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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice deIGnato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4257/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Debora Scognamiglio e Angela La Marca ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Pasquale Parisi ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato ed CP_2 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 414 c.p.c., depositato in data 02.08.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della con sede in PO TR (NA)al CP_1 viale Regina Elena n.30, operante nel settore dell'impiantistica generale, dall'08.08.2018 al 29.06.2019, data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni;
che il rapporto di lavoro si è formalmente interrotto in data 15.12.2018, con successiva instaurazione di un nuovo rapporto a far data dal 24.01.2019 al 29.06.2019; di aver svolto, in qualità di operaio specializzato, le mansioni di carpentiere in ferro ed elettricista e di essere stato inquadrato nel livello III del settore Metalmeccanica del C.C.N.L.; che la propria attività lavorativa è stata svolta presso diversi cantieri come indicato in ricorso quale, ad esempio,
l' , sito alla via Circumvallazione Esterna Giugliano di PO;
Controparte_3
Pag. 1 di 8 di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.00, con un'ora di pausa pranzo, due sabati al mese dalle ore 07.30 alle ore 15.00; che il potere direttivo e disciplinare era esercitato dal legale rappresentante della o dal socio IG. CP_1 Persona_1 nonché dal capo squadra IG. ; di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli Persona_2 importi indicati nelle buste paga;
di non aver ricevuto per tutto il rapporto lavorativo una regolare retribuzione mensile parametrata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
di non aver ricevuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la retribuzione a titolo di straordinario, ANF, ratei di tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto;
che non sono stati versati contributi assicurativi e previdenziali per il periodo non contrattualizzato, e cioè dal 15.12.2018 al 23.01.2019, nonché il parziale adempimento degli obblighi contributivi relativamente al periodo contrattualizzato.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna della previo accertamento del rapporto di lavoro CP_1 subordinato dal 08.08.2018 al 29.06.2019 e svolgimento di mansioni rientranti nel livello III del CCNL
Metalmeccanici Piccola e Media Industria, al pagamento della complessiva somma di euro 13.794,96 calcolati come da prospetto allegato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha chiesto, altresì, la condanna del datore di lavoro alla ricostituzione e alla regolarizzazione della posizione previdenziale al pagamento dell'assegno per nucleo familiare. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori costituiti.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la ha chiesto il rigetto del ricorso perché CP_1 infondato in fatto e in diritto, contestando in toto la ricostruzione dei fatti prospettati da parte ricorrente.
In particolare, ha rappresentato che il ricorrente è stato assunto dalla società in data 08.08.2018 con contratto di lavoro part-time a tempo determinato sino al 20.09.2018, più volte prorogato, con inquadramento nel III livello del CCNL di settore con qualifica di operaio carpentiere. In data 24.01.2019
è stato stipulato un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, per 18 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con medesimo inquadramento, mansioni e qualifica. Ha contestato, inoltre, i conteggi formulati da parte ricorrente in quanto infondati, rappresentando di aver pagato tutto quanto spettava al lavoratore. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso. Vinte le spese. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha evidenziato che il ricorrente risulta essere stato inquadrato come lavoratore part-time per il periodo dal 08.08.2018 al 15.12.2018 e dal 24.01.2019 al 29.06.2019. Ha chiesto, dunque, per il caso di accertamento (e nei limiti di tale accertamento) del rapporto di lavoro regolare e/o del diritto a differenze retributive, di accogliere la connessa domanda, anch'essa avanzata dal ricorrente, di pagamento all' dei conseguenti contributi previdenziali con vittorie di spese. CP_2
Letti gli atti, sottoposta la parte ricorrente a libero interrogatorio, ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, ammessa la società a prova contraria come richiesto nella CP_1 memoria di discussione, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pag. 2 di 8 È documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 08.08.2018 al 20.09.2018, prorogato fino al 31.10.2018, prorogato sino al 30.11.2018 e infine al
15.12.2018. L'attività lavorativa veniva svolta con contratto part-time orizzontale di 18 ore settimanali, dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11:00, con inquadramento nel livello III del ccnl Metalmeccanica Piccola e Media Industria, con mansioni di operaio con compiti di carpentiere in ferro.
È altresì provata l'istaurazione, tra le medesime parti, di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 24.01.2019 con inquadramento part-time orizzontale per 30 ore settimanali con svolgimento di attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 13:00 ed una retribuzione mensile di € 1.214,50 (cfr. contratti di lavoro, Comunicazioni obbligatorie Unilav – prod. tel. conv.; cfr. estratto conto previdenziale).
È altresì pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, la cessazione del rapporto in data
29.06.2019 dimissioni volontarie (estratto conto previdenziale, Modulo Recesso Rapporto di lavoro).
Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è, dunque, da un lato, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità dal 08.08.2018 al 29.06.2019 e, dall'altro, l'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa secondo gli orari analiticamente indicati in ricorso a fronte della stipula di un contratto part-time orizzontale dapprima a 18 ore settimanali e poi
30 ore settimanali.
In punto di diritto, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo non regolarizzato dal 16.12.2018 al 23.01.2019 deve inoltre evidenziarsi che, come è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
Assumono, pertanto, rilievo le risultanze della prova testimoniale espletata.
Il primo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: «Conosco il ricorrente perché è mio marito. Testimone_1
Pag. 3 di 8 Mio marito ha lavoro per la resistente dall'08 agosto 2018 e ha terminato il 29 giugno 2019. Ricordo con esattezza quando ha iniziato a lavorare perché in quel periodo, avevamo finito da poco il trasloco per casa nuova. Ricordo con esattezza quando ha terminato perché firmò la carta di licenziamento per giusta causa. Mio marito lavorava dal lunedì al venerdì e un paio di volte al mese anche il sabato. Lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 fino alle 17.00 di pomeriggio mentre il sabato dalle ore 7.30 alle 15.00. In quel periodo non lavoravo e lo ricordo perché avevo mio padre che non stava bene. Lo accompagnavo io a lavoro in quanto avevamo una sola macchina e serviva a me per andare da mio padre che abitava a 3 km di distanza. Mi recavo a casa di mio padre subito dopo aver accompagnato mio marito a lavoro alle 7.30.
Mi occupavo della sua igiene personale anzi di tutto, dopodiché rientravo a casa per occuparmi dei miei figli e poi nel pomeriggio facevo la spesa per poi andare a prendere mio marito a lavoro. Mio marito nel periodo indicato ha sempre lavorato alle dipendenze della società. Restava a casa solo per le feste comandate. Mio marito si occupava di carpenteria e di impianti elettrici. Credo che mio marito avesse un'ora di pausa pranzo però ciò dipendeva da cosa doveva fare. Conoco di persona come collega di mio marito il quale spiegava ai lavoratori cosa dovevano fare. Se ad esempio mio marito Persona_1 doveva lavorare a PO lo accompagnava con il furgone, insieme ad altri lavoratori, altrimenti lo accompagnavo Per_1 io, nel senso che se mio marito avesse dovuto lavorare sui cantieri di Giugliano lo avrei accompagnato io. Mio marito lavorava su cantieri. Io ricordo di averlo accompagnato all'atelier di sulla Circumvallazione esterna di Giugliano, allo store CP_3 di che si trova sempre sulla Circumvallazione esterna di Giugliano, un po' più avanti rispetto all'atelier. Poi lo CP_3 accompagnavo al ristorante Re Carlo in Giugliano e poi presso gli uffici della società siti in Mugnano alla via Pozzillo.
Quando mio marito lavorava sui cantieri di Giugliano io lo accompagnavo e lo andavo a riprendere direttamente sui cantieri mentre quando andava a PO lo accompagnavo e lo riprendevo presso gli uffici della società. quando andavamo presso gli uffici andavo un po' prima verso le 6.30. Poteva capitare che la mia amica venisse con me ad accompagnare Persona_3 mio marito o a riprenderlo, ed è capitato qualche volta sia di mattina che di pomeriggio. Capitava che la mia amica venisse con me ad accompagnare mio marito per farmi compagnia 2-3 volte a settimana» (Cfr. verbale del 18.04.2024).
Il teste ha riferito: «Conosco il ricorrente perché sono amica della moglie . Ci conosciamo Persona_3 TE da una decina di anni. Io abito dal 2019 nello stesso portone del ricorrente, prima del 2019 abitavo sempre vicino ma una decina di minuti a piedi, la strada era la stessa. Ho lavorato solo nel 2013 solo un mese. Quando mi sono trasferita, dal
2019 sono andata con la moglie del ricorrente ad accompagnare quest'ultimo a lavoro. questo perché da quando mi sono trasferita nel 2019, la IG.ra mi supportava nelle cose che dovevo fare. Nel senso, non avendo io la macchina e TE dovendo sistemare le pratiche per il nuovo indirizzo mi accompagnava a fare le varie cose. Per prima cosa la mattina accompagnavamo il ricorrente a lavoro poi andavamo immediatamente a casa del padre e poi accompagnavamo i nostri figli
a scuola e poi mi accompagnava a fare le commissioni. I nostri figli entravano a scuola alle ore 8.30. Accompagnavo il ricorrente a lavoro con la IG.ra , 2-3 volte a settimana e questo dopo il trasferimento presso la nuova casa che è TE avvenuto a febbraio 2019. Prima del 2019 comunque andavo con la ricorrente 2-3 volte a settimana e ci incontravamo in un punto della strada. Accompagnavamo il ricorrente sulla Circumvallazione esterna di Giugliano ed essendo a quell'ora la strada libera impiegavamo massimo 10 minuti. Preciso che i nostri figli restavano a casa e nel frattempo loro si preparavano. E' capitato 2-3 volte a settimane che andassi con la IG.ra a prendere il ricorrente dopo le ore 17.00. TE
Pag. 4 di 8 Accompagnavamo alle 7.30 il ricorrente a lavoro. E' capitato che sono andata con la IG.ra con la ricorrente ad TE accompagnarlo anche di sabato e di andarlo a riprendere di sabato dopo le ore 15:00. Sono andata con la ricorrente presso lo store di in via Circumvallazione esterna di Giugliano, l'atelier di sempre sulla Circumvallazione CP_3 CP_3 esterna e alla pizzeria Re Carlo sito in Giugliano. Quando il ricorrente doveva andare a lavorare a PO lo accompagnavano presso la sede della società a Mugnano e. Il padre della IG.ra abitava a via Casacella in TE
Giugliano. Ci mettevamo 2-3 minuti con la macchina perché è molto vicino. Mio figlio frequentava la scuola media mentre
i primi due figli della IGnora frequentavano le scuole media mentre il più piccolo la scuola elementare. La scuola TE media era la stessa ma mio figlio frequentava la sede succursale che era 2 minuti da casa mentre i figli di TE frequentavano la centrale, per raggiungere la quale bisognava attraversare un vicoletto vicino casa. Il figlio più piccolo di
frequentava la scuola elementare che è più lontana delle scuole medie. Restavamo a casa del padre di una TE TE
20/25 minuti perché dopo dovevamo andare via per accompagnare i figli a scuola.” Andavamo anche a riprenderlo. Lo andavo a riprendere sempre agli stessi orari penso dopo le ore 17.00» (Cfr. Verbale udienza del 18.04.2024).
Dalle suddette dichiarazioni non emerge lo svolgimento di attività lavorativa come dedotta nell'atto introduttivo, non essendo stati provati, da un lato, gli elementi richiesti dall'art. 2094 c.c., né dall'altro, lo svolgimento di un orario lavorativo maggiore rispetto a quello di formale inquadramento.
Entrambi i testimoni hanno dichiarato di aver accompagnato il ricorrente a lavoro, ma le loro testimonianze, a parere del Tribunale, non risultano idonee a provare l'effettiva sussistenza degli elementi tipici del vincolo di subordinazione ai sensi dell'art.2094 c.c., nonché lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente concordato.
Ed invero, entrambi i testi sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto accompagnatori stabili del ricorrente nelle ore antimeridiane e pomeridiane, ma nulla hanno riferito sullo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa.
Non vi è prova che l'orario di lavoro fosse eterodeterminato atteso che la circostanza i testi riferiscano in ordine all'orario di lavoro appreso per aver accompagnato il ricorrente non è, da sola, sufficiente per ritenere che l'orario di lavoro fosse eteroimposto.
Inoltre, il teste anche se ha riferito (genericamente) di un potere direttivo esercitato dal IG. Pt_1
(«conosco di persona come collega di mio marito il IG. il quale spiegava ai lavoratori cosa Per_1 Persona_1 dovevano fare»), non specifica in alcun modo in cosa consistesse tale potere, né con quali modalità venisse esercitato: è agevole rilevare che la mera indicazione di istruzioni, non accompagnata dall'esercizio degli altri poteri (di controllo e disciplinari), tipici del rapporto di sovraordinazione, lungi dall'essere elemento da solo sufficiente a definire un rapporto lavorativo come subordinato, risponde piuttosto ad un'eIGenza organizzativa propria anche di altri tipi di rapporti, ad esempio di natura autonoma o addirittura occasionale.
Nulla ha invece riferito il teste quanto all'esercizio del potere direttivo e disciplinare in capo Per_3 alla parte resistente.
Pag. 5 di 8 Va inoltre evidenziato che la testimonianza di si pone in contrasto con le stesse Testimone_1 allegazioni del ricorso introduttivo e con gli atti di causa atteso che è pacifico che il rapporto è cessato per dimissioni, mentre il teste ha dichiarato che è cessato per licenziamento per giusta causa.
Dal punto di vista documentale è doveroso evidenziare che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno delle deduzioni contenute in ricorso.
Queste essendo le risultanze istruttorie, è evidente che la parte ricorrente non ha fornito la prova di quanto dedotto nell'atto introduttivo, e cioè di aver lavorato con il vincolo della subordinazione alle dipendenze della resistente dall'08.08.2018 al 29.06.2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore
17.00 con un'ora di pausa pranzo, nonché due sabato al mese dalle ore 07.30 alle ore 15:00.
Quanto al periodo di formale inquadramento, non spettano le differenze retributive richieste a titolo di ferie, atteso che nulla è emerso al riguardo dalla prova testimoniale.
Quanto alle differenze a titolo di retribuzione mensile e tredicesima va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di aver percepito per l'intero periodo contrattualizzato la retribuzione indicata nei prospetti paga;
ha dedotto, altresì, di non aver ricevuto il pagamento per i mesi di maggio e giugno 2019 e la tredicesima.
Dal canto suo, la società ha esposto di aver regolarmente corrisposto quanto dovuto al lavoratore.
Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto (asserito debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Tale prova, nel caso di specie, è stata parzialmente fornita dalla società, essendo le buste paga di maggio e giugno 2019 supportate da bonifici bancari di pari importo in favore del ricorrente.
Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, la società ha fornito la prova di aver pagato solo la tredicesima per l'anno 2018, avendo depositato distinta del bonifico bancario relativo alla busta paga di dicembre 2018.
Alcuna prova del pagamento è stata invece fornita per la tredicesima 2019 che può essere calcolata
Pag. 6 di 8 tenendo conto della retribuzione mensile come indicata nel contratto di lavoro e risultante dalle buste paga relative all'anno 2019 e pari ad € 1.216,85.
La società resistente va perciò condannata a pagare alla parte ricorrente la somma di € di cui € 608,42
a titolo di rateo di tredicesima mensilità dell'anno 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Deve essere altresì accolta la domanda di condanna al pagamento degli ANF atteso che dalla documentazione in atti emerge che è stato riconosciuto il diritto dell'istante alla fruizione degli stessi per l'intero periodo dal 08.08.2018 al 30.06.2019 (cfr. prospetto conguaglio . CP_2
Al riguardo, sussiste il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro, il quale - lungi dall'essere il sostanziale legittimato passivo dell'obbligazione di cui si discute – è un mero delegato al pagamento: il costo degli assegni nucleo familiare autorizzati dall'Ente Previdenziale, infatti, viene posto solo in via temporanea a carico della parte datoriale che provvede ad anticiparli, compensando poi le relative somme CP_ CP_ con i versamenti complessivamente dovuti all' Dunque, è l' l'unico soggetto debitore della prestazione previdenziale. Questo meccanismo – che poggia sulla compensazione tra i contributi dovuti dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta del dipendente) e quanto dallo stesso anticipato a titolo di assegni nucleo familiare (in qualità di delegato dell' ) – risponde a una ratio di CP_4 semplificazione degli atti giuridici che, se da un lato, non muta la soggettività passiva dell'obbligazione, dall'altro, trova la sua ragion d'essere solo nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso: quindi, a maggior ragione, anche quando è cessato il rapporto, come nel caso in esame, il pagamento degli assegni nucleo CP_ familiare grava, necessariamente, in via diretta, sull' unico debitore sostanziale della prestazione.
Va altresì osservato che già l'art. 416, comma 3, c.p.c., ed oggi con chiarezza anche quanto alle conseguenze l'art. 115 comma 1 come modificato dall'art. 45 comma 14 l. 18/06/09 n. 69, pone un preciso onere di contestazione a carico del convenuto costituito, non soddisfatto il quale i fatti devono ritenersi provati (da ultimo, Cass. n. 16970 del 2018).
Ebbene, l'istituto previdenziale nulla ha contestato, non fornendo al contempo neanche la prova di aver provveduto al pagamento degli ANF. CP_ Ne consegue che l' va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente degli assegni per il nucleo familiare dal 08.08.2018 al 30.06.2019, con condanna generica, non avendo l'istante in ricorso determinato l'ammontare della somma a tale titolo rivendicata, il cui importo è comunque facilmente calcolabile in virtù del prospetto non contestato dall' da cui emerge la somma mensile spettante. CP_2
È necessario evidenziare che all'udienza del 19.10.2023 è stato disposto con ordinanza provvisionale ex art. 423 c.p.c. il pagamento da parte della della somma di € 459,09 a titolo di trattamento di CP_1 fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Ne discende che la va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1
Pag. 7 di 8 complessiva pari ad € 1.067,42, di cui € 459,09 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, detratto quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c.
Le spese del giudizio tra la parte ricorrente e la società seguono la regola della soccombenza CP_1
e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto e dei parametri minimi attesa la non complessità dell'istruttoria svolta. CP_ Le spese tra la parte ricorrente e l' seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'istituto nella misura liquidata in dispositivo. Sono determinate in applicazione dei parametri minimi tenuto conto della questione giuridica esaminata tra le parti ed espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e condanna la società al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente della somma di € 1.067,42, di cui € 459,09 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di debenza dei singoli crediti sino al soddisfo, detratto quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423
c.p.c.; CP_ 2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente degli assegni al nucleo familiare per il periodo dal 08.08.2018 al 30.06.2019;
3) condanna la al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 332,00 CP_1 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione. CP_
4) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 12.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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