Articolo 101 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 185Articolo 187
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 101. Libri e registri obbligatori 1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ((...)) , ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell' articolo 1924, secondo comma, del codice civile , ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali e' stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali e' stato esercitato il diritto di riscatto di cui all' articolo 1924, secondo comma, del codice civile ;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
f) i sinistri gia' classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L' ((IVASS)) adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile .
5. L' ((IVASS)) individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attivita' delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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