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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1509/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1969 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gozzoli Vittorio del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/06/1987 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Elisa del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Conzano (AL) il 06/10/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2018.
Dall'unione sono nati i figli e nati rispettivamente in data 22/11/2009 e Per_1 Per_2
16/10/2014, entrambi ancora minori.
Con sentenza n. 524 del 29/11/2022 il Tribunale di Vercelli pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Essendo mutate le esigenze dei minori e le condizioni economiche delle parti, le stesse sono pervenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di ottenere la modifica delle condizioni del suddetto divorzio ex art. 473bis.29.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 524 del 29/11/2022 di questo Tribunale, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 4
1. Responsabilità genitoriale e tempi di permanenza
DISPONE che i figli minori nato il [...] e nata il [...] Per_1 Per_2 rimangano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria e residenza anagrafica presso la madre.
I genitori eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale su di loro, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (per esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo tempestivamente.
DISPONE che ciascun genitore tenga con sé i figli a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola sino al venerdì della settimana successiva con riaccompagnamento a scuola. Nella settimana in cui i figli resteranno con uno dei genitori l'altro potrà tenerli con sé il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
I tempi di permanenza durante le festività e le vacanze estive rimarranno modulati secondo quanto già previsto nella sentenza di divorzio.
2. Ripartizione degli oneri di mantenimento
DISPONE che il sig. versi l'importo di euro 250,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento per i figli minori sino al raggiungimento della indipendenza economica dei medesimi entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
.
[...]
AUTORIZZA la signora a percepire per intero l'assegno unico o ogni altra forma Pt_2 di sussidio o sostegno erogata dallo Stato o da altri enti pubblici.
DISPONE che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Vercelli.
Ciascun genitore comunicherà per iscritto all'altro genitore, anche via sms, whatsapp o e- mail, le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, allegando, qualora possibile e quando richiesti, il preventivo o comunque la spesa di massima da sostenere. L'altro genitore entro le successive 48 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative.
3. Impegno a vendere la quota di ½ di proprietà della casa familiare
DÀ ATTO che il sig. si impegna a vendere alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la quota di metà del bene immobile costituente casa famigliare sito in Conzano, via Raineri
n. 81, cointestato e in comproprietà tra i coniugi in ragione di ½ ciascuno, così censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Conzano:
Foglio 9, part. 298, sub 2, Categoria A/2, Classe I, Consistenza 10 vani, Superficie catastale
374 mq, Rendita 593,93 per il prezzo di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00 euro) ed accollo del mutuo residuo da parte della signora . Pt_2
pagina 3 di 4 L'atto notarile di compravendita dovrà essere stipulato possibilmente entro il 31.07.2025 e comunque non oltre il 30.09.2025. Le spese notarili e le relative imposte saranno sostenute da parte acquirente.
DÀ ATTO che, con riferimento all'impianto fotovoltaico, il finanziamento per l'acquisto del quale è stato pagato da parte venditrice, la signora corrisponderà al sig. Pt_2 la somma di € 2.800,00 consentendo al medesimo di continuare a percepire Pt_1 quanto erogato dalla società per l'energia prodotta ed immessa sul mercato (pari a circa €
600 annui) sino a concorrenza della predetta somma (€ 2.800,00). A tal fine il contratto relativo all'impianto fotovoltaico rimarrà intestato al sig. e la voltura del Pt_1 medesimo in capo alla signora verrà effettuata solo al termine del rimborso delle Pt_2 somme di cui sopra i cui importi verranno annualmente comunicati dal sig. alla Pt_1 signora . Eventuali somme da versarsi/pagarsi per la predetta voltura saranno a Pt_2 carico esclusivo della sig.ra . Pt_2
L'immobile verrà ceduto con i mobili e gli arredi ivi presenti ad eccezione di quelli che, su accordo delle parti, il sig. potrà asportare. Pt_1
4. Assegnazione casa familiare.
ASSEGNA la casa familiare, sita in Conzano, via Raineri n. 81, attualmente di proprietà per la quota di ½ ciascuno dei ricorrenti rimane assegnata al padre sino al momento dell'atto notarile di cui al punto che precede;
da quel momento sarà assegnata alla madre.
5. Rapporti economici tra le parti e spese legali.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo su tutte le rispettive pregresse posizioni di debito e credito e, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione, fatta eccezione per quanto previsto nel presente accordo. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
FERME tutte le altre condizioni di cui alla sentenza n. 524/2022 del Tribunale di Vercelli pubblicata il 29/11/2022.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1509/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1969 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gozzoli Vittorio del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/06/1987 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Elisa del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Conzano (AL) il 06/10/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2018.
Dall'unione sono nati i figli e nati rispettivamente in data 22/11/2009 e Per_1 Per_2
16/10/2014, entrambi ancora minori.
Con sentenza n. 524 del 29/11/2022 il Tribunale di Vercelli pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Essendo mutate le esigenze dei minori e le condizioni economiche delle parti, le stesse sono pervenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di ottenere la modifica delle condizioni del suddetto divorzio ex art. 473bis.29.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 524 del 29/11/2022 di questo Tribunale, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 4
1. Responsabilità genitoriale e tempi di permanenza
DISPONE che i figli minori nato il [...] e nata il [...] Per_1 Per_2 rimangano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria e residenza anagrafica presso la madre.
I genitori eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale su di loro, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (per esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo tempestivamente.
DISPONE che ciascun genitore tenga con sé i figli a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola sino al venerdì della settimana successiva con riaccompagnamento a scuola. Nella settimana in cui i figli resteranno con uno dei genitori l'altro potrà tenerli con sé il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
I tempi di permanenza durante le festività e le vacanze estive rimarranno modulati secondo quanto già previsto nella sentenza di divorzio.
2. Ripartizione degli oneri di mantenimento
DISPONE che il sig. versi l'importo di euro 250,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento per i figli minori sino al raggiungimento della indipendenza economica dei medesimi entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
.
[...]
AUTORIZZA la signora a percepire per intero l'assegno unico o ogni altra forma Pt_2 di sussidio o sostegno erogata dallo Stato o da altri enti pubblici.
DISPONE che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Vercelli.
Ciascun genitore comunicherà per iscritto all'altro genitore, anche via sms, whatsapp o e- mail, le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, allegando, qualora possibile e quando richiesti, il preventivo o comunque la spesa di massima da sostenere. L'altro genitore entro le successive 48 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative.
3. Impegno a vendere la quota di ½ di proprietà della casa familiare
DÀ ATTO che il sig. si impegna a vendere alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la quota di metà del bene immobile costituente casa famigliare sito in Conzano, via Raineri
n. 81, cointestato e in comproprietà tra i coniugi in ragione di ½ ciascuno, così censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Conzano:
Foglio 9, part. 298, sub 2, Categoria A/2, Classe I, Consistenza 10 vani, Superficie catastale
374 mq, Rendita 593,93 per il prezzo di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00 euro) ed accollo del mutuo residuo da parte della signora . Pt_2
pagina 3 di 4 L'atto notarile di compravendita dovrà essere stipulato possibilmente entro il 31.07.2025 e comunque non oltre il 30.09.2025. Le spese notarili e le relative imposte saranno sostenute da parte acquirente.
DÀ ATTO che, con riferimento all'impianto fotovoltaico, il finanziamento per l'acquisto del quale è stato pagato da parte venditrice, la signora corrisponderà al sig. Pt_2 la somma di € 2.800,00 consentendo al medesimo di continuare a percepire Pt_1 quanto erogato dalla società per l'energia prodotta ed immessa sul mercato (pari a circa €
600 annui) sino a concorrenza della predetta somma (€ 2.800,00). A tal fine il contratto relativo all'impianto fotovoltaico rimarrà intestato al sig. e la voltura del Pt_1 medesimo in capo alla signora verrà effettuata solo al termine del rimborso delle Pt_2 somme di cui sopra i cui importi verranno annualmente comunicati dal sig. alla Pt_1 signora . Eventuali somme da versarsi/pagarsi per la predetta voltura saranno a Pt_2 carico esclusivo della sig.ra . Pt_2
L'immobile verrà ceduto con i mobili e gli arredi ivi presenti ad eccezione di quelli che, su accordo delle parti, il sig. potrà asportare. Pt_1
4. Assegnazione casa familiare.
ASSEGNA la casa familiare, sita in Conzano, via Raineri n. 81, attualmente di proprietà per la quota di ½ ciascuno dei ricorrenti rimane assegnata al padre sino al momento dell'atto notarile di cui al punto che precede;
da quel momento sarà assegnata alla madre.
5. Rapporti economici tra le parti e spese legali.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo su tutte le rispettive pregresse posizioni di debito e credito e, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione, fatta eccezione per quanto previsto nel presente accordo. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
FERME tutte le altre condizioni di cui alla sentenza n. 524/2022 del Tribunale di Vercelli pubblicata il 29/11/2022.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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