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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11133 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7044/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi al giudice IA GO, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Virginia Fuorvito per delega dell'avv. SEVERINO PIERLUIGI;
per parte convenuta l'avv. dello Stato Mariano Valente per l'Avvocatura dello Stato;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa ; Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza ai seni dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Il giudice
IA GO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 7044/2022 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Lauro (AV) alla via F.A. Casoria Parte_1 C.F._1 nr 9, unitamente al suo procuratore, avv. Pierluigi Severino, c.f.: , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
[...]
[...]
, c.f.: in persona del Ministro p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
c.f.: in persona del Dirigente Scolastico p.t., entrambi
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domiciliano per legge, in Via A. Diaz n. 11.
-APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , in qualità di esercenti la Parte_2 Parte_3 responsabilità genitoriale nei confronti della minore convenivano, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Marigliano, il in persona del Ministro p.t., e l' CP_3 [...]
di in persona del dirigente scolastico Controparte_4 CP_2
p.t., chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni subite dalla minore, in pagina 2 di 8 data 25.09.2015, quando, durante lo svolgimento delle attività didattiche, verso le ore 10.30, trovandosi all'interno dell'istituto, ove frequentava la classe II media, cadeva al suolo per essere stata spintonata da alcuni compagni di classe, riportando la frattura del capitello radiale destro, come diagnosticato dal presidio ospedaliero Santa Maria della Pietà di Nola, dove era stata trasportata nell'imminenza del fatto.
Il in persona del Ministro p.t., anche se regolarmente citato restava contumace. CP_3
L'istituto scolastico statale in persona del dirigente scolastico p.t., anche se Controparte_5 regolarmente citato, restava contumace.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata da pate attrice, con l'escussione di un teste di parte attrice e con l'espletamento di una consulenza tecnica sulla persona della minore ed, all'esito, il Giudice di Pace di Marigliano, con la sentenza n. 1428\2020, rigettava la domanda, ritenendola non provata e ponendo le spese della consulenza a carico di parte attrice.
Avverso la predetta decisione, , divenuta maggiorenne, con atto di citazione in Parte_1 riassunzione, previa declaratoria di incompetenza del Tribunale di Nola, ha proposto appello censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha escluso la responsabilità del ritenendo che l'obbligazione risarcitoria gravi in capo all'istituto CP_3
scolastico nonché sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie atteso che la verificazione del sinistro trova conferma nella produzione documentale e nelle dichiarazioni del teste escusso, per cui riproposta la domanda formulata in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Costituitosi in giudizio il in persona del unitamente all'istituto comprensivo CP_3 CP_6
in persona del Dirigente p.t., ha eccepito Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348bis c.p.c.; il difetto, in capo all'istituto scolastico convenuto della posizione giuridica passiva rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere in ordine alla quale unico titolare passivo è il e, nel merito, CP_1
condivisa la sentenza impugnata, anche tenuto conto del fatto che l'appellante era caduta a terra inciampando sul piede di un compagno di classe, ha concluso chiedendone la conferma.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
pagina 3 di 8 In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., dato che l'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza impugnata, le ragioni dell'appello e le modifiche della sentenza che chiede di attuare.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento. La questione deve ritenersi superata, poiché il Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Venendo al merito, l'appello è infondato e, pertanto va rigettato, anche se all'esito di un percorso motivazionale parzialmente differente Rispetto a quello della sentenza impugnata.
In ordine alla qualificazione della domanda la stessa va ricondotta all' azione di risarcimento danni per responsabilità dei “precettori e maestri d'arte” di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. in quanto parte attrice ha posto a fondamento della stessa, la responsabilità del personale della scuola per l'omesso esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni.
In ordine alla responsabilità del personale della scuola ove alla commissione del fatto illecito da parte degli allievi, per il tempo in cui questi ultimi sono sotto la loro sorveglianza, siano derivati danni a terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, giova premettere che l'art. 61 della legge n. 312 del 1980 ha previsto la "sostituzione" dell'amministrazione centrale al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti, nei confronti dei quali l'amministrazione può rivalersi nei casi di dolo o colpa grave;
inoltre, con la nota 19 maggio 2003, n. 16655, il
, pur richiamando le riforme dell'organizzazione del sistema Controparte_8
scolastico e la normativa che ha attribuito personalità giuridica e autonomia agli istituti scolastici, ha ribadito la sussistenza del rapporto organico tra il personale docente e il
, e, dunque, la legittimazione passiva dell'amministrazione statale sia nelle ipotesi di CP_1 infortunio arrecato dall'alunno a se stesso che nelle ipotesi di danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza.
In ragione di quanto esposto non correttamente il Giudice di Pace ha escluso la legittimazione processuale del atteso che la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria per i danni CP_3
derivanti da infortuni agli alunni spetta proprio a quest'ultimo.
pagina 4 di 8 In punto di diritto giova premettere che l'art. 2048, comma 1, c.c. disciplina l'ipotesi in cui un fatto illecito nei confronti di terzi sia commesso da un minore, capace di intendere e volere, prevedendo una presunzione di colpa a carico dei genitori che rispondono per il fatto proprio di non avere, con idoneo comportamento educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso.
Oltre ai genitori l'art. 2048, comma 2, c.c. prevede che anche i “precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte" siano responsabili per gli illeciti commessi dai loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza fino al momento della riconsegna. ai genitori ed, ugualmente a questi ultimi, rispondono per il fatto proprio di aver violato il loro dovere di vigilanza ma non anche per omissioni di tipo educativo.
In ordine al rapporto tra la responsabilità del genitore (di cui all'art. 2048 c.c., primo comma) ed a quella del precettore (di cui all'art. 2048, secondo comma), per il fatto illecito commesso da un minore capace di intendere e di volere mentre é affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che < giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.>> precisando che l'affermata responsabilità concorrente del genitore e del precettore comporta un vincolo di solidarietà tra gli stessi, ai sensi dell'art. 2055, comma 1, c.c. secondo cui se il fatto dannoso è imputabile a più persone (anche a diverso titolo, secondo la giurisprudenza pacifica), tutte sono obbligate in solido a risarcire l'intero danno subito dal danneggiato salva l'eventuale graduazione delle colpe nei rapporti interni tra i responsabili, ai fini dell'azione di regresso, ai sensi dell'art. 2055, commi 2 e 3, c.c.) (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sent., 21/09/2000, n. 12501).
L'art. 2048, comma 3, c.c. consente ai genitori ed ai soggetti menzionati di superare la presunzione di responsabilità prevista a loro carico dimostrando di “non aver potuto impedire il fatto” che si traduce, per i genitori, nella dimostrazione di avergli impartito un'educazione idonea ad una corretta vita di relazione e di aver adempiuto al dovere di vigilanza e, per i pagina 5 di 8 precettori ed i soggetti ad essi equiparati, nella dimostrazione dell'adempimento di tale ultimo dovere.
Quanto all' obbligo di vigilanza giova chiarire che esso ha un contenuto relativo che varia in relazione alle circostanze concrete, all'età, al carattere ed all'indole del minore per cui la prova del suo adempimento si risolve nella dimostrazione di aver di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare il fatto (Cass. civ., 27/03/1984, n. 2027)
e che lo stesso, ove verificatosi, sia stato riconducibile ad un fattore imprevedibile ed inevitabile per la sua repentinità.
Nel caso di specie, parte attrice, attuale appellante ha dedotto di essere caduta a terra in quanto
“spintonata da alcuni compagni di classe”.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Parte attrice, infatti, non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha indicato il luogo in cui si è verificato il sinistro (nel corridoio, in aula, nel cortile, nei bagni o nella palestra dell'edificio scolastico), non ha indicato se era presente l'insegnante, non ha indicato gli autori dell'asserito fatto illecito e le precise modalità in cui si sarebbe verificato il sinistro.
La genericità della descrizione del sinistro nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere tanto le modalità di verificazione dell'incidente quanto la compatibilità e, quindi, il nesso di causalità tra gli eventi dedotti e i danni patiti.
Inoltre, pur volendo ritenere che parte attrice abbia assolto al richiamato onere assertivo per aver compiutamente descritto il fatto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non assolto l'onere probatorio;
infatti, può dirsi provato, in quanto non contestato, che l'attrice sia caduta a scuola, durante l'orario scolastico, ma non vi è prova che la caduta sia ascrivibile al comportamento illecito di altri alunni, atteso che tale circostanza non trova conferma né nella documentazione sanitaria, atteso che nel referto del pronto soccorso si legge che è Parte_1
pagina 6 di 8 stata vittima di una “caduta accidentale”, né nelle dichiarazioni dell'unico teste escusso, non presente al momento del fatto.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio in favore del in persona del e dell' CP_3 CP_6 [...] di in persona del dirigente Controparte_4 CP_2
scolastico p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m.
n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore compreso tra i
1.101,00 e fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di note conclusionali), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_3 CP_6
e l' di in
[...] Controparte_4 CP_2 persona del dirigente scolastico p.t, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano, con sentenza n. 1428.2020 pubblicata il 10.12.2020, così dispone:
1.rigetta l'appello principale;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore Parte_1
del in persona del Ministro p.t., che si liquidano in 1.782,90 euro per compensi oltre spese CP_3 generali, iva e cpa secondo le aliquote vigenti per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Napoli, 28/11/2025
Il giudice
IA GO
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi al giudice IA GO, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Virginia Fuorvito per delega dell'avv. SEVERINO PIERLUIGI;
per parte convenuta l'avv. dello Stato Mariano Valente per l'Avvocatura dello Stato;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa ; Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza ai seni dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Il giudice
IA GO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 7044/2022 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Lauro (AV) alla via F.A. Casoria Parte_1 C.F._1 nr 9, unitamente al suo procuratore, avv. Pierluigi Severino, c.f.: , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
[...]
[...]
, c.f.: in persona del Ministro p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
c.f.: in persona del Dirigente Scolastico p.t., entrambi
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domiciliano per legge, in Via A. Diaz n. 11.
-APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , in qualità di esercenti la Parte_2 Parte_3 responsabilità genitoriale nei confronti della minore convenivano, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Marigliano, il in persona del Ministro p.t., e l' CP_3 [...]
di in persona del dirigente scolastico Controparte_4 CP_2
p.t., chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni subite dalla minore, in pagina 2 di 8 data 25.09.2015, quando, durante lo svolgimento delle attività didattiche, verso le ore 10.30, trovandosi all'interno dell'istituto, ove frequentava la classe II media, cadeva al suolo per essere stata spintonata da alcuni compagni di classe, riportando la frattura del capitello radiale destro, come diagnosticato dal presidio ospedaliero Santa Maria della Pietà di Nola, dove era stata trasportata nell'imminenza del fatto.
Il in persona del Ministro p.t., anche se regolarmente citato restava contumace. CP_3
L'istituto scolastico statale in persona del dirigente scolastico p.t., anche se Controparte_5 regolarmente citato, restava contumace.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata da pate attrice, con l'escussione di un teste di parte attrice e con l'espletamento di una consulenza tecnica sulla persona della minore ed, all'esito, il Giudice di Pace di Marigliano, con la sentenza n. 1428\2020, rigettava la domanda, ritenendola non provata e ponendo le spese della consulenza a carico di parte attrice.
Avverso la predetta decisione, , divenuta maggiorenne, con atto di citazione in Parte_1 riassunzione, previa declaratoria di incompetenza del Tribunale di Nola, ha proposto appello censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha escluso la responsabilità del ritenendo che l'obbligazione risarcitoria gravi in capo all'istituto CP_3
scolastico nonché sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie atteso che la verificazione del sinistro trova conferma nella produzione documentale e nelle dichiarazioni del teste escusso, per cui riproposta la domanda formulata in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Costituitosi in giudizio il in persona del unitamente all'istituto comprensivo CP_3 CP_6
in persona del Dirigente p.t., ha eccepito Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348bis c.p.c.; il difetto, in capo all'istituto scolastico convenuto della posizione giuridica passiva rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere in ordine alla quale unico titolare passivo è il e, nel merito, CP_1
condivisa la sentenza impugnata, anche tenuto conto del fatto che l'appellante era caduta a terra inciampando sul piede di un compagno di classe, ha concluso chiedendone la conferma.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
pagina 3 di 8 In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., dato che l'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza impugnata, le ragioni dell'appello e le modifiche della sentenza che chiede di attuare.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento. La questione deve ritenersi superata, poiché il Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Venendo al merito, l'appello è infondato e, pertanto va rigettato, anche se all'esito di un percorso motivazionale parzialmente differente Rispetto a quello della sentenza impugnata.
In ordine alla qualificazione della domanda la stessa va ricondotta all' azione di risarcimento danni per responsabilità dei “precettori e maestri d'arte” di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. in quanto parte attrice ha posto a fondamento della stessa, la responsabilità del personale della scuola per l'omesso esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni.
In ordine alla responsabilità del personale della scuola ove alla commissione del fatto illecito da parte degli allievi, per il tempo in cui questi ultimi sono sotto la loro sorveglianza, siano derivati danni a terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, giova premettere che l'art. 61 della legge n. 312 del 1980 ha previsto la "sostituzione" dell'amministrazione centrale al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti, nei confronti dei quali l'amministrazione può rivalersi nei casi di dolo o colpa grave;
inoltre, con la nota 19 maggio 2003, n. 16655, il
, pur richiamando le riforme dell'organizzazione del sistema Controparte_8
scolastico e la normativa che ha attribuito personalità giuridica e autonomia agli istituti scolastici, ha ribadito la sussistenza del rapporto organico tra il personale docente e il
, e, dunque, la legittimazione passiva dell'amministrazione statale sia nelle ipotesi di CP_1 infortunio arrecato dall'alunno a se stesso che nelle ipotesi di danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza.
In ragione di quanto esposto non correttamente il Giudice di Pace ha escluso la legittimazione processuale del atteso che la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria per i danni CP_3
derivanti da infortuni agli alunni spetta proprio a quest'ultimo.
pagina 4 di 8 In punto di diritto giova premettere che l'art. 2048, comma 1, c.c. disciplina l'ipotesi in cui un fatto illecito nei confronti di terzi sia commesso da un minore, capace di intendere e volere, prevedendo una presunzione di colpa a carico dei genitori che rispondono per il fatto proprio di non avere, con idoneo comportamento educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso.
Oltre ai genitori l'art. 2048, comma 2, c.c. prevede che anche i “precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte" siano responsabili per gli illeciti commessi dai loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza fino al momento della riconsegna. ai genitori ed, ugualmente a questi ultimi, rispondono per il fatto proprio di aver violato il loro dovere di vigilanza ma non anche per omissioni di tipo educativo.
In ordine al rapporto tra la responsabilità del genitore (di cui all'art. 2048 c.c., primo comma) ed a quella del precettore (di cui all'art. 2048, secondo comma), per il fatto illecito commesso da un minore capace di intendere e di volere mentre é affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che < giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.>> precisando che l'affermata responsabilità concorrente del genitore e del precettore comporta un vincolo di solidarietà tra gli stessi, ai sensi dell'art. 2055, comma 1, c.c. secondo cui se il fatto dannoso è imputabile a più persone (anche a diverso titolo, secondo la giurisprudenza pacifica), tutte sono obbligate in solido a risarcire l'intero danno subito dal danneggiato salva l'eventuale graduazione delle colpe nei rapporti interni tra i responsabili, ai fini dell'azione di regresso, ai sensi dell'art. 2055, commi 2 e 3, c.c.) (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sent., 21/09/2000, n. 12501).
L'art. 2048, comma 3, c.c. consente ai genitori ed ai soggetti menzionati di superare la presunzione di responsabilità prevista a loro carico dimostrando di “non aver potuto impedire il fatto” che si traduce, per i genitori, nella dimostrazione di avergli impartito un'educazione idonea ad una corretta vita di relazione e di aver adempiuto al dovere di vigilanza e, per i pagina 5 di 8 precettori ed i soggetti ad essi equiparati, nella dimostrazione dell'adempimento di tale ultimo dovere.
Quanto all' obbligo di vigilanza giova chiarire che esso ha un contenuto relativo che varia in relazione alle circostanze concrete, all'età, al carattere ed all'indole del minore per cui la prova del suo adempimento si risolve nella dimostrazione di aver di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare il fatto (Cass. civ., 27/03/1984, n. 2027)
e che lo stesso, ove verificatosi, sia stato riconducibile ad un fattore imprevedibile ed inevitabile per la sua repentinità.
Nel caso di specie, parte attrice, attuale appellante ha dedotto di essere caduta a terra in quanto
“spintonata da alcuni compagni di classe”.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Parte attrice, infatti, non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha indicato il luogo in cui si è verificato il sinistro (nel corridoio, in aula, nel cortile, nei bagni o nella palestra dell'edificio scolastico), non ha indicato se era presente l'insegnante, non ha indicato gli autori dell'asserito fatto illecito e le precise modalità in cui si sarebbe verificato il sinistro.
La genericità della descrizione del sinistro nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere tanto le modalità di verificazione dell'incidente quanto la compatibilità e, quindi, il nesso di causalità tra gli eventi dedotti e i danni patiti.
Inoltre, pur volendo ritenere che parte attrice abbia assolto al richiamato onere assertivo per aver compiutamente descritto il fatto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non assolto l'onere probatorio;
infatti, può dirsi provato, in quanto non contestato, che l'attrice sia caduta a scuola, durante l'orario scolastico, ma non vi è prova che la caduta sia ascrivibile al comportamento illecito di altri alunni, atteso che tale circostanza non trova conferma né nella documentazione sanitaria, atteso che nel referto del pronto soccorso si legge che è Parte_1
pagina 6 di 8 stata vittima di una “caduta accidentale”, né nelle dichiarazioni dell'unico teste escusso, non presente al momento del fatto.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio in favore del in persona del e dell' CP_3 CP_6 [...] di in persona del dirigente Controparte_4 CP_2
scolastico p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m.
n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore compreso tra i
1.101,00 e fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di note conclusionali), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_3 CP_6
e l' di in
[...] Controparte_4 CP_2 persona del dirigente scolastico p.t, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano, con sentenza n. 1428.2020 pubblicata il 10.12.2020, così dispone:
1.rigetta l'appello principale;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore Parte_1
del in persona del Ministro p.t., che si liquidano in 1.782,90 euro per compensi oltre spese CP_3 generali, iva e cpa secondo le aliquote vigenti per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
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Il giudice
IA GO
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