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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 8436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8436/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) nata in [...], il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Castiglia Pilar Maria Dolores
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato in [...], il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Anro' Irene Valentina Anna RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da note scritte e la causa è stata rimessa al Collegio il 27.4.2024.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Biancavilla (CT), in data Parte_1 CP_1
21/07/1983, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1983, parte II Serie A, numero 79.
Entrambe le figlie nate dal matrimonio sono maggiorenni ed hanno tutte costituito nuclei familiari autonomi ed indipendenti da quello di origine.
Con ricorso depositato il 17/07/2023, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
marito con addebito a quest'ultimo, deducendo che nel corso della vita matrimoniale il marito metteva in atto gravissimi comportamenti violenti nei confronti della moglie per i quali veniva condannato alla reclusione; ha chiesto, di disporre, in favore della stessa, un assegno di mantenimento pari ad € 800,00 mensili;
ha chiesto, inoltre, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito nella misura di € 300.000,00.
Si è costituito in giudizio in data 19/01/2024 il resistente, il quale non si è opposto alla richiesta di separazione personale, ma ha contestato e chiesto il rigetto di ogni domanda proposta da parte ricorrente poiché, trovandosi in stato di detenzione, il resistente non può far fronte al mantenimento richiesto e perché non fondata e non supportata da prove risulta l'ulteriore richiesta risarcitoria.
All'udienza del 20.03.2024 i procuratori delle parti hanno confermato la volontà di separarsi dei coniugi e insistito nelle note congiunte depositate in data 18.03.2024.
Successivamente, con note scritte per l'udienza del 24.04.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo sottoscritto e depositato telematicamente, rinunciando a tutte le reciproche domande inizialmente proposte e chiedendo la separazione personale senza porre ulteriori condizioni e con la espressa precisazione che nessun contributo economico sarà dovuto da un coniuge a favore dell'altro. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto e depositato al fascicolo telematico.
In assenza di una parte soccombente, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 e 2 c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio a BIANCAVILLA (CT) in data 21/07/1983, CP_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1983, numero 79, parte II Serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
2) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Biancavilla (Ct) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossella Vittorini Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8436/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) nata in [...], il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Castiglia Pilar Maria Dolores
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato in [...], il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Anro' Irene Valentina Anna RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da note scritte e la causa è stata rimessa al Collegio il 27.4.2024.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Biancavilla (CT), in data Parte_1 CP_1
21/07/1983, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1983, parte II Serie A, numero 79.
Entrambe le figlie nate dal matrimonio sono maggiorenni ed hanno tutte costituito nuclei familiari autonomi ed indipendenti da quello di origine.
Con ricorso depositato il 17/07/2023, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
marito con addebito a quest'ultimo, deducendo che nel corso della vita matrimoniale il marito metteva in atto gravissimi comportamenti violenti nei confronti della moglie per i quali veniva condannato alla reclusione; ha chiesto, di disporre, in favore della stessa, un assegno di mantenimento pari ad € 800,00 mensili;
ha chiesto, inoltre, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito nella misura di € 300.000,00.
Si è costituito in giudizio in data 19/01/2024 il resistente, il quale non si è opposto alla richiesta di separazione personale, ma ha contestato e chiesto il rigetto di ogni domanda proposta da parte ricorrente poiché, trovandosi in stato di detenzione, il resistente non può far fronte al mantenimento richiesto e perché non fondata e non supportata da prove risulta l'ulteriore richiesta risarcitoria.
All'udienza del 20.03.2024 i procuratori delle parti hanno confermato la volontà di separarsi dei coniugi e insistito nelle note congiunte depositate in data 18.03.2024.
Successivamente, con note scritte per l'udienza del 24.04.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo sottoscritto e depositato telematicamente, rinunciando a tutte le reciproche domande inizialmente proposte e chiedendo la separazione personale senza porre ulteriori condizioni e con la espressa precisazione che nessun contributo economico sarà dovuto da un coniuge a favore dell'altro. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto e depositato al fascicolo telematico.
In assenza di una parte soccombente, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 e 2 c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio a BIANCAVILLA (CT) in data 21/07/1983, CP_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1983, numero 79, parte II Serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
2) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Biancavilla (Ct) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossella Vittorini Massimo Escher