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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: opposizione a precetto
T r a
( ) in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente, Parte_1 P.IVA_1 CP_1 in Torre Annunziata, Piazza Cesaro n. 27, rapp.to e difeso dagli avv.ti Tiziana Tecce, Mariangela
[...]
Cianci ed Anna Ambra in virtù di procura speciale alle liti
Contro
Avv. ( da se stesso rapp.to e difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._1 presso il suo studio in Caserta alla Piazza Matteotti n. 67
Conclusioni delle parti:
come da verbale di causa.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe proponeva opposizione al precetto intimato per il pagamento della somma come in detto atto indicata ed in virtù dei titoli richiamati.
Deduceva la irritualità ed infondatezza dell'atto di intimazione per essere stato notificato contestualmente al titolo e quindi la violazione del termine dilatorio come imposto dall'art. 14, I co, DL 669/2000, modificato dall'art. 147 della L. 388/2000 e succ.ve mod.ni ed integrazioni, concludendo per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il convenuto Avv. che impugnava le avverse difese, dichiarava che intendeva rinunciare CP_2 all'intimato precetto essendo stato integralmente soddisfatto di ogni suo avere e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Anche parte attrice concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con il favore delle spese in ossequio al principio delle soccombenza virtuale.
In primo luogo va valutata la tempestività dell'opposizione. Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione all'esecuzione proposta ex art 615 I comma cpc. L'opposizione è pertanto tempestiva non essendo sottoposta a limiti temporali.
Sempre preliminarmente occorre evidenziare che le parti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ancora occorre evidenziare che l'attore ha provato e documentato la sussistenza dei presupposti ed il fondamento della domanda.
Vi è tuttavia da evidenziare che la cessazione della materia del contendere non può ritenersi un istituto dell'ordinamento processuale civile, non essendo prevista da nessuna disposizione del codice o da un legge speciale. Il codice di rito prevede altre forme terminative del processo che la prassi giudiziaria sottende alla richiesta ed all'adozione di un provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere, quali ad esempio l'estinzione per inattività delle parti. Pur tuttavia il fatto della cessazione della materia del contendere acquisita in causa, incide sul diritto sostanziale ed elimina la contestazione imponendo una pronuncia anche d'ufficio di questo Giudice affinché ne prenda atto e ciò anche indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio (Cass. 15/6/1996 n.5516 e Cass.11/01/1990 n.46; Cass.22/03/2002 n.4127).
A tal fine risulta sussistente una situazione sopravvenuta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti contendenti in ordine alla domanda introdotta e di conseguenza tale situazione, ha determinato il venir meno della necessità della pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto della controversia.
Per i suesposti motivi va dichiarata cessata la materia del contendere.
Pur tuttavia permanendo una situazione di contrasto in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, occorre delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Da tali considerazioni ne discende che risultando fondata la domanda, il convenuto è comunque tenuto al pagamento delle spese professionali in favore della parte attrice per l'opera professionale svolta e ciò tenuto conto della documentazione in atti relativamente all'opera professionale svolta nell'interesse dell'istante.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto delle motivazioni poste a sostegno della decisione e dell'esito del giudizio, esse seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività procuratorile effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott.
Salvatore Di Biase, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
b) per l'effetto condanna l'opposto Avv. al pagamento delle spese del presente Controparte_2 giudizio in favore di che si liquidano in € 20,00 per spese (cu non corrisposto) Euro 350,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e se dovuta.
Torre Annunziata 04/04/2025
Il GOP Dott. Salvatore Di Biase
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: opposizione a precetto
T r a
( ) in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente, Parte_1 P.IVA_1 CP_1 in Torre Annunziata, Piazza Cesaro n. 27, rapp.to e difeso dagli avv.ti Tiziana Tecce, Mariangela
[...]
Cianci ed Anna Ambra in virtù di procura speciale alle liti
Contro
Avv. ( da se stesso rapp.to e difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._1 presso il suo studio in Caserta alla Piazza Matteotti n. 67
Conclusioni delle parti:
come da verbale di causa.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe proponeva opposizione al precetto intimato per il pagamento della somma come in detto atto indicata ed in virtù dei titoli richiamati.
Deduceva la irritualità ed infondatezza dell'atto di intimazione per essere stato notificato contestualmente al titolo e quindi la violazione del termine dilatorio come imposto dall'art. 14, I co, DL 669/2000, modificato dall'art. 147 della L. 388/2000 e succ.ve mod.ni ed integrazioni, concludendo per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il convenuto Avv. che impugnava le avverse difese, dichiarava che intendeva rinunciare CP_2 all'intimato precetto essendo stato integralmente soddisfatto di ogni suo avere e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Anche parte attrice concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con il favore delle spese in ossequio al principio delle soccombenza virtuale.
In primo luogo va valutata la tempestività dell'opposizione. Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione all'esecuzione proposta ex art 615 I comma cpc. L'opposizione è pertanto tempestiva non essendo sottoposta a limiti temporali.
Sempre preliminarmente occorre evidenziare che le parti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ancora occorre evidenziare che l'attore ha provato e documentato la sussistenza dei presupposti ed il fondamento della domanda.
Vi è tuttavia da evidenziare che la cessazione della materia del contendere non può ritenersi un istituto dell'ordinamento processuale civile, non essendo prevista da nessuna disposizione del codice o da un legge speciale. Il codice di rito prevede altre forme terminative del processo che la prassi giudiziaria sottende alla richiesta ed all'adozione di un provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere, quali ad esempio l'estinzione per inattività delle parti. Pur tuttavia il fatto della cessazione della materia del contendere acquisita in causa, incide sul diritto sostanziale ed elimina la contestazione imponendo una pronuncia anche d'ufficio di questo Giudice affinché ne prenda atto e ciò anche indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio (Cass. 15/6/1996 n.5516 e Cass.11/01/1990 n.46; Cass.22/03/2002 n.4127).
A tal fine risulta sussistente una situazione sopravvenuta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti contendenti in ordine alla domanda introdotta e di conseguenza tale situazione, ha determinato il venir meno della necessità della pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto della controversia.
Per i suesposti motivi va dichiarata cessata la materia del contendere.
Pur tuttavia permanendo una situazione di contrasto in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, occorre delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Da tali considerazioni ne discende che risultando fondata la domanda, il convenuto è comunque tenuto al pagamento delle spese professionali in favore della parte attrice per l'opera professionale svolta e ciò tenuto conto della documentazione in atti relativamente all'opera professionale svolta nell'interesse dell'istante.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto delle motivazioni poste a sostegno della decisione e dell'esito del giudizio, esse seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività procuratorile effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott.
Salvatore Di Biase, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
b) per l'effetto condanna l'opposto Avv. al pagamento delle spese del presente Controparte_2 giudizio in favore di che si liquidano in € 20,00 per spese (cu non corrisposto) Euro 350,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e se dovuta.
Torre Annunziata 04/04/2025
Il GOP Dott. Salvatore Di Biase