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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1149/2025 promossa da:
(Cod. Fisc.: ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Alberto Brighi del Foro di Rimini con Studio Legale in Rimini (47923-RN) alla Via Flaminia n. 171 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76 difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna
CONTUMACE
OGGETTO
CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO
E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE
MOTIVAZIONE
Con ricorso , che è interna al sistema delle docenze scolastiche , Parte_1 esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di una serie di contratti di lavoro a Controparte_1 tempo determinato stipulati fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici : 2020/2021 , 2021/2022 , 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 .
1 In particolare la parte ricorrente lamentava che , pur avendo svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato , non aveva mai percepito la “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE” di importo pari ad €.500,00 annui finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali che in base alla legge ( art. 1 co. 121 L. n. 107\15 ) era riservata ai soli docenti di ruolo , a tempo pieno o part-time , con esclusione quindi dei docenti assunti a tempo determinato .
La parte ricorrente deduceva il carattere discriminatorio di tale normativa − da ritenersi in contrasto con il diritto eurounitario, con gli artt. 3 e 35 della Costituzione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente – e chiedeva quindi il riconoscimento del diritto a beneficiare della predetta Parte_2
FORMAZIONE DEL DOCENTE” e del relativo
[...] bonus con la conseguente condanna del alla Controparte_2 corresponsione in loro favore dell'importo di € 500,00 per ogni annualità di effettivo svolgimento della attività di docente a tempo determinato , oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Le amministrazioni scolastiche , ritualmente citate , non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , le ragioni della parte ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione .
Risulta infatti circostanza incontestata che la parte ricorrente abbia svolto una attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo , essendosi le supplenze protratte sempre fino al termine delle attività didattiche, mentre le amministrazioni scolastiche convenute non hanno né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Sul piano normativo viene in rilievo l'art. 1 comma 121 della Legge n. 107 in data 13\07\2015 che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” ha istituito “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado …dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico …che…può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
[...
[...] [
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124 …” con la precisazione che “ …La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della stessa disposizione è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015 - poi sostituito dal DPCM 28 settembre 2016 - che nell'identificare i «beneficiari della carta» ha chiarito all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.Lvo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari ».
Va allora rilevato che la predetta normativa , che esclude per come visto i docenti a tempo determinato dal beneficio della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE” , sia stata ritenuta illegittima :
− dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 1842 della Sezione VII in data 16\03\2022 ;
− dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Ordinanza della Sezione VI in data 18\05\2022 emessa nell'ambito della causa C-450/2021 ;
− dall'art. 15 del Decreto Legge n. 69 del 13\06\2023 ( convertito dalla Legge 10\08\2023 n. 103 ) che sotto il titolo “ Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843 ” ha esteso l'applicabilità della “…Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015 n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…” ;
− dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del 27\10\2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cpc ha enunciato i seguenti principi di diritto :
3 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In motivazione è stato così precisato che :
4 − se il docente precario che in una certa annualità abbia maturato il diritto alla Carta Docente resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze ed ancor più se poi egli transita in ruolo , permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ;
− se invece il docente precario , dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, è cancellato dalle graduatorie e fuoriesce dal sistema scolastico , il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione per cui in tal caso resta solo il diritto da esercitarsi entro l'ordinario termine di prescrizione decennale al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.
Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato dunque il diritto della parte ricorrente che ha ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche 30 giugno ai sensi dell'art. 4 comma secondo della L. n. 124 del 1999 a beneficiare della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE” prevista dall'art. 1 comma 121 Legge n. 107\2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento della attività di docente in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo , le Amministrazioni Scolastiche convenute andranno condannate ad adottare gli atti necessari per consentire alla parte ricorrente l'effettivo godimento dei suoi diritti nei termini meglio specificati in dispositivo .
Le spese di lite − liquidate nel minimo stante il ridotto valore economico delle domande ed il carattere seriale del relativo contenzioso − seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 07\10\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o
5 deduzione, così provvede, in contumacia del Controparte_1
:
[...]
1) Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato che la Carta Docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che hanno ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche ovverosia fino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4 comma secondo della L. n. 124 del 1999
DICHIARA il diritto della parte ricorrente , che ha ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche 30 giugno ai sensi dell'art. 4 comma secondo della L. n. 124 del 1999 , al quale il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 non è stato tempestivamente riconosciuto e che al momento della pronuncia giudiziale è interna al sistema delle docenze scolastiche , ad ottenere dal entro il termine di prescrizione Controparte_4 quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione .
CONDANNA le Amministrazioni Scolastiche convenute ad adottare gli atti necessari per consentire alla parte ricorrente l'effettivo godimento del suo diritto nei termini dianzi indicati .
2) Condanna le Amministrazioni Scolastiche in solido alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 in complessivi euro 2.309,00 oltre ad esborsi pari a € 49,00, rimborso delle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso a Rimini in data 10\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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