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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2300/2023 del R.A.C.C. in data
12/12/2023, iniziata con atto di citazione notificato d a
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DA RE Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, giusto mandato in atti, attrice
c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RIZZO LUCA, giusto mandato in atti,
convenuta
avente per oggetto: responsabilità per concorrenza illecita trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Richiamato e ribadito quanto dedotto in atti e contestate le avverse domande, istanze ed eccezioni, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla propria seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. da ritenersi qui integralmente ritrascritte e si precisano, ad ogni modo, le già rassegnate conclusioni come segue: Nel merito: Previo accertamento della responsabilità ex art. 1476 c.c., nonché ex art. 2598, n. 3 c.c., ovvero e comunque ex art. 2043 c.c., per le condotte e le causali di cui in narrativa,
Pag. 1 condannarsi per l'effetto la (P.I.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Pasian di Prato
(UD), via Venceslao Menazzi Moretti, n. 4/7, a risarcire i danni Parte_1
derivanti dalle condotte contestate, che si indicano in via di prima approssimazione in Euro 50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, danni occorrendo, tenuto conto di quanto dedotto, da determinarsi anche in via equitativa. In ogni caso: Spese ed onorari di lite interamente rifusi”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via istruttoria come da memoria ex art. 183, co.
6 n. 2 cpc. In via principale nel merito: rigettarsi perché infondate in fatto e in diritto le domande svolte da nei confronti di Pt_1 CP_1
Condannare parte attrice ex art. 96 cpc nella misura ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese e compensi legali ex DM 55/2014 per il presente procedimento e per l'attività svolta nell'ambito del procedimento n. 64/2023
RG LAV Tribunale di Pordenone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
La vicenda origina da una chiamata in causa effettuata dalla società nei confronti di nel procedimento 64/2023 RG LAV Pt_1 CP_1
Tribunale di Pordenone.
Il procedimento era stato promosso da parte di Parte_2
, già agente della che lamentava il mancato pagamento di
[...] Pt_1
provvigioni e delle indennità terminative del rapporto.
si era costituita in tale procedimento eccependo in particolare Pt_1
la violazione di obblighi contrattuali da parte dell'agente, chiedendo per l'effetto il rigetto della domanda del ricorrente, e in via riconvenzionale, mediante la chiamata in causa del terzo un risarcimento CP_1 del danno per concorrenza sleale, come di seguito “B) previo accertamento della responsabilità ex art. 1476 c.c., nonchè ex art. 2598, n. 3 c.c., ovvero e comunque ex art. 2043 c.c., per le condotte e le causali di cui in narrativa, condannarsi per l'effetto la terza chiamata (P.I.: Controparte_1
Pag. 2 ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
corrente in Pasian di Prato (UD), via Venceslao Menazzi Moretti, n. 4/7 ed il signor , in solido tra loro, a risarcire i danni Parte_2 Parte_1
derivanti dalle condotte contestate, che si indicano in via di prima approssimazione in Euro 50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, danni occorrendo, tenuto quanto dedotto, da determinarsi anche in via equitativa”.
Veniva eccepita da l'incompetenza del Giudice [del CP_1
lavoro] adito;
il Giudice accoglieva l'eccezione svolta statuendo in particolare: “Osservato che le domande di risarcimento danni per concorrenza sleale avanzate dalla parte convenuta nei confronti del ricorrente e nei confronti della Terza chiamata Parte_2 CP_1
divergono per titolo, fondandosi la domanda nei confronti del ricorrente su una responsabilità contrattuale e quella nei confronti della su CP_1 una responsabilità extra contrattuale Visto l'art. 427 c.p.c dispone la separazione delle cause disponendo che il procedimento avanzato con domanda della convenuta nei confronti di venga Pt_1 CP_1
disciplinato con il rito ordinario individuandosi la competenza del Tribunale di Pordenone in veste ordinaria. Concede termine a parte convenuta Pt_1
per la riassunzione del relativo procedimento di giorni 30 dalla data odierna.
Nulla per le spese.”
Con atto di data 06.12.2023 riassumeva il procedimento, Pt_1
nelle forme del c.d. nuovo rito Cartabia, chiedendo nel merito “Previo accertamento della responsabilità ex art. 1476 c.c., nonché ex art. 2598, n. 3
c.c., ovvero e comunque ex art. 2043 c.c., per le condotte e le causali di cui in narrativa, condannarsi per l'effetto la (P.I.: Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
corrente in Pasian di Prato (UD), via Venceslao Menazzi Moretti, n. 4/7, a risarcire i danni derivanti dalle condotte contestate, che si Parte_1
indicano in via di prima approssimazione in Euro 50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, danni occorrendo, tenuto quanto dedotto, da determinarsi anche in via equitativa.”
Si costituiva eccependo preliminarmente che il CP_1
procedimento andava introdotto secondo le norme vigenti al momento
Pag. 3 dell'instaurazione del procedimento originario applicandosi la disciplina ante riforma.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande svolte CP_1
dalla con liquidazione delle spese di lite anche per l'attività svolta Pt_1
nel procedimento n. 64/2023 RG LAV Tribunale di Pordenone.
All'udienza del 10.05.2024 il Giudice confermava che “al presente giudizio è applicabile il vecchio rito di cognizione ordinaria - ante Riforma”, come richiesto dal patrocinio della e, su richiesta delle CP_1 parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., rinviando il procedimento all'udienza del 3.10.2024.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice all'udienza del 3.10.2024 riteneva la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita alla luce delle allegazioni delle parti;
in particolare rigettava le istanze istruttorie della rilevando “non sono ammissibili Pt_1
in quanto i capitoli come formulati sono in parte irrilevanti, in parte genericamente dedotti e in parte fanno riferimento a circostanze dedotte per la prima volte con la memoria istruttoria, come non ammissibile è la richiesta di una CTU contabile per il suo caratttere meramente esplorativo”.
L'udienza veniva rinviata al 28.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e il per deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note di trattazione scritta il Giudice con provvedimento di data 28 febbraio 2025, comunicato alle parti ai sensi dell'art. 176, comma
2, c.p.c. solo in data 4 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento e, quindi, dal 4 marzo 2025, ovvero 5 maggio 2025 per le comparse conclusionali e 26 maggio 2025 per le memorie di replica.
La domanda come formulata da parte attrice va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Parte attrice pur invocando ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. Pt_1
una responsabilità extracontrattuale della [il richiamo operato CP_1 da parte attrice nelle proprie conclusioni all'art. 1476 c.c. appare del tutto inconferente all'oggetto del procedimento, non essendovi mai stato un
Pag. 4 contratto di vendita tra le odierne parti], ha unicamente allegato condotte e asseriti inadempimenti unicamente riferendosi all'ex agente [le Parte_2
cui condotte, peraltro, sono state ritenute legittime dal Giudice del Lavoro che con sentenza del 16 gennaio 2025 ha rigettato le domande rivolte nei suoi confronti da . Pt_1
Parte attrice solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha individuato le condotte da imputarsi a e precisamente: aver CP_1
chiesto un appuntamento presso gli uffici della [uno dei fornitori Parte_3
della , aver ottenuto tale appuntamento [a cui non è seguito, però, Pt_1
alcun rapporto contrattuale tra e come attestato dalla stessa Pt_4 CP_1
parte attrice] e, infine, la presenza di prodotti commercializzati dalla presso alcuni dei clienti della CP_1 Pt_1
Non si comprende però quali siano le condotte specifiche che possano integrare l'asserita condotta di concorrenza sleale da parte di CP_1
[...]
La responsabilità invocata da è tipo extracontrattuale e ciò Pt_1
significa che l'onere della prova spetta al danneggiato, che deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, inclusa la colpa o il dolo dell'agente, il danno subito e il nesso causale tra la condotta e il danno.
Questo significa che chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare l'esistenza di un fatto illecito che abbia causato un danno ingiusto.
L'art. 2598, n. 3, c.c. fissa una nozione di concorrenza sleale più ampia di quella propria dei due precedenti numeri, riferendosi anche alla possibilità d'uso indiretto dei mezzi contrari alla correttezza professionale
(cfr. C. 14793/2008). E ognuna delle ipotesi previste dall'art. 2598 c.c. individua una causa petendi autonoma, fondata su accertamenti di fatto specifici ed alternativi (cfr. C. 5437/2008; C. 6310/2003) per i quali è necessaria la prova in concreto della idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente (cfr. T. Torino, sent., 11.3.2008). La previsione della fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. non si sovrappone a quelle dei numeri 1 e 2 della stessa disposizione, riassorbendole come figure esemplificative. Essa costituisce, invece, una ipotesi autonoma di possibili casi alternativi - diversi da quelli considerati nei numeri precedenti -
Pag. 5 di concorrenza sleale per i quali è necessaria la prova in concreto della idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente.
Avere alcuni fornitori in comune non può costituire sicuro indice di una attività di concorrenza sleale posto in essere da CP_1
Neppure il passaggio di dipendenti da a può Pt_1 CP_1 costituire prova di un'attività illecita: la giurisprudenza ha ritenuto che il mero passaggio di dipendenti da una impresa all'altra non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c., poiché così interpretata, la norma contrasterebbe con il diritto del prestatore di migliorare la propria posizione economica (art. 35 Cost.), nonché con il principio di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.). Tale contegno diviene, infatti, illecito concorrenziale quando sia accompagnato da una serie di elementi - quali, per quanto qui interessa, il numero dei dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che rivestivano - che evidenziano l'illiceità della condotta dell'impresa stornante, la quale si avvale degli investimenti formativi effettuati dall'impresa stornata sui propri dipendenti (cfr. T. Torino
16.1.2009). Si specifica, inoltre, la necessità della consapevolezza del soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare e, quindi, dell'animus nocendi (cfr. C. 13424/2008), rilevando a tal fine il metodo adottato per convincere i collaboratori a passare alle proprie dipendenze (cfr. C.
13424/2008 e C. 13658/2004).
Nella narrazione di parte attrice, parte su cui incombe l'onere probatorio, non è rinvenibile alcun concreto elemento che faccia ritenere ipotizzabile, né tantomeno prova una attività illecita da parte di CP_1
nei propri confronti.
Nel caso di specie parte attrice non descrive e non documenta il proprio know-how, che il , quale ex agente, avrebbe trasferito Parte_2
illecitamente alla non allega in che cosa i prodotti CP_1 commercializzati da quest'ultima rappresenterebbero una imitazione dei propri prodotti, non potendosi ricavare tale asserzione dalla circostanza che la svolgendo un'attività in parte concorrenziale a quella svolta CP_1
dalla abbia una clientela comune alla propria. Pt_1
Pag. 6 In tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale poi il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale confusoria non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato: in altri termini il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito.
Il danno da concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si identifica principalmente con il lucro cessante dovuto alla sottrazione di clientela (v.
MAYR, sub art. 2598 c.c., in L.C. Commentario breve alle CP_2
leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2016, 2397;
Cass. 22 agosto 1997 n. 7869, in Giust. civ. mass., 1997, 1478; Trib. Milano,
14 luglio 2006, in Riv. dir. ind. 2008, II, 267; Trib. Milano, 28 ottobre 2003, in GADI 2003, 592), ovvero nell'utile che l'impresa avrebbe potuto conseguire dalle vendite effettuate invece dal concorrente scorretto (Cass. 18 maggio 2012 n. 7927, in Foro it. 2013, I, 614; Trib. Milano, 8 febbraio 1990, in GADI 1990, 330; Trib. Milano, 5 novembre 1987, in GADI 1987, 824).
Per il calcolo di tale danno, la giurisprudenza suole confrontare la riduzione delle vendite o la mancata espansione dell'impresa danneggiata con l'incremento del volume d'affari del concorrente sleale (CIAN e
Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2017, Parte_5
3361; Cass. 26 marzo 2009 n. 7306, in Foro it. 2010, I, 2018; Cass. 22 agosto
1997 n. 7869, in Giust. civ. mass. 1997, 1478). Il danno da concorrenza sleale non può ritenersi sussistente in re ipsa (GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli, 2015, 1391; App. Milano, 18 marzo 2006, in Giur. it.
2006, 1867), viceversa, la parte che intenda domandare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2598 c.c. ha l'onere di allegare almeno la documentazione idonea a provare l'incremento del volume di affari della controparte, come i bilanci di quest'ultima, che sono pubblici e facilmente reperibili (cfr. Cass. 8 settembre 1999 n. 9514, in Giust. civ. mass. 1999,
1925).
Pag. 7 Nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione specifica né vi è alcuna prova di comportamenti scorretti tenuti dalla convenuta, né di un pregiudizio conseguente a tali comportamenti, e, pertanto, va respinta la domanda, svolta dall'attrice di accertamento di concorrenza sleale per essersi avvalsi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, non risultando provato alcuno specifico atto di concorrenza sleale in danno dell'attrice.
La ricostruzione di parte attrice si è dimostrata carente già nella fase di allegazione degli elementi tipici, come sopra indicati, della fattispecie della concorrenza sleale, carenza che si è poi palesata anche nelle richieste istruttorie: la prova per testi è stata rigettata in quanto i capitoli come formulati sono risultati in parte irrilevanti, in parte genericamente dedotti e in parte fanno riferimento a circostanze dedotte per la prima volte con la memoria istruttoria [v. capitolo 20 in cui si fa riferimento a circostanze mai prima dedotte ovvero “al fine di chiedere un preventivo per la realizzazione di una nuova linea di prodotti erboristici e fitocosmetici per conto della
così come risulta dal doc. 21 fascicolo giudizio lavoro Rg. Controparte_1
Nr. 64/2023 che si rammostra al teste”], come non ammissibile è stata ritenuta la richiesta di una CTU contabile per il suo carattere meramente esplorativo.
Per queste ragioni la domanda come formulata da parte attrice nei confronti di parte convenuta va rigettata.
Il rigetto della domanda di parte attrice non si traduce automaticamente in una ipotesi di cd. lite temeraria, in quanto nella condotta processuale tenuta dalla parte non è rinvenibile alcun elemento di mala fede processuale.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
Pag. 8 deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda come formulata da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, a rifondere a in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 7.616,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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