CASS
Sentenza 26 novembre 2021
Sentenza 26 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 43630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43630 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL PA FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 43630 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: FILIPPINI STEFANO Data Udienza: 22/09/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 4/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AOSTA, in data 24/10/2013, nei confronti di OL' PA FA in relazione al reato di ricettazione di due assegni falsificati. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod.pen. in assenza di quantificazione del danno. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta al motivo di appello con il quale si evidenziava la necessità di riqualificare le condotte come falso, avendo l'imputato direttamente provveduto alla falsificazione dei titoli o comunque concorso nella stessa. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella fattispecie si è accertata la disponibilità, da parte dell'imputato, di due assegni, uno interamente compilato, recante l'importo di C 4.000, altro rappresentato da modulo in bianco, solo firmato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 648 comma 2, cod.pen., deve essere esclusa nel caso di ricettazione di moduli di assegni, essendo questa strumentale al conseguimento di più consistenti profitti da ottenere tramite la consumazione di altri reati (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, RV. 264115; n. 10139 del 27/02/1987, Barbero, RV. 176735). Peraltro, i titoli in questione portavano importi certamente non trascurabili. E comunque, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 del 8.1.2009, Galli, RV. 242667; Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfe', RV. 249226) in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato. A questo orientamento risulta essersi correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, le gravi modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale e il valore del titolo falsificato. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Rv. 259428 - 01), ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. Massime precedenti conformi: N. 23407 del 2010 Rv. 247430 - 01. Non ignora il Collegio che questa Corte ha recentemente affermato (cfr., Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Rv. 277594 - 01 ) che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorchè questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (in applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una -confessione dell'imputato di aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione la cui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l'aveva utilizzata per provare la sua responsabilità). Ma quest'ultimo arresto non risulta pertinente con il caso di specie, laddove l'imputato non ha mai affermato di essere l'autore della falsificazione degli assegni, né la prova di tale circostanza si desume aliunde;
l'argomento in parola è stato semplicemente introdotto dalla difesa che, con l'atto di appello, aveva prospettato la necessità della riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 457 e 458 cod.pen., sostenendo una spendita in buona fede, mentre, con il ricorso per Cassazione, ha ulteriormente dedotto il profilo, mai dedotto prima, e dunque inammissibile, della diretta falsificazione (o concorso nella stessa) ad opera dell'imputato. 4.1. Invece, corretta appare la qualificazione ai sensi dell'art. 648 cod.pen. tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di provenienza illecita in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte in tema di delitto di ricettazione, deve ritenersi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco e' documento che, per sua natura e destinazione, e' in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, RV. 22555; Sez. 3, n. 8536 del 14/09/1993, Costanzo, RV. 194791; Sez. 2, n. 1493 del 20/04/1988, Balzarotti, RV. 180365; n.6685 del 11/03/ 1981, Sequani RV. 149660). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). 2 Si è anche, più specificamente, chiarito- (da ultimo, Sez. II, n.- 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021 4l Consigliere Estensore STE J
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 43630 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: FILIPPINI STEFANO Data Udienza: 22/09/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 4/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AOSTA, in data 24/10/2013, nei confronti di OL' PA FA in relazione al reato di ricettazione di due assegni falsificati. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod.pen. in assenza di quantificazione del danno. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta al motivo di appello con il quale si evidenziava la necessità di riqualificare le condotte come falso, avendo l'imputato direttamente provveduto alla falsificazione dei titoli o comunque concorso nella stessa. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella fattispecie si è accertata la disponibilità, da parte dell'imputato, di due assegni, uno interamente compilato, recante l'importo di C 4.000, altro rappresentato da modulo in bianco, solo firmato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 648 comma 2, cod.pen., deve essere esclusa nel caso di ricettazione di moduli di assegni, essendo questa strumentale al conseguimento di più consistenti profitti da ottenere tramite la consumazione di altri reati (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, RV. 264115; n. 10139 del 27/02/1987, Barbero, RV. 176735). Peraltro, i titoli in questione portavano importi certamente non trascurabili. E comunque, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 del 8.1.2009, Galli, RV. 242667; Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfe', RV. 249226) in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato. A questo orientamento risulta essersi correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, le gravi modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale e il valore del titolo falsificato. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Rv. 259428 - 01), ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. Massime precedenti conformi: N. 23407 del 2010 Rv. 247430 - 01. Non ignora il Collegio che questa Corte ha recentemente affermato (cfr., Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Rv. 277594 - 01 ) che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorchè questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (in applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una -confessione dell'imputato di aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione la cui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l'aveva utilizzata per provare la sua responsabilità). Ma quest'ultimo arresto non risulta pertinente con il caso di specie, laddove l'imputato non ha mai affermato di essere l'autore della falsificazione degli assegni, né la prova di tale circostanza si desume aliunde;
l'argomento in parola è stato semplicemente introdotto dalla difesa che, con l'atto di appello, aveva prospettato la necessità della riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 457 e 458 cod.pen., sostenendo una spendita in buona fede, mentre, con il ricorso per Cassazione, ha ulteriormente dedotto il profilo, mai dedotto prima, e dunque inammissibile, della diretta falsificazione (o concorso nella stessa) ad opera dell'imputato. 4.1. Invece, corretta appare la qualificazione ai sensi dell'art. 648 cod.pen. tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di provenienza illecita in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte in tema di delitto di ricettazione, deve ritenersi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco e' documento che, per sua natura e destinazione, e' in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, RV. 22555; Sez. 3, n. 8536 del 14/09/1993, Costanzo, RV. 194791; Sez. 2, n. 1493 del 20/04/1988, Balzarotti, RV. 180365; n.6685 del 11/03/ 1981, Sequani RV. 149660). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). 2 Si è anche, più specificamente, chiarito- (da ultimo, Sez. II, n.- 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021 4l Consigliere Estensore STE J