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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9283/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Savio Erika in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Capuani Marialuisa in virtù di procura speciale in atti Parte_2 ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da verbale d'udienza del 10.9.2025.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in CASTIGLIONE Parte_1 Parte_2 TORINESE il 19/09/2009.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE TORINESE (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: e rispettivamente il 06/10/2010 e il 26/10/2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 511/2024 del 31.10.2024, pubblicata in data 5.11.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della pagina 1 di 4 domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., la parte instando Parte_1 nelle istanze di cui al ricorso congiunto, la parte dichiarando di voler rinunciare alla Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È stata fissata successiva udienza per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 10.09.2025, dinanzi al Giudice Relatore, è stata tentata la conciliazione della lite e, all'esito, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza, confermando, quindi, la volontà di procedere congiuntamente al divorzio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Caselle Torinese (TO) - Via Cuccioli n. 18;
DISPONE che il padre, salvo diversi accordi che intercorrano tra i genitori, possa vedere e tenere con sè i figli secondo le seguenti modalità:
- giorni infrasettimanali: martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00 (ore 22.30 nel periodo estivo cessati gli impegni scolastici) con impegno del signor a prelevarli e riaccompagnarli presso Pt_1 l'abitazione materna o presso l'abitazione della nonna materna;
pagina 2 di 4 - week-end alternati: dalle ore 11:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica (ore 22.30 nel periodo estivo cessati gli impegni scolastici) con impegno del padre a prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione materna o presso l'abitazione della nonna materna;
- vacanze di Natale: Vigilia di Natale e Natale ad anni alterni, e poi, sempre ad anni alterni dal 26 Dicembre al 31 Dicembre ore 11:00 e dal 31 Dicembre ore 11:00 al 06 Gennaio ore 22:00;
- Pasqua e Pasquetta, ad anni alternati tra i genitori, ma sempre nel rispetto delle esigenze lavorative dei medesimi;
- Altre festività:
- il 25 aprile i minori staranno con il genitore che ha tenuto seco i minori a Pasqua;
- il 1° maggio i minori staranno con il genitore che non li ha tenuti seco il 25 aprile;
- il 2 giugno i minori staranno con il genitore che non li ha tenuti seco il 1° maggio;
- il 1° novembre i minori staranno con il genitore che non li ha tenuti seco il 2 giugno;
- l'8 dicembre i minori staranno con il genitore che non li ha tenuti seco il 1° novembre;
- vacanze Estive: due settimane non consecutive, che potranno poi essere consecutive qualora vi sia il gradimento dei minori, nel mese di Agosto in periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 Maggio di ogni anno;
in difetto di accordo la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta di agosto negli anni dispari (qualora si addivenga ad un regime di due settimane consecutive i primi quindici giorni negli anni pari e gli ultimi quindici giorni negli anni dispari);
- Qualora il giorno festivo sia unito ad un fine settimana la festività verrà trascorsa dal genitore a cui è di competenza il fine settimana;
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la potestà genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore provvederà alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé, li seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che i medesimi si troveranno ad espletare, provvedendo altresì compatibilmente con le proprie attività lavorative e in piena collaborazione tra di loro, ad accompagnarli agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovranno sottoporsi. Per le visite mediche entrambi i genitori dovranno preavvertirsi sulla loro fissazione, così da consentirsi vicendevolmente, qualora lo ritengano, di presenziare alla fissata visita medica;
DISPONE che il signor corrisponda alla IG , a titolo di mantenimento Parte_1 Parte_2 dei figli minori la somma mensile complessiva di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, condivise, documentate e rimborsate come da Protocollo fra Magistrati e Avvocati di Torino del 15/03/2016, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla SI
, quale genitore collocatario dei figli minori;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti si impegnano a comunicare tra loro le informazioni relative ai figli preferibilmente tramite e-mail;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già definito e risolto ogni questioni di natura economica, finanziaria e patrimoniale tra di loro e di essere economicamente autonomi;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio e concordano che per qualsiasi soggiorno in pagina 3 di 4 località diversa dal luogo di residenza dei minori i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente luogo e indirizzo di soggiorno ed eventuale recapito telefonico se presente;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 19.9.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9283/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Savio Erika in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Capuani Marialuisa in virtù di procura speciale in atti Parte_2 ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da verbale d'udienza del 10.9.2025.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in CASTIGLIONE Parte_1 Parte_2 TORINESE il 19/09/2009.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE TORINESE (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: e rispettivamente il 06/10/2010 e il 26/10/2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 511/2024 del 31.10.2024, pubblicata in data 5.11.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della pagina 1 di 4 domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., la parte instando Parte_1 nelle istanze di cui al ricorso congiunto, la parte dichiarando di voler rinunciare alla Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È stata fissata successiva udienza per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 10.09.2025, dinanzi al Giudice Relatore, è stata tentata la conciliazione della lite e, all'esito, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza, confermando, quindi, la volontà di procedere congiuntamente al divorzio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Caselle Torinese (TO) - Via Cuccioli n. 18;
DISPONE che il padre, salvo diversi accordi che intercorrano tra i genitori, possa vedere e tenere con sè i figli secondo le seguenti modalità:
- giorni infrasettimanali: martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00 (ore 22.30 nel periodo estivo cessati gli impegni scolastici) con impegno del signor a prelevarli e riaccompagnarli presso Pt_1 l'abitazione materna o presso l'abitazione della nonna materna;
pagina 2 di 4 - week-end alternati: dalle ore 11:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica (ore 22.30 nel periodo estivo cessati gli impegni scolastici) con impegno del padre a prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione materna o presso l'abitazione della nonna materna;
- vacanze di Natale: Vigilia di Natale e Natale ad anni alterni, e poi, sempre ad anni alterni dal 26 Dicembre al 31 Dicembre ore 11:00 e dal 31 Dicembre ore 11:00 al 06 Gennaio ore 22:00;
- Pasqua e Pasquetta, ad anni alternati tra i genitori, ma sempre nel rispetto delle esigenze lavorative dei medesimi;
- Altre festività:
- il 25 aprile i minori staranno con il genitore che ha tenuto seco i minori a Pasqua;
- il 1° maggio i minori staranno con il genitore che non li ha tenuti seco il 25 aprile;
- il 2 giugno i minori staranno con il genitore che non li ha tenuti seco il 1° maggio;
- il 1° novembre i minori staranno con il genitore che non li ha tenuti seco il 2 giugno;
- l'8 dicembre i minori staranno con il genitore che non li ha tenuti seco il 1° novembre;
- vacanze Estive: due settimane non consecutive, che potranno poi essere consecutive qualora vi sia il gradimento dei minori, nel mese di Agosto in periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 Maggio di ogni anno;
in difetto di accordo la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta di agosto negli anni dispari (qualora si addivenga ad un regime di due settimane consecutive i primi quindici giorni negli anni pari e gli ultimi quindici giorni negli anni dispari);
- Qualora il giorno festivo sia unito ad un fine settimana la festività verrà trascorsa dal genitore a cui è di competenza il fine settimana;
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la potestà genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore provvederà alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé, li seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che i medesimi si troveranno ad espletare, provvedendo altresì compatibilmente con le proprie attività lavorative e in piena collaborazione tra di loro, ad accompagnarli agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovranno sottoporsi. Per le visite mediche entrambi i genitori dovranno preavvertirsi sulla loro fissazione, così da consentirsi vicendevolmente, qualora lo ritengano, di presenziare alla fissata visita medica;
DISPONE che il signor corrisponda alla IG , a titolo di mantenimento Parte_1 Parte_2 dei figli minori la somma mensile complessiva di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, condivise, documentate e rimborsate come da Protocollo fra Magistrati e Avvocati di Torino del 15/03/2016, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla SI
, quale genitore collocatario dei figli minori;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti si impegnano a comunicare tra loro le informazioni relative ai figli preferibilmente tramite e-mail;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già definito e risolto ogni questioni di natura economica, finanziaria e patrimoniale tra di loro e di essere economicamente autonomi;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio e concordano che per qualsiasi soggiorno in pagina 3 di 4 località diversa dal luogo di residenza dei minori i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente luogo e indirizzo di soggiorno ed eventuale recapito telefonico se presente;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 19.9.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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