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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3022/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Davide Caretta Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Caterina Gallo Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“DICHIARARE la scioglimento del matrimonio tra e Controparte_2 CP_1
contratto in Carmignano di Brenta (PD) il 17/9/2005; matrimonio trascritto nel registro dello
[...]
Stato Civile del Comune di Carmignano di Brenta (PD) al n.15, parte II, Serie A, Anno 2005, mandando alla cancelleria perché si proceda alle annotazioni di rito nei registri di Stato Civile del Comune di
Carmignano di Brenta dell'emananda sentenza;
DICHIARARE compensate le spese legali OMOLOGARE le seguenti condizioni: “a titolo di assegno divorzile il Signor corrisponderà alla Signora l'importo mensile di € 906,30, CP_1 CP_2
da corrispondersi con bonifico bancario entro il giorno 10 del mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo gli indici Istat a partire da gennaio 2026”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato a Controparte_2 Controparte_1
Carmignano di Brenta (PD) il 10.6.1951, contraevano matrimonio con rito civile in data 17.9.2005 a
Carmignano di Brenta (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 15, parte II, serie A, anno 2005.
Dalla loro unione nasceva una figlia, il 3.10.2000. Persona_1
Con sentenza del 23.7.2024 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione personale tra le parti omologandola alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza dell'11.7.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 21.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata in modalità cartolare.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza dell'11.7.2024 svolta in modalità cartolare.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
L'accordo raggiunto dai coniugi in ordine all'assegno divorzile dovuto dal marito alla moglie è privo di profili d'illegittimità e coerente con le condizioni della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto si prende atto dello stesso.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_2 Controparte_1
contratto in data 17.9.2005 a Carmignano di Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 15, parte II, serie A, anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
pagina 2 di 3 3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato in data
21.3.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3022/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Davide Caretta Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Caterina Gallo Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“DICHIARARE la scioglimento del matrimonio tra e Controparte_2 CP_1
contratto in Carmignano di Brenta (PD) il 17/9/2005; matrimonio trascritto nel registro dello
[...]
Stato Civile del Comune di Carmignano di Brenta (PD) al n.15, parte II, Serie A, Anno 2005, mandando alla cancelleria perché si proceda alle annotazioni di rito nei registri di Stato Civile del Comune di
Carmignano di Brenta dell'emananda sentenza;
DICHIARARE compensate le spese legali OMOLOGARE le seguenti condizioni: “a titolo di assegno divorzile il Signor corrisponderà alla Signora l'importo mensile di € 906,30, CP_1 CP_2
da corrispondersi con bonifico bancario entro il giorno 10 del mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo gli indici Istat a partire da gennaio 2026”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato a Controparte_2 Controparte_1
Carmignano di Brenta (PD) il 10.6.1951, contraevano matrimonio con rito civile in data 17.9.2005 a
Carmignano di Brenta (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 15, parte II, serie A, anno 2005.
Dalla loro unione nasceva una figlia, il 3.10.2000. Persona_1
Con sentenza del 23.7.2024 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione personale tra le parti omologandola alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza dell'11.7.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 21.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata in modalità cartolare.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza dell'11.7.2024 svolta in modalità cartolare.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
L'accordo raggiunto dai coniugi in ordine all'assegno divorzile dovuto dal marito alla moglie è privo di profili d'illegittimità e coerente con le condizioni della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto si prende atto dello stesso.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_2 Controparte_1
contratto in data 17.9.2005 a Carmignano di Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 15, parte II, serie A, anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
pagina 2 di 3 3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato in data
21.3.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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