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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2396 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti VINCI LUCIANO NATALE e CROCCO ILARIA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. POSILLIPO CARMELA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2024 il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in CASERTA (CE) il 04.03.2016 con la resistente, da cui era nato il Per_ figlio (il 19.08.2016). A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del 7.09.2020. Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la collocazione prevalente presso la
1 madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di
€ 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, un assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio da € 350,00 oltre al
50% delle spese straordinarie, assegno unico al 50% tra le parti.
Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione e l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio in considerazione del tempo decorso dalla separazione da euro 300,00 ad euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione in suo favore dell'assegno unico nella misura del 100%.
All'udienza di prima comparizione del 6.05.2025 il Giudice, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati confermando le condizioni della separazione in merito all'affido, la collocazione e il diritto di visita del padre;
fissava, altresì, in euro 450,00 l'assegno di mantenimento per il figlio.
All'udienza cartolare del 19.12.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini: Per_ 1) Il minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente del medesimo presso la madre, in San Nicola La Strada (CE), al Corso Alcide
De Gasperi, 15;
2) Il padre, salvo migliori accordi tra le parti, terrà con sé il minore uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: due fine settimana al mese, secondo il principio dell'alternanza, dalle ore 15.00 del venerdì pomeriggio, sino alle ore 19:00 della domenica sera immediatamente successiva, quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna. Nelle mensilità in cui i weekend sono cinque, le parti continueranno a seguire il Part principio dell'alternanza anche in ordine al quinto weekend. Il sig. qualora Per_ impossibilitato a trascorrere un weekend di propria spettanza con il minore dovrà darne adeguato previo avviso alla signora almeno 5 giorni prima, così da CP_1 consentire alla medesima di organizzare i propri impegni e quelli del minore. Lo stesso, inoltre, potrà recuperare gli incontri eventualmente non avvenuti in data successiva, previo accordo tra i genitori in ordine alle modalità ed ai tempi. A prescindere dalla calendarizzazione ordinaria, qualora ne abbia la possibilità, il padre trascorrerà con il minore il giorno del proprio compleanno ed il giorno della Festa del Papà; la madre trascorrerà sempre con il minore il giorno del proprio compleanno ed il giorno della Festa
2 della Mamma. In ordine al compleanno del minore, i genitori trascorreranno tale giornata con il medesimo ad anni alterni, nel rispetto degli impegni scolastici di quest'ultimo.
Relativamente alle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con il minore un periodo di 7 giorni consecutivi, o dal 23 al 30 dicembre (compresi) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio
(compresi), alternandosi di anno in anno. Relativamente alle vacanze Pasquali, ciascun genitore trascorrerà con il minore un periodo di 3 giorni consecutivi, comprensivi o del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, alternandosi di anno in anno. Part Per_ 3) Il signor a titolo di mantenimento del figlio minorenne e prevalentemente collocato presso la madre, verserà, in favore della stessa, l'importo mensile di Euro
450,00, specificandosi che detta somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese. Part 4) Il signor oncorrerà al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio dall'altro genitore nella misura del 50%, previo accordo e solo dopo l'esibizione delle relative ricevute di spesa, nel rispetto delle statuizioni nel Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
5) La signora percepirà, nella misura del 100%, le somme destinate al minore a CP_1 titolo di assegno unico universale.
6) Ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento
Il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 7.09.2020 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse del figlio minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
3 Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
SE (CE) in data 04.03.2016 da , nato il [...] a [...] Parte_1
LI (UD), e , nata il [...] a [...] CP_1
VETERE (CE);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c.,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte I, serie, anno 2016);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2396 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti VINCI LUCIANO NATALE e CROCCO ILARIA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. POSILLIPO CARMELA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2024 il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in CASERTA (CE) il 04.03.2016 con la resistente, da cui era nato il Per_ figlio (il 19.08.2016). A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del 7.09.2020. Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la collocazione prevalente presso la
1 madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di
€ 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, un assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio da € 350,00 oltre al
50% delle spese straordinarie, assegno unico al 50% tra le parti.
Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione e l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio in considerazione del tempo decorso dalla separazione da euro 300,00 ad euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione in suo favore dell'assegno unico nella misura del 100%.
All'udienza di prima comparizione del 6.05.2025 il Giudice, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati confermando le condizioni della separazione in merito all'affido, la collocazione e il diritto di visita del padre;
fissava, altresì, in euro 450,00 l'assegno di mantenimento per il figlio.
All'udienza cartolare del 19.12.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini: Per_ 1) Il minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente del medesimo presso la madre, in San Nicola La Strada (CE), al Corso Alcide
De Gasperi, 15;
2) Il padre, salvo migliori accordi tra le parti, terrà con sé il minore uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: due fine settimana al mese, secondo il principio dell'alternanza, dalle ore 15.00 del venerdì pomeriggio, sino alle ore 19:00 della domenica sera immediatamente successiva, quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna. Nelle mensilità in cui i weekend sono cinque, le parti continueranno a seguire il Part principio dell'alternanza anche in ordine al quinto weekend. Il sig. qualora Per_ impossibilitato a trascorrere un weekend di propria spettanza con il minore dovrà darne adeguato previo avviso alla signora almeno 5 giorni prima, così da CP_1 consentire alla medesima di organizzare i propri impegni e quelli del minore. Lo stesso, inoltre, potrà recuperare gli incontri eventualmente non avvenuti in data successiva, previo accordo tra i genitori in ordine alle modalità ed ai tempi. A prescindere dalla calendarizzazione ordinaria, qualora ne abbia la possibilità, il padre trascorrerà con il minore il giorno del proprio compleanno ed il giorno della Festa del Papà; la madre trascorrerà sempre con il minore il giorno del proprio compleanno ed il giorno della Festa
2 della Mamma. In ordine al compleanno del minore, i genitori trascorreranno tale giornata con il medesimo ad anni alterni, nel rispetto degli impegni scolastici di quest'ultimo.
Relativamente alle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con il minore un periodo di 7 giorni consecutivi, o dal 23 al 30 dicembre (compresi) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio
(compresi), alternandosi di anno in anno. Relativamente alle vacanze Pasquali, ciascun genitore trascorrerà con il minore un periodo di 3 giorni consecutivi, comprensivi o del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, alternandosi di anno in anno. Part Per_ 3) Il signor a titolo di mantenimento del figlio minorenne e prevalentemente collocato presso la madre, verserà, in favore della stessa, l'importo mensile di Euro
450,00, specificandosi che detta somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese. Part 4) Il signor oncorrerà al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio dall'altro genitore nella misura del 50%, previo accordo e solo dopo l'esibizione delle relative ricevute di spesa, nel rispetto delle statuizioni nel Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
5) La signora percepirà, nella misura del 100%, le somme destinate al minore a CP_1 titolo di assegno unico universale.
6) Ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento
Il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 7.09.2020 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse del figlio minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
3 Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
SE (CE) in data 04.03.2016 da , nato il [...] a [...] Parte_1
LI (UD), e , nata il [...] a [...] CP_1
VETERE (CE);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c.,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte I, serie, anno 2016);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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