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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6288 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21535 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2022 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'Avv. PALMA ARMANDO , presso il quale elettivamente domicilia;
-RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Tanucci n.9, non costituito
-RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/09/2022 esponeva : di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 04.10.1993 con dalla cui unione coniugale Controparte_1 nascevano i figli ( nata a [...] il [...]), ( Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il [...]), che con Persona_3 sentenza n.8453/2021 del 01.10.2021 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi prevedendo l'affido esclusivo della figlia alla Per_3 madre, un contributo paterno al mantenimento della minore di 250,00€ mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie nonché un contributo al mantenimento della moglie a carico del resistente di 100,00€ mensili, che il resistente era sempre stato assente facendo mancare la dovuta assistenza spirituale ed economica alla moglie ed ai figli, che egli era assolutamente sparito.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio, confermare l'importo a carico del resistente per il mantenimento della figlia di 250,00€ mensili, Per_3 oltre al 50% delle spese straordinarie, confermare l'obbligo del resistente al versamento di un assegno mensile di 100,00€ in favore della ricorrente.
In sede presidenziale veniva dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per assenza del resistente e, in assenza di provvedimenti urgenti da adottare, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione personale.
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e mutato il Giudice istruttore, dato atto della rinuncia della ricorrente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del Pm.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato n.
8453/2021 del 01.10.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. • Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
In ordine alle domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente e , in via gradata, deve evidenziarsi che, essendo già intervenuta tra le parti sentenza passata in giudicato di separazione e non essendo il coniuge, una volta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, più obbligato ai sensi e per gli effetti degli articoli 433 e segg. del codice civile, s'impone una riqualificazione delle stesse come richiesta di assegno divorzile.
Ciò posto, occorre, premettere che, secondo l'orientamento del tutto prevalente dei supremi giudici, condiviso dal collegio, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, dovendo il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I del 21.02.2008 n.
4424).
In altri termini e, sempre in conformità al citato orientamento (ex plurimis, Cass. Civ.Sez. I del 30.11.2007, n.25010), ritiene il Tribunale che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge
6 marzo 1987 n. 74, sia indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e/o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlati a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali.
L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione,
e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
La L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come noto, nella parte in cui subordina l'imposizione a carico di un coniuge dell'obbligo di somministrare all'altro un assegno periodico all'inadeguatezza dei mezzi economici di quest'ultimo ed all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, postula un'indagine in ordine alla sufficienza delle risorse di cui il richiedente dispone ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita, analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013,
n. 11686). Tale giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio deve essere rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, che è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi (Cass. civ. 23442/2013).
In base al riferito criterio, l'assegno, pertanto, pur avendo carattere assistenziale, non presuppone uno stato di bisogno del richiedente, ma la sua inidoneità a conservare, con i suoi soli mezzi, il tenore di vita suddetto, goduto, o godibile, in costanza di matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 26.09.2007 n. 20204).
Secondo l'orientamento del tutto prevalente dei supremi giudici, condiviso dal Collegio ( cfr tra le molte altre Cass. Sez. I 24 marzo 2010 n.7145; Cass. Sez. I 11 aprile 2011 n. 8227), in base alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell' assegno.
Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art.
5. Al fine della quantificazione dell' assegno di divorzio, il giudice del merito, pur potendosi avvalere di un raffronto con l' assegno pattuito o giudizialmente fissato nel pregresso regime di separazione, non può e non deve utilizzarlo come parametro vincolante, ma deve attribuirlo e liquidarlo in base ai criteri autonomamente fissati dalla L.
1 dicembre 1970 n. 898, art. 5 data la diversità delle relative discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei due trattamenti, correlate e diversificate situazioni, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
Ciò premesso, e passando alla disamina della domanda giudiziale, ritiene il Tribunale che la difesa della non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico, alla Pt_1 stregua dei principi sopra esposti. Ed invero, non risultano articolati mezzi istruttori da parte ricorrente, nulla risulta allegato in riferimento ai redditi percepiti dalla stessa né ai redditi percepiti dal coniuge, non risulta nulla depositato in merito al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio e, infine, nulla risulta dedotto in relazione all'apporto dato dalla ricorrente alla formazione del patrimonio familiare.
Al Collegio risulta, conseguentemente, preclusa ogni prognosi "comparativa" sulle ragionevoli aspettative di mantenimento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio.
In definitiva, in assenza di prova del tenore di vita in costanza di matrimonio e di una identificazione dei redditi pregressi ed attuali della ricorrente, non è stata accertata l'impossibilità della stessa di produrre, con i suoi soli mezzi, un reddito adeguato alle condizioni economiche godute in costanza di matrimonio.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della figlia nata a [...] il Persona_3
14.06.2004
Quanto ai provvedimenti di natura economica in favore della figlia , Persona_3 maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, occorrono le considerazioni di seguito esposte.
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore della figlia maggiorenne. Secondo il costante orientamento della Suprema
Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289;
23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento. Ne consegue che, essendo stata la figlia affidata alla madre sin dall'epoca della separazione ed essendo, tutt'ora convivente con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal
d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies
c.c.. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c.
c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis “c.c.: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002).
Ciò premesso, tenuto conto dell'età della figlia di appena 20 anni, dell'assenza di Per_3 frequentazioni con il padre, ritiene il Collegio di confermare quanto già statuito in sede di separazione personale.
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c.
e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il mantenimento ( cfr. tra le altre Cass.; sentenza
3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi di presenza della figlia presso il padre.
Alla stregua delle emergenze processuali, si ritiene congrua , quale contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00).
Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat da giugno 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del Controparte_1
50%, a , le spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Parte_1
Tribunale di Napoli.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 04.10.1993 (atto n. 54 , parte I s. , sez. S , S. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1993 );
• Rigetta la domanda di assegno divorzile;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
la somma mensile di 250,00€ quale contributo al mantenimento della figlia
[...] [...] con adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_3 come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
• Spese irripetibili;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21535 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2022 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'Avv. PALMA ARMANDO , presso il quale elettivamente domicilia;
-RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Tanucci n.9, non costituito
-RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/09/2022 esponeva : di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 04.10.1993 con dalla cui unione coniugale Controparte_1 nascevano i figli ( nata a [...] il [...]), ( Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il [...]), che con Persona_3 sentenza n.8453/2021 del 01.10.2021 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi prevedendo l'affido esclusivo della figlia alla Per_3 madre, un contributo paterno al mantenimento della minore di 250,00€ mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie nonché un contributo al mantenimento della moglie a carico del resistente di 100,00€ mensili, che il resistente era sempre stato assente facendo mancare la dovuta assistenza spirituale ed economica alla moglie ed ai figli, che egli era assolutamente sparito.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio, confermare l'importo a carico del resistente per il mantenimento della figlia di 250,00€ mensili, Per_3 oltre al 50% delle spese straordinarie, confermare l'obbligo del resistente al versamento di un assegno mensile di 100,00€ in favore della ricorrente.
In sede presidenziale veniva dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per assenza del resistente e, in assenza di provvedimenti urgenti da adottare, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione personale.
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e mutato il Giudice istruttore, dato atto della rinuncia della ricorrente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del Pm.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato n.
8453/2021 del 01.10.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. • Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
In ordine alle domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente e , in via gradata, deve evidenziarsi che, essendo già intervenuta tra le parti sentenza passata in giudicato di separazione e non essendo il coniuge, una volta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, più obbligato ai sensi e per gli effetti degli articoli 433 e segg. del codice civile, s'impone una riqualificazione delle stesse come richiesta di assegno divorzile.
Ciò posto, occorre, premettere che, secondo l'orientamento del tutto prevalente dei supremi giudici, condiviso dal collegio, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, dovendo il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I del 21.02.2008 n.
4424).
In altri termini e, sempre in conformità al citato orientamento (ex plurimis, Cass. Civ.Sez. I del 30.11.2007, n.25010), ritiene il Tribunale che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge
6 marzo 1987 n. 74, sia indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e/o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlati a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali.
L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione,
e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
La L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come noto, nella parte in cui subordina l'imposizione a carico di un coniuge dell'obbligo di somministrare all'altro un assegno periodico all'inadeguatezza dei mezzi economici di quest'ultimo ed all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, postula un'indagine in ordine alla sufficienza delle risorse di cui il richiedente dispone ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita, analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013,
n. 11686). Tale giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio deve essere rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, che è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi (Cass. civ. 23442/2013).
In base al riferito criterio, l'assegno, pertanto, pur avendo carattere assistenziale, non presuppone uno stato di bisogno del richiedente, ma la sua inidoneità a conservare, con i suoi soli mezzi, il tenore di vita suddetto, goduto, o godibile, in costanza di matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 26.09.2007 n. 20204).
Secondo l'orientamento del tutto prevalente dei supremi giudici, condiviso dal Collegio ( cfr tra le molte altre Cass. Sez. I 24 marzo 2010 n.7145; Cass. Sez. I 11 aprile 2011 n. 8227), in base alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell' assegno.
Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art.
5. Al fine della quantificazione dell' assegno di divorzio, il giudice del merito, pur potendosi avvalere di un raffronto con l' assegno pattuito o giudizialmente fissato nel pregresso regime di separazione, non può e non deve utilizzarlo come parametro vincolante, ma deve attribuirlo e liquidarlo in base ai criteri autonomamente fissati dalla L.
1 dicembre 1970 n. 898, art. 5 data la diversità delle relative discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei due trattamenti, correlate e diversificate situazioni, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
Ciò premesso, e passando alla disamina della domanda giudiziale, ritiene il Tribunale che la difesa della non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico, alla Pt_1 stregua dei principi sopra esposti. Ed invero, non risultano articolati mezzi istruttori da parte ricorrente, nulla risulta allegato in riferimento ai redditi percepiti dalla stessa né ai redditi percepiti dal coniuge, non risulta nulla depositato in merito al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio e, infine, nulla risulta dedotto in relazione all'apporto dato dalla ricorrente alla formazione del patrimonio familiare.
Al Collegio risulta, conseguentemente, preclusa ogni prognosi "comparativa" sulle ragionevoli aspettative di mantenimento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio.
In definitiva, in assenza di prova del tenore di vita in costanza di matrimonio e di una identificazione dei redditi pregressi ed attuali della ricorrente, non è stata accertata l'impossibilità della stessa di produrre, con i suoi soli mezzi, un reddito adeguato alle condizioni economiche godute in costanza di matrimonio.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della figlia nata a [...] il Persona_3
14.06.2004
Quanto ai provvedimenti di natura economica in favore della figlia , Persona_3 maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, occorrono le considerazioni di seguito esposte.
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore della figlia maggiorenne. Secondo il costante orientamento della Suprema
Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289;
23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento. Ne consegue che, essendo stata la figlia affidata alla madre sin dall'epoca della separazione ed essendo, tutt'ora convivente con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal
d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies
c.c.. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c.
c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis “c.c.: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002).
Ciò premesso, tenuto conto dell'età della figlia di appena 20 anni, dell'assenza di Per_3 frequentazioni con il padre, ritiene il Collegio di confermare quanto già statuito in sede di separazione personale.
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c.
e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il mantenimento ( cfr. tra le altre Cass.; sentenza
3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi di presenza della figlia presso il padre.
Alla stregua delle emergenze processuali, si ritiene congrua , quale contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00).
Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat da giugno 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del Controparte_1
50%, a , le spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Parte_1
Tribunale di Napoli.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 04.10.1993 (atto n. 54 , parte I s. , sez. S , S. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1993 );
• Rigetta la domanda di assegno divorzile;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
la somma mensile di 250,00€ quale contributo al mantenimento della figlia
[...] [...] con adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_3 come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
• Spese irripetibili;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino