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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5447/2020
All'udienza collegiale del giorno 03/06/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LUCIBELLO GIUSEPPE avv Franzin in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RUSSO DANIELE presente
Controparte_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5447/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra società con socio unico, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Parte_2
al n. , con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa P.IVA_1 [...]
( C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. Controparte_3
), qui rappresentata da in forza di procura speciale P.IVA_2 Parte_1
del 20.5.2019, a rogito del Notaio di Milano, Rep. 140487 - Racc. 35375, con Persona_1
sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, (C.F. e P. Iva n. ), in persona del P.IVA_3
procuratore speciale Dott. giusta procura del Dott. nella Controparte_4 Controparte_5
sua qualità di Consigliere della del 25.5.2020, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Lucibello (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio sito in Milano, Via San Barnaba n. 39,giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale Controparte_6
in Roma (RM), Via Giovanni Guzzoni n. 10, (C.F. e P.IVA , ed elettivamente P.IVA_4 domiciliata in Roma Via Rimini, n. 25 presso lo studio dell'Avv. Daniele Russo (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta delega in atti C.F._2
-APPELLATA-
E Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto regolarmente notificato e per essa , Parte_2 Controparte_3
qui rappresentata da , ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 805/2020, pubblicata in data 14.01.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato in data 31-07-2017 la propone opposizione avverso l'atto di Parte_3
precetto notificato dalla in data 10-07-2017, per € 138.747,38, a titolo di Controparte_2
pagamento delle somme ancora dovute in virtù del mutuo fondiario n. 50/6541/50123324 del 15-01-
2010. In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce:
1- l'illegittimità e la carenza del precetto per la mancanza di diverse informazioni contabili che non permettono di ricostruire l'importo dovuto;
2-
l'indeterminatezza delle condizioni economiche e la mancanza del requisito della trasparenza;
3-
l'illegittima applicazione degli interessi di mora e capitalizzazione degli interessi che determina l'usurarietà del contratto sin dall'origine, per avere previsto interessi oltre la soglia stabilita dalla legge 108/96; 4- la determinazione del diritto restitutorio.
A sostegno delle proprie richieste parte attrice ha depositato perizia contabile dove si afferma l'usurarietà del contratto di mutuo.
Si costituisce la parte opposta contestando estensivamente l'atto di opposizione e tutte le domande e richieste ivi contenute.
Si costituisce, altresì, la nella qualità, per riferire che è divenuta titolare di un Pt_1 Pt_2
portafoglio di crediti pecuniari, tra i quali quello in contestazione, ceduti da Controparte_2
, precisando che la stessa non può essere chiamata a rispondere di eventuali pretese
[...]
creditorie o risarcitorie.
All'udienza di prima comparizione del 21-11-2017, il giudice rinvia al 22-5-2018 su richiesta delle parti. Successivamente, stante l'allontanamento dalla sezione del giudice titolare del ruolo, la causa viene ripetutamente rinviata, fino all'udienza del 18-11-201.9, dove le parti chiedono che la stessa sia trattata dal giudice onorario, che ritenuta la causa matura per la decisione fissa l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della clausola del contratto di mutuo, titolo esecutivo del precetto opposto, relativa agli interessi moratori, perché usurari, attribuendo il pagamento dei soli interessi al tasso legale, così disponendo la conseguente nullità dell'atto di precetto per tutte le somme eccedenti il dovuto, da calcolarsi sommando alla sorta capitale gli interessi al tasso legale, detratti gli acconti versati;
2) COMPENSA le spese di lite”.
Avverso la sentenza ha proposto appello e per essa Parte_2 Controparte_3
qui rappresentata da chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Parte_1 conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, a riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Roma n. 805/2020, pubblicata in data 14.1.2020: in via principale nel merito: in totale riforma del capo della Sentenza del Tribunale di Roma n. 805/2020 che «1) Accoglie
l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della clausola del contratto di mutuo, titolo esecutivo del precetto opposto, relativa agli interessi moratori, perché usurari, attribuendo il pagamento dei soli interessi al tasso legale, così disponendo la conseguente nullità dell'atto di precetto per tutte le somme eccedenti il dovuto, da calcolarsi sommando alla sorta capitale gli interessi al tasso legale, detratti gli acconti versati;
2) COMPENSA le spese di lite», accertare e dichiarare la piena efficacia della clausola del contratto di mutuo, titolo esecutivo del precetto opposto, relativa agli interessi moratori, non usurari in ragione delle argomentazioni in fatto e diritto di cui al presente atto, attribuendo il pagamento del capitale e degli interessi così come precettati e, per l'effetto, rigettare l'opposizione come in atti promossa da in quanto infondata in fatto e Controparte_1 diritto, con conferma dell'atto di precetto. In ogni caso: con compiuta vittoria di spese (anche di
CTU) e competenza per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la quale resistendo all'appello ha così concluso: Controparte_6
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti da e Parte_2
per essa , qui rappresentata da per le Controparte_3 Parte_1
motivazioni di cui in narrativa, così confermando integralmente la sentenza n. 805/2020, del
14.01.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona del dott. Enrico Cecere. Con vittoria di spese (anche di eventuale CTU, se ritenuta necessaria) e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Con un unico motivo di appello, ostiene come la sentenza di primo grado, Parte_2 erroneamente avrebbe rilevato l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca, alla luce di valutazioni ed applicazione di principi giuridici in aperto contrasto con quelli enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020. Ha dedotto infatti che, sulla base di tale pronunciamento, sarebbe possibile constatare la totale assenza di sforamenti usurari collegati agli interessi di mora, con la conseguenza che, in assenza degli stessi, nessun meccanismo sanzionatorio può ritenersi applicabile alle condizioni economiche pattuite nel contratto in esame.
La sentenza impugnata è così motivata: “L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
CP_ ccezione di nullità del precetto per la mancanza di diverse informazioni contabili che non permettono di ricostruire l'importo dovuto è infondata. La giurisprudenza ha precisato, sul punto, che, in ogni caso, l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla" (Cass.19/12/2013
n.4008). Nel caso di specie, non si ravvede la eccepita impossibile determinazione del quantum, anche in ragione della corrispondenza intercorsa tra le parti.
-- Allo stesso modo vanno rigettate le doglianze in merito alla indeterminatezza delle condizioni economiche e alla mancanza del requisito della trasparenza, risultando allegati all'atto di mutuo il documento di sintesi e la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali, che adempiono sufficientemente alla determinatezza e trasparenza del contratto di mutuo.
--Assume, altresì, parte opponente che sussiste l'usurarietà del contratto sin dall'origine, per essersi ivi previsti interessi oltre la soglia stabilita dalla legge 108/96.
L'opponente, in relazione al citato rapporto di mutuo, deduce che il tasso di mora, alla stipula del contratto è pari al 4,75% e che la soglia di usura determinata dal Ministero dell'Economia e Finanza relativa al periodo di riferimento, primo trimestre 2010, è pari al 4,38%. In relazione alla dedotta usurarietà originaria del tasso di mora convenuto nel contratto la tematica coinvolge, come noto, due aspetti. Il primo attiene alla possibilità o meno di ritenere usurari non solo gli interessi corrispettivi, ma anche gli interessi moratori. Il secondo, invece, attiene alle conseguenze nel caso di usurarietà dei soli interessi moratori e non anche degli interessi corrispettivi.
In relazione al primo aspetto, è da condividere la tesi che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori.
Sul punto la giurisprudenza di merito maggioritaria, anche di questo tribunale, ha applicato, anche non lontano nel tempo, i seguenti principi.
Iniziamo col dire, anche se esula dalle domande in esame, che la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori si fonda su un'errata interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione
n. 350/13 la quale, lungi dall'avere consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà.
La differenza "ontologica" tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituirebbe un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo. Infatti, gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di "moral suasion" finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore e rappresentano, quindi, una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria, del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi rappresentano il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. Civ., 22 dicembre 2011, n. 28204).
Allo stesso modo la più recente giurisprudenza di merito ha ribadito la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi: Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi" (cfr. Tribunale di Roma, 20.04.2015).
Affermato ciò e ritenuto che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà, si è affermato che il parametro di riferimento per i tassi moratori non possa essere quello delle soglie fissate ai sensi della L. n. 108 del 1996 perché questo vorrebbe dire confrontare tassi non omogenei (quello stabilito per gli interessi corrispettivi con quello di mora che come visto è escluso dalla rilevazione del TEG medio), ma è necessario utilizzare un diverso parametro.
Tale diverso parametro è stato individuato nei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" della B.D. del 3 luglio 2013, nei quali si dice che gli interessi di mora, pur essendo assoggettati alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente spiegato che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la adotta, nei CP_8
suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo: proprio perché previsti in funzione compensativa dell'inadempimento non possono essere inseriti ne! perché CP_9
innalzerebbero il valore delle soglie. Dunque, ai fini del verificarsi dell'usura il tasso di mora dovrebbe essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato poi della metà (art. 2 comma 4 L. 108/96 e da maggio 2011 ex l. 106/2011, il TSU per gli interessi di mora sarà determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).
Detta ricostruzione è stata da ultimo oggetto di una approfondita analisi da parte della Cassazione con l'Ordinanza n. 27442 del 31-10-2018, della quale si riportano di seguito alcuni passaggi, rilevanti per l'esame che si sta facendo.
La L. n. 108 del 1996, art. 2, cit., vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista.
Ma questa norma, a giudizio della Corte, si applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione d'un capitale o della dilazione d'un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.).
Ciò perché, tale conclusione è l'unica consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l'interpretazione letterale, l'interpretazione sistematica, l'interpretazione finalistica e quella storica"; ai quali si rimanda, per una completa e complessiva lettura.
Ritiene, quindi, la Corte che una volta accertato che gli interessi convenzionali moratori e quelli corrispettivi hanno la medesima funzione (remunerare il mancato godimento d'un capitale), e che tale identità di funzione giustifica l'assoggettamento di entrambi alla legislazione antiusura, si deve aggiungere, che tale conclusione non viene scalfita dalla tralatizia affermazione secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori avrebbero una funzione diversa: remunerativa i primi, risarcitoria i secondi. Ciò per la ragione, tra le altre, che a prescindere dalla declamazione teorica per la quale gli interessi moratori abbiano lo scopo di risarcire il creditore, e quelli corrispettivi di ricompensarlo per il prestito d'un capitale, sul piano del diritto positivo, mancano sia norme espresse, sia plausibili ragioni giuridiche che giustifichino un diverso trattamento dei due tipi di interessi quanto al contrasto dell'usura.
"Che gli interessi convenzionali moratori non sfuggano alle previsioni della L. n. 108 del 1996 è confermato dalla ratio di tale legge.
Detta legge venne dettata al fine di troncare le infinite questioni che, in precedenza, si ponevano in giudizio allorché si trattava di accertare l'usurarietà di un patto di interesse: se occorresse adottare il criterio oggettivo o quello soggettivo, come valutare il contesto del contratto, quanto rilevasse la condizione e qualità personale delle parti, e via dicendo.
La L. n. 108 del 1996 ha introdotto un criterio oggettivo, al duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell'usura, e dall'altro il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche. Escludere, pertanto, dall'applicazione di quella legge il patto di interessi convenzionali moratori, da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita;
dall'altro condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento; per altro verso ancora potrebbe consentire pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite.
Ne discende che la mancata previsione, nella L. n. 108 del 1996, dell'obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora "medio" non solo non giustifica affatto la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della L. n. 108 del 1996, ma anzi giustifica la conclusione opposta: il saggio di mora "medio" non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché per la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile la rilevazione dei tassi medi "per tipo di titolo giuridico".
E non sarà superfluo aggiungere che la stessa Banca d'Italia, nella Circolare 3.7.2013, p. 4, ammette esplicitamente che "in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura".
La Sentenza di cui sopra, dopo avere confutato, con i passaggi prima riportati, tutte le argomentazioni maggiormente utilizzate per tenere fuori dalla L. 108/96 gli interessi moratori, conclude occupandosi della prassi in uso, prima richiamata, per la quale si ritiene di applicare un incremento di 2.1 punti al calcolo dell'usura dicendo che "il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia".
Di conseguenza, nel caso di specie l'interesse di mora, in sé considerato e previsto contrattualmente nella misura del 4,75%, non può che essere considerato usurario, superando il tasso soglia anti- usura calcolato secondo le modalità di legge all'epoca operative (TEG medio dell'epoca 2,92% + aumento della metà pari a 1,46%, per un totale di 4,38%).
In merito alle conseguenze della nullità del patto sugli interessi moratori, la prima richiamata sentenza assume, condivisibilmente che "nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale".
Concludendo la dichiarata nullità del contratto nella parte in cui stabilisce il tasso di mora, comporta che al contratto di mutuo per cui è causa vanno applicati gli interessi al tasso legale.
Le restanti domande restano assorbite.
--Le spese vengono interamente compensate tra le parti stante il mutamento della giurisprudenza, indicato in motivazione, al quale questo giudice ritiene di aderire”.
Il motivo di appello spiegato deve essere accolto.
Va invero e nello specifico rilevato in iure come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano, oramai da tempo, aderito all'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura; il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” indi la conclusione che l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (cfr.
Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020; Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017).
Secondo l'orientamento della Cassazione richiamato, ancora, la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano, comunque, la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”; donde la formula:
“T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Aggiungono ancora le Sezioni Unite che, ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica allora l'art. 1815, comma II, c.c. e pertanto non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma I, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Ed ancora prosegue la Cassazione “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. civ. sez. un. cit.).
La Corte non può che condividere l'orientamento predicato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte ed i principi su cui si fonda, evidenziando come sia pacifico ed anche documentato che il credito maturato dall'appellante in favore dell'Istituto bancario ed acquisito da con contratto di cessione concluso in data 20.7.2018, deriva da un contratto di mutuo fondiario Pt_2
stipulato per atto pubblico Notaio in data 15.1.2010 (Rep. n. 27067 – Racc. n. 14800), Per_2
Parte mediante il quale la Banca OL di CO S.p.A. (oggi concedeva a Controparte_6
un mutuo di importo pari ad euro 200.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 120 rate
[...]
mensili posticipate.
Alla data di intimazione del precetto, qui oggetto di opposizione, l'ammontare del credito della Banca ammontava a complessivi euro 138.747,48; nel contratto di mutuo in esame, le parti hanno convenuto la determinazione di un tasso di interesse corrispettivo variabile, inizialmente pari al 2,750% (tasso d'ingresso) e successivamente oggetto di variazioni collegate all'oscillazione del parametro di riferimento, individuato nella media mensile dell'Euribor a 3 mesi (base 360) relativa ai 3 mesi precedenti quello di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno, arrotondata ai 5 centesimi superiori, a cui aggiungere uno spread pari al 2,000%.
Per quanto attiene, invece, al tasso di interesse di mora, va rilevato che nel “Documento di Sintesi” riportato come Allegato “A” al contratto di mutuo (All. 10 del fascicolo di primo grado;
doc. 3) esso risulta pari al tasso contrattuale maggiorato di 2 punti percentuali e prevedendo, peraltro ed espressamente, la “clausola di salvaguardia”.
Ora, il giudice ha preliminarmente evidenziato come anche gli interessi di mora siano da intendersi rilevanti ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di usura ma, al fine di valutare l'eventuale usurarietà delle pattuizioni afferenti agli interessi moratori, ha ritenuto doversi condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27442 del
31.10.2018, secondo cui il tasso soglia deve essere considerato al netto della maggiorazione media di mora pari, alla data di stipula del contratto, al 2,100%.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale è giunto quindi a ritenere che la pattuizione riferita agli interessi di mora, così come riportata nel contratto in esame, fosse da ritenersi usuraria.
e come sopra riportato le valutazioni espresse dal Tribunale si pongono in contrasto con il CP_10
principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 19597 del 18.9.2020.
Come sopra riportato in vero le SS.UU. hanno precisato che la verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata tenendo conto della maggiorazione media di mora riportata nei Decreti Ministeriali di rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi in quanto “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Ora, si evidenzia come il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.12.2009, ove sono riportati i TEGM da utilizzarsi per la determinazione delle soglie di usura vigenti nel periodo compreso tra il 1.1.2010 ed il 31 marzo dello stesso anno, venga così precisato: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Ciò posto, in applicazione dei principi di diritto di cui alla Sentenza n. 19597/2020 delle SS.UU., come sopra richiamati, il tasso soglia da utilizzarsi per verificare l'eventuale usurarietà degli interessi di mora è da intendersi così determinato: TEGM “Mutui a tasso variabile” = 2,920%; Maggiorazione
Media di Mora= 2,100%; Tasso Medio Mora= 5,020%; Maggiorazione 50% (di 5,020%) = 2,510%;
Tasso Soglia Usura Mora=7,530%.
E, confrontando i tassi di interesse nominali di mora pattuiti in contratto con le soglie di usura così come sopra individuate, si giunge a ritenere come dato evidente l'assenza nel caso di specie di sforamenti di carattere usurario, posto che l'interesse di mora pattuito (TAN interessi moratori) è risultato essere pari al 4,750%, mentre il tasso soglia usurario pari al 7,530%.
Va poi evidenziata la mancata allegazione e dimostrazione, da parte dell'attrice opponente, della concreta applicazione di interessi moratori usurari.
Nella stessa sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti sostenuto che:
“Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”.
In particolare, le SS.UU. così argomentano sul tema: “Sovente il contratto prevede un tasso degli interessi moratori, sebbene, poi, al momento dell'inadempimento, la banca applichi, a tale titolo, un tasso di misura inferiore. […] L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no.
Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva. Tuttavia […] la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo. Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto. In altri termini, se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute. Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.
In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.
Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione – presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento – che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”.
Sarebbe dovuta essere allora la parte attrice opponente ad allegare e provare la concreta applicazione di interessi moratori usurari, posto che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (SS.UU. cit.).
Quanto poi ai meccanismi sanzionatori eventualmente applicabili in caso di eventuali sforamenti usurari che dovessero interessare gli interessi di mora (fattispecie, questa, che si è dimostrato non essere avvenuta nel caso di specie), la richiamata pronuncia ha chiarito che sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1815 co. 2 C.C. limitatamente ai soli interessi di mora eventualmente esuberanti le soglie di usura, restando comunque dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti nei limiti di legge.
In definitiva l'appello va accolto, atteso che la verifica svolta circa l'eventuale usurarietà degli interessi di mora mediante l'adozione di principi conformi a quelli sanciti nella citata Sentenza n.
19597/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, ha permesso di constatare la totale assenza di sforamenti usurari collegati agli interessi di mora;
in assenza di sforamenti usurari, nessun meccanismo sanzionatorio può ritenersi pertanto applicabile alle condizioni economiche pattuite nel contratto in esame, con ciò potendosi ritenere pienamente confermato il credito vantato dall'appellante.
La riforma della sentenza di primo grado determina la rivisitazione delle spese dei due gradi di giudizio;
spese che, tuttavia, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale intervenuto successivamente alla decisione di prime cure vanno integralmente compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per essa Parte_2 [...]
, qui rappresentata da , avverso la sentenza del Controparte_3 Parte_1
Tribunale di Roma n. 805/2020 pubblicata il 14.01.2020, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
-rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto, Controparte_6
-accerta e dichiara la piena efficacia della clausola del contratto di mutuo, titolo esecutivo del precetto opposto e relativa agli interessi moratori;
-compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 3.6.2025
L'estensore Il presidente
Domenica Capezzera Giulia Spadaro