Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2558/2021 RG riservata in decisione all'udienza del
18.09.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di appello, C.F._2
dall'avv. Giuseppe Fera (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3
suo studio, sito in Napoli al Centro Direzionale isola F11
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._4
calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Bruno Moscatiello (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casagiove C.F._5
alla via Liguria p.co Merola 26
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._6 Controparte_3
), elettivamente domiciliate in Napoli al Centro Direzionale Isola C.F._7
F11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fera (c.f. ), dal quale sono C.F._3
rappresentate e difese in forza di procura allegata alla comparsa di intervento volontario
INTERVENTRICI
RG n° 2558/2021 - sentenza -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.05.2021 e Parte_1
hanno interposto appello avverso la sentenza n. 8067/2020 del Tribunale di Parte_2
Napoli, pubblicata in data 27.11.2020, con cui è stata parzialmente accolta la domanda avanzata in primo grado da e, per l'effetto, è stata annullata la CP_1
deliberazione approvata in data 17.4.2019 dall'assemblea della comunione ereditaria del de cuius limitatamente al punto 4) dell'ordine del giorno, con integrale Persona_1
compensazione delle spese di lite.
1.2 Con un unico motivo gli appellanti contestano la legittimazione attiva ad impugnare la delibera assembleare della succitata comunione ereditaria in capo a , CP_1
quale presunto figlio adottivo del de cuius ; premettono che colui che si Persona_1
proclama erede è tenuto a provare, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c.c., di essere chiamato all'eredità e che sia intervenuta la successiva accettazione espressa o tacita;
protestano che, nella specie, non ha assolto al particolare onere CP_1
probatorio imposto dalla complessa procedura regolata dalla L. n. 431/1967 e dalla L. n.
184/1983, onde dimostrare di aver acquisito lo status di figlio adottivo, quale presupposto della chiamata ex lege alla successione del presunto genitore . Persona_1
1.3 Incardinato il contraddittorio nei confronti del solo si è costituito CP_1 quest'ultimo, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità del gravame per inesistenza della notifica dell'appello alle altre parti processuali in primo grado, e CP_2
in via gradata, ha eccepito l'inammissibilità e, in ulteriore subordine, Controparte_3
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna degli appellanti al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa per lite temeraria.
1.4 Con ordinanza del 16.11.2022 il Collegio, rilevata la mancata notifica dell'atto di appello alle litisconsorti necessarie e ha ordinato CP_2 Controparte_3
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
1.5 Con comparsa di intervento volontario depositato in data 31.03.2023, si sono costituite in giudizio e associandosi alle difese di parte CP_2 Controparte_3
appellante.
1.6 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 18.09.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
RG n° 2558/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
2. L'appello è preliminarmente ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che gli appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c.
RG n° 2558/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali confutano la motivazione del primo giudice.
2.1 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
E' noto che, nel processo di cognizione, il convenuto ha l'onere, previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ. di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Tale contegno assume specifico rilievo ai fini della individuazione delle circostanze espunte dal thema probandum per effetto del meccanismo di non contestazione, che si produce, oltre che nel caso di esplicita ammissione di un determinato fatto ad opera della controparte, allorquando questa impronti la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento
(Cass. Civ. 23816/2010).
La non contestazione così cristallizzatasi è, poi, irretrattabile, in ragione del sistema di preclusioni che connota il nostro ordinamento processuale, che non consente alla parte contro cui si è formata la preclusione di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa. Diversamente, si provocherebbe un'inammissibile regressione dello stato del processo, del tutto inconciliabile con il sistema attuale che non consente di riaprire la trattazione dopo l'istruzione della causa
(Cass. 26859/2013).
Ciò posto, va segnalato che né gli attuali appellanti né gli altri loro consorti in lite hanno mai contestato in primo grado la qualità, addotta da sin dalla citazione CP_1
introduttiva, di figlio adottivo di , condizione legittimante la propria Persona_1
posizione di erede legittimo di quest'ultimo e in quanto tale compartecipe della comunione costituitasi alla apertura della sua successione.
In ossequio al principio preclusivo sopra illustrato non è, allora, consentito di rimettere in discussione la circostanza in oggetto alla parte che, prendendo posizione nel merito della dedotta illegittimità della delibera approvata dalla comunione ereditaria ed impugnata da ha tacitamente, ma inequivocabilmente, riconosciuto la qualità di coerede CP_1
in capo a quest'ultimo, che costituisce presupposto indefettibile della sua inclusione nella comunione ereditaria e della partecipazione alle relative deliberazioni secondo il metodo collegiale disciplinato dalla legge.
Né vale obiettare che, trattandosi di eccezione relativa allo status, essa è scrutinabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
RG n° 2558/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
È, infatti, evidente che, nella specie, l'accertamento della qualità di figlio adottivo, quale condizione per la chiamata all'eredità del dante causa , non costituisce Persona_1
l'oggetto principale del petitum, venendo in rilievo soltanto quale requisito di legittimazione attiva, assoggettato agli oneri di specifica e tempestiva contestazione nel rispetto delle cadenze processuali sopra indicate (Cass. Sezioni Unite 2951/2016).
Impregiudicato quanto esposto, va, comunque, soggiunto che la contestazione sollevata con il gravame è destituita di fondamento.
Ribadito che la circostanza rileva in questa sede ai limitati fini della legittimazione ad agire, si osserva che, sin dal primo grado, ha prodotto estratto dell'atto di CP_1
nascita con annotazione, a margine, del decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino del
16.5.1974 reso ai sensi dell'art. 4 legge n. 431/1967 in cui si legge quanto segue: “Il controindicato è stato adottato dai coniugi n. Napoli, 2.7.1928 e Persona_1 Pt_2
n. Castelnuovo..”
[...]
La disposizione richiamata riguarda la cosiddetta “adozione speciale”, istituto che era stato inserito sotto il capo III del titolo VIII dei libro I del codice civile appunto in forza della norma summenzionata ed è stato successivamente abrogato dall'art. 67 legge n. 184 del
1983.
Risulta, perciò, smentito l'assunto degli appellanti secondo cui la posizione vantata da
è sorretta dal solo istituto della affiliazione, antecedente alla entrata in CP_1
vigore della legge 431/1967 ed in forza del quale non si instaurava alcun rapporto di filiazione tra adottato ed adottante.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e degli interventrici che si sono associate all'impugnazione.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
RG n° 2558/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 5.200,00, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
4. Va, invece, disattesa la domanda dell'appellato di condanna degli avversari per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'opinione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010).
Ne consegue che la parte che invoca l'altrui responsabilità processuale ha, secondo la regola generale, l'onere di provare, non solo la condotta abusiva, ma anche i danni ed il nesso tra l'una e gli altri (in base alla regola generale dell'art. 2697 c.c.). Nella specie, premesso che i danni risarcibili a tale titolo in favore della parte che abbia vinto il processo sono diversi dalla mera ripetizione delle spese di lite, a cui si aggiungono per espresso dettato normativo,
e devono derivare direttamente dalla condotta processuale ingiusta, senza che a tal fine rilevino i danni da ritardato conseguimento del bene della vita (i quali sono “compensati” dai meccanismi legali di riconoscimento degli interessi da lucro cessante e di rivalutazione monetaria: C. 11221/1992; C. 3090/1990; C. 163/1989), l'appellato non ha allegato gli elementi di fatto, necessari ad individuare l'esistenza di siffatti danni ulteriori, non riparati dalla pronunzia di condanna alle spese, la cui quantificazione possa poi essere rimessa ad una valutazione equitativa anche presuntiva da parte del giudice secondo la regola di cui all'art. 1226 cc. (C. 17902/2010; 28226/2008; C. 13395/2007).
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 8067/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.11.2020, così provvede:
RG n° 2558/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda a) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
b) condanna , e Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di
[...] CP_1
lite del presente grado, che liquida in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Bruno Moscatiello dichiaratosene anticipatario;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 2558/2021 - sentenza - RG n° 2558/2021 - sentenza -
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda