Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1801/2024
RE BBLICA ATINA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1801/2024 R.G.A.C. promossa da: nata in [...] il [...], residente in [...]
Funes, 145 Mar del Plata - CP 2 DNI n. 14.671.342, CUIL n. 23-14671342-4;
nato in [...] il [...], residente in [...], Controparte 3
Perso 4355- CP 2 . 17.338.142, Per 2 n. 20-17338142-6; CP 2
nato in [...] il [...], residente in [...], 4355 - Controparte 4
Perso CP 2 . 40.535.788, Per 2 n. 20-40535788-8 (Cf. Codice Fiscale_1 CP 2
[...] "
nato in [...] il [...], residente in [...], 4355- Parte 1
CP 2 DNI n. 42.644.966, CUIL n. 20-42644966-9; CP 2
rappresentati e difesi dall'Avv. Emiliano Rosalia, giusta procure notarili tradotta e legalizzata depositate nel fascicolo telematico.
Ricorrenti
Contro
' in persona del CP 6 p.t., difeso Controparte_5 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l' 1/10/2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, convenivano in giudizio il Controparte_5 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, Persona 3
,nato in [...] il
24.7.1903, emigrato in Argentina e mai naturalizzatosi cittadino argentino e che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti
Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Controparte_5 senza contestare la domanda e Si è costituito in giudizio il chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 5/3/2025, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
000
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza proposta dal Controparte_5 il quale ha chiesto volersi sospendere il giudizio, in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Bologna. La questione così sollevata, e nota alle parti, invero ad avviso di questo Tribunale non può condividersi e non si ravvisano i presupposti per ritenere detta questione non manifestamente infondata comportando questa valutazioni di natura politica e discrezionale come tali escluse dal controllo demandato alla Corte
Costituzionale.
Tanto premesso deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: Secondo la tradizione giuridica italiana, nel 66
sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912, e dell'attuale 1. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, infatti, che Persona 3
,nato in [...] il
,24.7.1903, emigrato in Argentina ebbe a contrarre matrimonio con Persona 4 in data 3/10/1931 e dalla loro unione nasceva il 12/2/1935, in data 12.2.1935,
[...]
Persona 5 Orbene poiché il sig. Persona 3 non si è mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana, ha così trasmesso "iure sanguinis” alla figlia, secondo la legge italiana vigente a quel tempo, la cittadinanza italiana.
A sua volta il 15/9/1960, contraeva matrimonio con [...] Persona 5
e dalla loro unione nasceva il 3.8.1961 Controparte 1 Persona 6 ed il 26.11.1964 Controparte_3 entrambi odierni ricorrenti. Quest'ultimo in data 7.12.1995, contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_2 e dalla loro
Controparte 4 nato il [...] e Parte 1 nato il unione nascevano:
6.10.2000.
Così descritta la linea di discendenza deve osservarsi che la Corte Costituzionale già con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In forza delle citate pronunce della Corte Costituzionale deve affermarsi che [...] ha mantenuto e poi trasmesso la cittadinanza italiana ai suoiPersona 5 discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano, prevedevano la trasmissione dellaPersona 3
cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco. I ricorrenti hanno, infatti, tentato la via del riconoscimento in sede amministrativa consolare del loro diritto e tuttavia il gran numero di domande e istanze presentate ha di fatto paralizzato le attività dei consolati italiani in Argentina come peraltro non contestato dal Controparte_5 nella sua comparsa di ripsosta.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del [...]
CP_5 dei provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del
Controparte_5 devono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al Controparte_5 e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata