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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Albano Filomena Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13404/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
GG GU e PE MA NA, giusta procura in atti e
, nata a [...] in data [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
GG GU e PE MA NA, giusta procura in atti
Ricorrenti nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
* * * *
Letto il ricorso congiunto;
a modifica della sentenza n. 31561/2002 pubbl. il 22/03/2002 RG n. 63666/2000 del Tribunale Civile di Roma;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“le parti, in considerazione della raggiunta autosufficienza economica delle figlie e Per_1
, dichiarano congiuntamente la cessazione della necessità del contributo al Per_2 mantenimento delle stesse finora corrisposta dal Sig. ferma restando la garanzia Pt_1 morale di solidarietà e vicinanza in caso di difficoltà.”
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche con riguardo agli interessi della prole, rimanendo escluso che, qualora siano previsti trasferimenti immobiliari, la decisione possa costituire titolo per detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o validità degli accordi;
vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate;
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 31561/2002 pubbl. il 22/03/2002 RG n. 63666/2000 del Tribunale Civile di Roma, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 01.07.2025
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Albano Filomena Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13404/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
GG GU e PE MA NA, giusta procura in atti e
, nata a [...] in data [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
GG GU e PE MA NA, giusta procura in atti
Ricorrenti nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
* * * *
Letto il ricorso congiunto;
a modifica della sentenza n. 31561/2002 pubbl. il 22/03/2002 RG n. 63666/2000 del Tribunale Civile di Roma;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“le parti, in considerazione della raggiunta autosufficienza economica delle figlie e Per_1
, dichiarano congiuntamente la cessazione della necessità del contributo al Per_2 mantenimento delle stesse finora corrisposta dal Sig. ferma restando la garanzia Pt_1 morale di solidarietà e vicinanza in caso di difficoltà.”
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche con riguardo agli interessi della prole, rimanendo escluso che, qualora siano previsti trasferimenti immobiliari, la decisione possa costituire titolo per detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o validità degli accordi;
vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate;
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 31561/2002 pubbl. il 22/03/2002 RG n. 63666/2000 del Tribunale Civile di Roma, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 01.07.2025
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Marta Ienzi