Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 8014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8014 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05435/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
sanzione n°-OMISSIS-, notificata in data 26/07/2022, avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione pecuniaria, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 21\5\2025 :
ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del 17.03.2023 emessa dalla -OMISSIS-, conosciuta dal ricorrente in data 12.05.2025 relativamente alla sanzione pecuniaria n°-OMISSIS- del 05.07.2022 prot.n°-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, preordinato, connesso o implicito, comunque non conosciuto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. NI De IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con ricorso 21/10/2022 il sig. -OMISSIS- adiva questo TAR contro il provvedimento n. -OMISSIS- prot.n.-OMISSIS- del 5.7.2022 del Comune di Boscoreale notificato in data 26.7.2022, avente ad oggetto l’irrogazione di sanzione pecuniaria di € 20.000 ex art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01, conseguente all’omessa ottemperanza a precedente ordine di demolizione per abuso edilizio.
1.1 Con il primo motivo lamentava il ricorrente “Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01” sostenendo che per effetto della sottoposizione a sequestro giudiziario dell’immobile considerato abusivo da parte del Tribunale di Torre Annunziata era stato impossibile per l’ingiunto provvedere alla demolizione.
1.2 Con il secondo motivo rubricato “2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/90” contestava l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento con insanabile vizio del provvedimento assunto.
1.3 Non si costituiva l’intimato Comune sebbene ritualmente evocato.
1.4 Di seguito con motivi aggiunti 21/5/2025 il sig. -OMISSIS- impugnava l’ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del 17.03.2023 emessa dalla -OMISSIS-, concessionaria comunale per la riscossione, conosciuta dal ricorrente in data 12.05.2025 relativamente alla sanzione pecuniaria n°-OMISSIS- del 05.07.2022 prot.n°-OMISSIS-,
1.5 Il nuovo gravame, articolato su due motivi, lamentava:
-A- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 380/01. Difetto di istruttoria” in quanto dalla pretesa del concessionario emergeva che la sanzione originaria irrogata ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 mancava di un provvedimento di accertamento dell’inottemperanza da parte dell’ufficio tecnico comunale ed erroneamente era stato ritenuto sufficiente il solo verbale di sopralluogo della Polizia Municipale che aveva constatato la persistenza dell’abuso oltre il termine dilatorio concesso per la sua rimozione nell’ordine di demolizione.
-B- “Ancora sull’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria” perché, nel periodo di 90 giorni in cui il Comune ha considerato inerte il destinatario dell’ordine di demolizione, l’immobile era sottoposto a sequestro penale con impossibilità di adempiere all’ordine amministrativo.
1.6 Neanche la concessionaria -OMISSIS-, ritualmente evocata, si costituiva in giudizio.
1.7 All’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025 fissata per la trattazione il Collegio avvisava la parte ricorrente di un possibile rilievo d’ufficio di profili di inammissibilità e improcedibilità nei motivi aggiunti, la causa veniva discussa e introitata per la decisione.
DIRITTO
2 I gravami non possono essere accolti.
2.1 Va anzitutto dichiarata l’irricevibilità dei motivi aggiunti contro la cartella esattoriale della -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 17.03.2023 conosciuta il successivo 12.05.2025.
2.1.1 Appartiene intanto a questo TAR la teorica giurisdizione sulla cartella in quanto quest’ultima veicola una pretesa di matrice extra-fiscale e quindi sottratta per definizione all’alveo delle Corti di Giustizia tributarie (argum. ex VI disposizione transitoria e finale Costituzione e art. 2 D. Lgs. 546/92).
2.1.2 Le censure però articolate con i motivi aggiunti (v.si supra sub 1.5 A e B) risultano tardive, e in parte ripetitive, in quanto rivolte a contestare in realtà non vizi propri della cartella esattoriale bensi del presupposto -e già impugnato con ricorso originario (v.si supra sub 1)- atto di irrogazione di sanzione pecuniaria di € 20.000 ex art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01.
2.1.3 Invero la prima censura dei motivi aggiunti, di cui supra sub 1.5.A, lamenta un difetto nella formazione dell’atto di irrogazione della sanzione pecuniaria che, a prescindere dalla fondatezza o meno del rilievo, era apprezzabile già all’epoca della comunicazione della sanzione stessa nel 2022, potendosi in quella sede già verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la sua emanazione, e andava quindi fatto valere nel ricorso originario.
2.1.4 Anche la seconda censura, di cui supra sub 1.5.B, relativa all’impedimento alla conformazione all’ordine di demolizione dato dalla pendenza del sequestro penale sull’immobile, poteva e doveva essere dedotta già nei confronti del provvedimento sanzionatorio (ed in effetti è stata articolata nel ricorso introduttivo), risultando quindi ridondante oltre che irricevibile.
2.2 Il ricorso introduttivo poi, benchè ammissibile, non può essere accolto.
2.2.1 La censura veicolata con il motivo 1) (supra sub 1.1) è infondata.
Reputa il Collegio che la recente giurisprudenza abbia superato il pregresso orientamento invocato dal ricorrente e che sia da seguire la diffusa opinione che non valuta la sussistenza del sequestro penale come assolutamente preclusiva alla conformazione all’ordine di demolizione, potendo sempre l’interessato ricorrere per chiedere (e per lo più ottenere) il dissequestro ai fini della demolizione (v.si ex plurimis Cassazione penale, 31 maggio 20-OMISSIS-, n. 41722 per la quale “ L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'autorità amministrativa, determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, anche qualora il manufatto sia gravato da sequestro e, pertanto, l'ordine di demolizione si debba ritenere sospeso nella sua efficacia, poiché l'interessato può rimuovere la condizione di inagibilità derivante da tale provvedimento, chiedendo all'autorità giudiziaria la revoca del vincolo per dar corso a detto ordine ” ed in termini CdS, II sez, sent. 7590/2025). La pendenza del sequestro penale non può quindi giustificare la totale inerzia del titolare dell’immobile a fronte dell’ordine amministrativo di demolizione, come avvenuto nel caso di specie.
2.2.2 Anche la censura veicolata con il motivo 2) (supra sub 1.2) è infondata.
La giurisprudenza amministrativa, in modo pacifico e costante, esclude l'applicabilità dell'art. 7 l. n. 241/1990 ai procedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, con particolare riferimento agli ordini di demolizione previsti dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia). Tale esclusione si fonda sul carattere vincolato e doveroso di tali provvedimenti, che non ammettono discrezionalità amministrativa né apporti partecipativi del privato in grado di alterarne l'esito. L'ordine di demolizione, infatti, sorge automaticamente dall'accertamento dell'abuso edilizio – presupposto di fatto di cui il destinatario è ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo – e ha natura repressiva, volta al ripristino della legalità urbanistica violata, senza necessità di ponderazioni di interesse pubblico ( ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 17/04/2023, n. 3864; id, Sez. VII, 14/04/2023, n. 3822; id, Sez. VII, 11/04/2023, n. 3641; id., Sez. VI, 20/01/2023, n. 680;id., Sez. VI, 28/10/2022, n. 9304; id., sez. VI, 11/10/2021 n. 6823; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 03/07/2023, n.3961; id., 01/08/2023, n.4682).
Dato il suo carattere esecutivo e dichiarativo di un effetto ex lege il provvedimento in esame costituisce atto dovuto o che, comunque, alla stregua anche dell’approfondimento giurisdizionale intervenuto non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Ne consegue anche la dequotazione del vizio denunciato ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, L. 241/90.
3 Conclusivamente il ricorso introduttivo va respinto, mentre va dichiarata l’irricevibilità dei motivi aggiunti.
Nulla è da disporre per le spese non essendosi costituita alcuna delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui gravami in epigrafe, respinge il ricorso introduttivo e dichiara irricevibili i motivi aggiunti, con conferma di tutti i provvedimenti impugnati.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
Rita Luce, Consigliere
NI De IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De IN | LO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.