. 3 della LRP n. 9/2003 e che tali standards sono stati applicati nei diversi provvedimenti di determinazione dei contributi di cui si controverte.
È altresì pacifico che il valore unitario di monetizzazione dell’area, utilizzato nel provvedimento impugnato (pari a euro 67,63), è il medesimo utilizzato nel provvedimento prot. n. 2630/2012 (cfr. doc. n. 1 e 2 di parte ricorrente e n. 5 di parte resistente).
Nel primo provvedimento il volume preso in considerazione per il calcolo degli abitanti teorici è quello totale dell’immobile ristrutturato (pari a mc 1.406,59), mentre nel provvedimento impugnato è quello differenziale determinato dall’intervento di ristrutturazione (vale a dire mc 1.201,14, valore più vantaggioso per il ricorrente). Il coefficiente utilizzato come denominatore è il medesimo in entrambi i casi (pari a 100), ottenendo così nell’originario calcolo un numero di abitanti teorici pari a 14,07 e, nel secondo, il più vantaggioso 12,01.
La vera e contestata differenza risiede nel fatto che tale ultimo valore è stato moltiplicato per la superficie del solo standard riferito ai parcheggi pubblici (pari a 2,5 mq., cui fa riferimento il citato art. 3 della LRP n. 9/2003 e che è previsto dall’art. 21, comma 1 lett. d) della LRP n. 56/1977) mentre il secondo provvedimento utilizza la superficie convenzionale di tutti gli standards (pari a 25 mq) previsti dall’art. 21 citato.
In assenza di elementi formali e sostanziali indicativi della riconducibilità dell’intervento nell’alveo delle previsioni di cui alla LRP n. 9/2003 la ricostruzione del calcolo risulta corretta.
Del pari i provvedimenti impugnati risultano compiutamente motivati mediante il richiamo alle norme di legge ritenute applicabili e, con particolare riferimento alla nota prot. n. 3372/2017, con l’indicazione del fatto che il permesso a costruire risulta rilasciato ai sensi degli ordinari parametri da PRG (cui pertanto applicare gli standard dell’art. 21 della LRP n. 56/1977).
Per quanto precede i provvedimenti impugnati risultano correttamente formulati e il motivo in scrutinio non è fondato.
6. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 7 e segg. e 21 nonies della L. n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà.
Il ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 nonché l’illegittimità dell’intervento in autotutela a distanza di 5 anni dall’adozione del primo provvedimento di determinazione del contributo. Viene altresì lamentata la contraddittorietà dell’azione amministrativa in considerazione della asserita differente motivazione dei due provvedimenti impugnati: il primo motiverebbe esclusivamente con riferimento ad una correzione dell’errore commesso dall’amministrazione nel provvedimento n. 2630/2012, il secondo motiverebbe con l’applicazione dell’art. 21, comma 4-ter della L. n. 56/1977.
Le doglianze non sono condivisibili.
Quanto alla comunicazione dell’avvio del procedimento occorre evidenziare che il provvedimento prot. n. 2319/2017 (primo provvedimento impugnato) è espressione di una attività di accertamento completamente vincolata dell’amministrazione.
Si è sopra evidenziato che il contenuto e la motivazione del provvedimento risultano correttamente formulati.
La mancata comunicazione di avvio del procedimento costituisce, in tali casi, una ipotesi di illegittimità non invalidante cui occorre applicare quanto previsto all’art. 21-octies della L. n. 241/1990 (che così recita: “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”).
Quanto alla violazione dei termini di cui all’art. 21- nonies occorre osservare che il provvedimento non si presenta quale annullamento del precedente atto. Il potere esercitato è privo di spazi di discrezionalità ed ha, al contrario, natura doverosa ed esito vincolato. Esso, inoltre, non è volto al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa di spessore provvedimentale, bensì al controllo circa l'attendibilità di accertamenti e conteggi effettuati in precedenza in base alla autoliquidazione formulata dal dante causa del ricorrente (cfr. doc. n. 4 di parte resistente). In tali casi, come sostenuto dalla giurisprudenza, esulano in radice le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado e, conseguentemente, non è conferente il richiamo all'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 26/01/2023, n. 1391).
La giurisprudenza ha altresì affermato che va escluso che i provvedimenti di decadenza di contributi e benefici siano riconducibili al paradigma dell'autotutela, in quanto espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato (cfr. Cons. Stato Sez. II, 04/01/2023, n. 127) e che “ il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. costituisce un atto vincolato, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione, rispetto ai quali - nell'ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) - resta ferma la possibilità per l'interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell'indebito” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 06/02/2023, n. 801).
Tali considerazioni sono applicabili anche al caso di specie giacché, salvo i casi di prescrizione dei crediti riconducibili alla natura patrimoniale dei rapporti insistenti su diritti soggettivi, la riforma di precedenti provvedimenti amministrativi ed il ricalcolo dei contributi percepiti dall’amministrazione rientrano nelle ordinarie attività di verifica e controllo ad essa spettante per la corretta gestione di tutte le funzioni ad essa assegnate dalla legge e riconducibili, in ultimo, al principio di buon andamento di matrice costituzionale.
Quanto infine alla lamentata contraddizione interna all’azione amministrativa, occorre evidenziare che il secondo provvedimento impugnato non si presenta come un atto di convalida o come riedizione del potere amministrativo quanto, piuttosto, come atto meramente confermativo.
Le diverse argomentazioni utilizzate nella seconda nota per confermare la decisione assunta con il primo atto sono solo riscontri alla istanza di autotutela presentata dall’interessata (cfr. doc. n. 9 di parte resistente) e la confutazione delle argomentazioni ivi contenute (ed in particolare l’applicabilità degli standard di cui alla l. n. 56/1977 anche alle pratiche edilizie e non solo alla redazione dei PRGC). Salvo quanto si dirà in seguito, pertanto, non vi è alcuna contraddizione tra i due provvedimenti, giacché il secondo si presenta come mero riscontro ad una istanza di annullamento.
È appena il caso di richiamare gli arresti di un constante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ il provvedimento di diniego di autotutela nei confronti di atto divenuto inoppugnabile è equiparabile quoad effectum ad un provvedimento meramente confermativo, con il quale l'amministrazione ribadisce la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti” (Cons. Stato Sez. V, 07/01/2021, n. 204).
Per quanto precede i primi due motivi di ricorso sono infondati.
7. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 11 delle Preleggi, dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2016, dei principi di irretroattività degli atti amministrativi, ragionevolezza e tutela dell’affidamento; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, illogicità e perplessità.
Il ricorrente censura il secondo provvedimento impugnato nella misura in cui richiama, nella propria motivazione, l’art. 21, comma 4-ter della LRP n. 56/1977 che, introdotto dalla LRP n. 3/2015, non sarebbe ratione temporis applicabile al caso di specie.
Il ricorrente, in altri termini, sostiene che la monetizzazione degli standard urbanistici, in applicazione del principio della attualità esplicitato dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 (secondo il quale il contributo di costruzione deve essere quantificato alla data del rilascio del permesso e sulla base delle regole a quel momento vigenti), non potrebbe avvenire applicando criteri di conteggio introdotti da norme sopravvenute (come nel caso di specie nel 2015 rispetto ad un titolo rilasciato nel 2012).
Il motivo è inammissibile.
Il secondo provvedimento impugnato richiama l’art. 21, comma 4-ter, della LRP n. 56/1977 (che così recita: “ ogni qualvolta l'intervento, riferito al patrimonio edilizio esistente, comporti ampliamenti, mutamenti di destinazioni d'uso o comunque aumento delle quantità stabilite dal PRG ai sensi dei commi 1 e 2, le superfici eventualmente da dismettere o reperire a norma dei commi medesimi devono essere calcolate nella misura differenziale determinata dall'ampliamento, mutamento o aumento su indicati ”).
Come sopra evidenziato, l’applicazione di questa regola ha consentito al Comune di applicare al conteggio del contributo non l’intero volume (pari a mc 1.406,59) ma quello risultante a seguito dell’intervento e maggiormente vantaggioso per il ricorrente (pari a mc 1.201,14).
Le contestazioni del ricorrente, pertanto, non hanno pregio giacché giungono a contestare una parte favorevole del provvedimento il cui annullamento non è connesso ad alcun interesse attuale, concreto e diretto della parte.
Per tale ragione il motivo è inammissibile.
8. Il ricorso nel suo complesso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese di lite in favore del Comune di Trana, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marcello Faviere, Referendario, Estensore
Martina Arrivi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO