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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 21/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 219/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cappellini, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 219/2024 promossa da:
(P.IVA ) in persona della propria procuratrice Parte_1 P.IVA_1
speciale Avv. , con sede legale in Roma (RM), Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici dei difensori
Parte Opponente
contro
(CF: ), nato Viterbo (VT) il 29/06/1938, residente in [...]CP_1 C.F._1
(PG) alla Via Cave Ardeatine n. 14 rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato in Foggia (FG) alla Via Lustro n. 29 presso il difensore;
Parte Opposta
avente per
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la Parte Opponente:
“in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del decreto opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, revocarlo;
pagina 1 di 5 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Per la Parte Opposta:
“a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa.
b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto (R.G. n.
2349/2023), con cui le era stato ingiunto di consegnare a “copia contratto di credito CP_1
revolving n. 374678836662008”, nonché di pagare allo stesso le spese le spese della procedura ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per competenze professionali, in € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge, tutto entro 40 giorni dalla notifica.
Più in radice, Parte Opponente ha dedotto che in data 09/09/2009 aveva sottoscritto il CP_1
“Modulo di richiesta Carta American Express” (all. 1 all'atto di opposizione); a seguito della richiesta avanzata in data 24/05/2023 dallo stesso ex art. 119 T.U.B. in data 22/08/2023 CP_1 Parte_1
aveva trasmesso a mezzo PEC il contratto richiesto e gli estratti conto degli ultimi dieci anni, con l'invito a “consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta” (cfr. allegato 3 all'atto di opposizione).
Ciononostante, in data 06/12/2023 il aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo CP_1
che venisse ingiunta ad la consegna della copia integrale del contratto, affermando Parte_1
che a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. fosse stata trasmessa solo parziale documentazione.
Pertanto, in sede monitoria era stato emesso decreto ingiuntivo, il quale, però, risultava carente dei presupposti necessari per la sua emissione, avendo adempiuto alla richiesta di Parte_1
pagina 2 di 5 consegna ex art. 119 T.U.B. fornendo a sia il contratto sia gli estratti conto sia la CP_1 possibilità di scaricare dal sito, attraverso l'indicazione di uno specifico collegamento ipertestuale/link, la documentazione relativa ai “Termini e Condizioni”.
Per le esposte ragioni, Parte Opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna di al pagamento delle spese processuali e la condanna ex art. 96 c.p.c. avendo lo stesso CP_1 introdotto il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo nella consapevolezza della completezza della documentazione prodotta.
2. si è regolarmente costituito in data 06/03/2024. CP_1
Egli ha, preliminarmente, evidenziato la carenza della documentazione prodotta da Parte_1
tramite la PEC del 22/08/2023, in quanto assenti le condizioni generali, il regolamento europeo e il documento di sintesi. Nel dettaglio, ha contestato la sufficienza dell'indicazione di un collegamento ipertestuale/link dal quale poter risalire alle condizioni generali e al regolamento attualmente vigente, lamentando anche l'inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale da parte di
Controparte_2
Inoltre, lo stesso ha asserito che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di facile e pronta CP_1
soluzione.
Pertanto, egli ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la condanna di al pagamento delle spese Controparte_2
processuali.
3. All'udienza del 19/06/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha ritenuto l'opposizione fondata su prova scritta e non ha accordato la concessione della richiesta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza il Giudice si è riservato l'emissione della sentenza nei termini di cui all'ult. co. dlel'art. 281 sexies c.p.c., attuale formulazione.
4. L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
nel proporre opposizione, ha provato documentalmente di aver adempiuto alla Parte_1
consegna di quanto richiesto ex art. 119 T.U.B.: la stessa ha fornito al con la PEC del 22/08/2023 CP_1
pagina 3 di 5 (all. 3 all'atto di opposizione) sia copia della documentazione attinente al rapporto contrattuale sia la strumentazione per poter reperire la ulteriore documentazione attinente al rapporto contrattuale.
Di converso, il nel costituirsi, si è limitato a dedurre che i documenti gli fossero stati consegnati CP_1
parzialmente, omettendo di argomentare in concreto circa la parzialità dell'adempimento ma soffermandosi solo sulla insufficienza dello strumento del collegamento ipertestuale/link per scaricare la documentazione.
Ebbene, si ritiene che i documenti indicati da risultino esaurienti e satisfattivi della Parte_1
richiesta inoltrata, atteso che il documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto contrattuale e nella comunicazione inviata mezzo PEC è indicato lo strumento del collegamento ipertestuale al sito “www.americanexpress.it” e la specifica sezione dello stesso sito internet per poter consultare il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta.
Al contrario, la prospettazione del Verdi nel giudizio di opposizione appare generica, né giustifica il perché in sede monitoria sia stato sottaciuto che un riscontro completo alla richiesta, pur in parte a mezzo di trasmissione di link, fosse stato in realtà fornito.
Alla luce di tali argomentazioni deve ritenersi assolto l'obbligo ostensivo gravante in capo all'istituto, dovendosi considerare il collegamento ipertestuale come modalità idonea a trasmettere documentazione.
A conclusioni analoghe, peraltro, a riconferma della correttezza delle argomentazioni di cui sopra, sono pervenuti altri Tribunali in fattispecie del tutto similari a quella in decisione (Trib. Roma, n. 3777/2024 del 22/02/2024; Trib. Roma n. 3839/2024 del 20/03/2024; Trib. Milano n. 1630/2024 del 28/02/2024;
Trib. Rimini, sentenza del 12.3.2024 resa nel proc. RG n. 2904/2023).
Pertanto, l'opposizione deve accogliersi con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. In ragione della soccombenza, si dispone la condanna di al pagamento delle spese del CP_1
procedimento che si liquidano in favore di nella misura di euro 2.906,00 per Parte_1
compensi professionali (euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile bassà complessità), esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, applicandosi i minimi di scaglione in ragione ddella semplicità della controversia e del numeor ridotto di udienze tenutesi.
6. Deve essere accolta l'istanza presentata da di condanna di parte Opposta al Controparte_2
pagamento delle spese ex art. 96, primo comma, c.p.c., quantificate come in dispositivo, ritenuta la pagina 4 di 5 sussistenza di colpa grave insita nell'abuso del diritto di azione ex art. 24 Cost. dal momento in cui il
Verdi ha intrapreso il giudizio monitorio per la consegna di una documentazione in gran parte già ricevuta, deducendo nel ricorso per D.I. che gli inviti ad una bonaria consegna della detta documentazione non avrebbero sortito effetti.
A tale condanna, ai sensi del quarto comma, consegue altresì la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende quantificata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa n. 219/2024 RG, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da per l'effetto revoca il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 913/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto (R.G. n. 2349/2023);
ON al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore di di CP_1
parte opposta nella misura di euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
ON , ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c., al pagamento in favore di parte CP_1
opposta dell'ulteriore somma di euro 1.000,00;
ON , ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c., al pagamento in favore della CP_1
cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Spoleto, 21 maggio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cappellini, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 219/2024 promossa da:
(P.IVA ) in persona della propria procuratrice Parte_1 P.IVA_1
speciale Avv. , con sede legale in Roma (RM), Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici dei difensori
Parte Opponente
contro
(CF: ), nato Viterbo (VT) il 29/06/1938, residente in [...]CP_1 C.F._1
(PG) alla Via Cave Ardeatine n. 14 rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato in Foggia (FG) alla Via Lustro n. 29 presso il difensore;
Parte Opposta
avente per
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la Parte Opponente:
“in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del decreto opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, revocarlo;
pagina 1 di 5 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Per la Parte Opposta:
“a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa.
b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto (R.G. n.
2349/2023), con cui le era stato ingiunto di consegnare a “copia contratto di credito CP_1
revolving n. 374678836662008”, nonché di pagare allo stesso le spese le spese della procedura ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per competenze professionali, in € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge, tutto entro 40 giorni dalla notifica.
Più in radice, Parte Opponente ha dedotto che in data 09/09/2009 aveva sottoscritto il CP_1
“Modulo di richiesta Carta American Express” (all. 1 all'atto di opposizione); a seguito della richiesta avanzata in data 24/05/2023 dallo stesso ex art. 119 T.U.B. in data 22/08/2023 CP_1 Parte_1
aveva trasmesso a mezzo PEC il contratto richiesto e gli estratti conto degli ultimi dieci anni, con l'invito a “consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta” (cfr. allegato 3 all'atto di opposizione).
Ciononostante, in data 06/12/2023 il aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo CP_1
che venisse ingiunta ad la consegna della copia integrale del contratto, affermando Parte_1
che a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. fosse stata trasmessa solo parziale documentazione.
Pertanto, in sede monitoria era stato emesso decreto ingiuntivo, il quale, però, risultava carente dei presupposti necessari per la sua emissione, avendo adempiuto alla richiesta di Parte_1
pagina 2 di 5 consegna ex art. 119 T.U.B. fornendo a sia il contratto sia gli estratti conto sia la CP_1 possibilità di scaricare dal sito, attraverso l'indicazione di uno specifico collegamento ipertestuale/link, la documentazione relativa ai “Termini e Condizioni”.
Per le esposte ragioni, Parte Opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna di al pagamento delle spese processuali e la condanna ex art. 96 c.p.c. avendo lo stesso CP_1 introdotto il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo nella consapevolezza della completezza della documentazione prodotta.
2. si è regolarmente costituito in data 06/03/2024. CP_1
Egli ha, preliminarmente, evidenziato la carenza della documentazione prodotta da Parte_1
tramite la PEC del 22/08/2023, in quanto assenti le condizioni generali, il regolamento europeo e il documento di sintesi. Nel dettaglio, ha contestato la sufficienza dell'indicazione di un collegamento ipertestuale/link dal quale poter risalire alle condizioni generali e al regolamento attualmente vigente, lamentando anche l'inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale da parte di
Controparte_2
Inoltre, lo stesso ha asserito che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di facile e pronta CP_1
soluzione.
Pertanto, egli ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la condanna di al pagamento delle spese Controparte_2
processuali.
3. All'udienza del 19/06/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha ritenuto l'opposizione fondata su prova scritta e non ha accordato la concessione della richiesta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza il Giudice si è riservato l'emissione della sentenza nei termini di cui all'ult. co. dlel'art. 281 sexies c.p.c., attuale formulazione.
4. L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
nel proporre opposizione, ha provato documentalmente di aver adempiuto alla Parte_1
consegna di quanto richiesto ex art. 119 T.U.B.: la stessa ha fornito al con la PEC del 22/08/2023 CP_1
pagina 3 di 5 (all. 3 all'atto di opposizione) sia copia della documentazione attinente al rapporto contrattuale sia la strumentazione per poter reperire la ulteriore documentazione attinente al rapporto contrattuale.
Di converso, il nel costituirsi, si è limitato a dedurre che i documenti gli fossero stati consegnati CP_1
parzialmente, omettendo di argomentare in concreto circa la parzialità dell'adempimento ma soffermandosi solo sulla insufficienza dello strumento del collegamento ipertestuale/link per scaricare la documentazione.
Ebbene, si ritiene che i documenti indicati da risultino esaurienti e satisfattivi della Parte_1
richiesta inoltrata, atteso che il documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto contrattuale e nella comunicazione inviata mezzo PEC è indicato lo strumento del collegamento ipertestuale al sito “www.americanexpress.it” e la specifica sezione dello stesso sito internet per poter consultare il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta.
Al contrario, la prospettazione del Verdi nel giudizio di opposizione appare generica, né giustifica il perché in sede monitoria sia stato sottaciuto che un riscontro completo alla richiesta, pur in parte a mezzo di trasmissione di link, fosse stato in realtà fornito.
Alla luce di tali argomentazioni deve ritenersi assolto l'obbligo ostensivo gravante in capo all'istituto, dovendosi considerare il collegamento ipertestuale come modalità idonea a trasmettere documentazione.
A conclusioni analoghe, peraltro, a riconferma della correttezza delle argomentazioni di cui sopra, sono pervenuti altri Tribunali in fattispecie del tutto similari a quella in decisione (Trib. Roma, n. 3777/2024 del 22/02/2024; Trib. Roma n. 3839/2024 del 20/03/2024; Trib. Milano n. 1630/2024 del 28/02/2024;
Trib. Rimini, sentenza del 12.3.2024 resa nel proc. RG n. 2904/2023).
Pertanto, l'opposizione deve accogliersi con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. In ragione della soccombenza, si dispone la condanna di al pagamento delle spese del CP_1
procedimento che si liquidano in favore di nella misura di euro 2.906,00 per Parte_1
compensi professionali (euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile bassà complessità), esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, applicandosi i minimi di scaglione in ragione ddella semplicità della controversia e del numeor ridotto di udienze tenutesi.
6. Deve essere accolta l'istanza presentata da di condanna di parte Opposta al Controparte_2
pagamento delle spese ex art. 96, primo comma, c.p.c., quantificate come in dispositivo, ritenuta la pagina 4 di 5 sussistenza di colpa grave insita nell'abuso del diritto di azione ex art. 24 Cost. dal momento in cui il
Verdi ha intrapreso il giudizio monitorio per la consegna di una documentazione in gran parte già ricevuta, deducendo nel ricorso per D.I. che gli inviti ad una bonaria consegna della detta documentazione non avrebbero sortito effetti.
A tale condanna, ai sensi del quarto comma, consegue altresì la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende quantificata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa n. 219/2024 RG, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da per l'effetto revoca il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 913/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto (R.G. n. 2349/2023);
ON al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore di di CP_1
parte opposta nella misura di euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
ON , ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c., al pagamento in favore di parte CP_1
opposta dell'ulteriore somma di euro 1.000,00;
ON , ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c., al pagamento in favore della CP_1
cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Spoleto, 21 maggio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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