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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15220 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND AT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51436 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “servitù”, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Cecconi, giusta Parte_1
procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attore
e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Aurora Federica Graglia, per procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata in alla via del Tempio di Giove n. 21, presso CP_1
gli uffici dall'Avvocatura dell'ente
Convenuta
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio ha chiesto di: CP_1
«accertare l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio, pedonale e veicolare, attraverso
il fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 1109, part. 1497, su cui CP_1
insiste via TO OM, di proprietà di a favore del fondo censito al CP_1
Catasto Terreni del Comune di al foglio 1109, particelle 53, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, CP_1
85, 100, 120 di proprietà dell'attore;
1 2
in via subordinata, costituire ex art. 1051 e 1032 c.c. la servitù di passaggio, pedonale e
veicolare, attraverso il fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 1109, CP_1
part. 1497, su cui insiste via TO OM, di proprietà di a favore del CP_1
fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio 1109, particelle 53, 68, 69, 76, CP_1
77, 78, 79, 80, 81, 85, 100, 120 di proprietà dell'attore;
in ogni caso, condannare alla rimozione della sbarra metallica posta all'inizio CP_1
del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 1109, part. 1497, su cui CP_1
insiste via TO OM, impeditiva dell'esercizio della predetta servitù per via veicolare;
determinare, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta da all'ing. CP_1
per il ritardo nell'esatta e completa esecuzione dell'ordine di rimozione della Parte_1
sbarra di cui al punto 3) delle presenti conclusioni, nella misura di euro 100,00 al giorno o in
altra misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario delle
spese generali, IVA e CAP».
A motivo della domanda, l'attore ha dedotto: (a) di essere proprietario dei terreni siti in località Acilia, distinti in catasto al foglio 1109, particelle 53, 68, 69, 76, 77, CP_1
78, 79, 80, 81, 85, 100, 120, in virtù di acquisto per successione ereditaria al padre;
(b)
che tali terreni erano stati acquistati dal padre con atti di compravendita a rogito del notaio dott. rep. n. 104546 del 30 marzo 1955, rep. n. 12600 del 30 Persona_1
settembre 1955 e rep. n. 121601 del 30 settembre 1955; (c) che detti terreni, tra loro confinanti, avevano accesso alla via pubblica esclusivamente transitando da via
TO OM, strada di proprietà comunale che, attraverso un tragitto di 100
metri, congiungeva, così come congiunge la particella contraddistinta con il mappale n.
53 alla via pubblica Brunone Bianchi;
(d) che l'accesso ai terreni di sua proprietà era avvenuto, sin dal 1955, mediante passaggio veicolare e pedonale sulla via TO
OM; (e) che tuttavia “da anni” la via TO OM era interclusa all'accesso veicolare, essendo stata installata una sbarra metallica che consentiva esclusivamente il passaggio pedonale, sì da non permettere il pieno sfruttamento economico del terreno;
(f) che la predetta via fosse di proprietà di (g) CP_1
ad avere diritto ed interesse a conseguire l'accertamento della servitù di passaggio per
2 3
intervenuta usucapione, o in subordine, la costituzione coattiva della medesima, per recuperare/ottenere il libero transito anche veicolare sulla via ora interclusa, e per eseguire gli interventi di pulizia e di pieno sfruttamento dei terreni in oggetto;
(h) che in ogni caso l'esistenza e l'acquisizione del diritto di servitù risultasse dai rogiti notarili di acquisto dei terreni alla proprietà paterna, ove era precisato «il descritto terreno viene
venduto ed acquistato considerandolo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con
tutti gli annessi e connessi, diritti, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, con diritto di
transito sulle strade private della zona in oggetto, e quant'altro nulla escluso ed eccettuato»
(doc. nn. 2, 3, e 4 fascicolo di parte attrice).
si è costituita tempestivamente in giudizio e, in via preliminare, ha CP_1
eccepito l'inammissibilità della domanda di avvenuta usucapione;
ha quindi chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è istruita mediante la documentazione offerta dalle parti, quindi tramite la prova orale dedotta dall'attore, infine mediante espletamento della ctu, le cui risultanze sono in atti;
all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 giugno 2025,
previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. La domanda principale in citazione, funzionale a vedere acclarare l'intervenuto acquisto, a titolo originario e per usucapione, della servitù di passaggio veicolare e pedonale sulla via OM, è infondata e va respinta.
Infatti, affinché possano ritenersi sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c.,
per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà che, oltre ad essere stato acquisito nec vi aut clam e ad essere perdurato (continuato) in modo pubblico e pacifico per (oltre) un ventennio, perduri ininterrotto fino alla data della domanda.
Orbene, nella fattispecie in esame, non sussiste il requisito del possesso ininterrotto.
Infatti, come ammesso dalla stessa parte attrice nell'atto di citazione, e come risultante dalle dichiarazioni testimoniali prodotte in giudizio, l'accesso al fondo di proprietà dell'attore risulta intercluso da “circa sei anni” (cfr. verbale d'udienza del 14
febbraio 2024, dichiarazione teste sul cap. 4) a causa dell'apposizione di Testimone_1
una sbarra metallica all'altezza dello sbocco, sulla via Brunone Bianchi, della via
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TO OM, precedentemente utilizzata per il transito.
Sul punto, giova ribadire l'ormai uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'interruzione dell'usucapione (nella specie, di servitù di passaggio
con veicoli) per il caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno,
prevista dall'art 1167 primo comma c.c., non presuppone che detta perdita sia determinata da
spoglio, ma si verifica ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell'obiettiva impossibilità
di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali» (Cass.
Sez. 2, 20/03/1976, n. 1025; Cass. Sez. 2, 08/06/1984, n. 3452).
A fronte dell'interruzione del possesso, quale allegata dallo stesso (dedotto) ex-
possessore, questi aveva esclusivamente la facoltà di agire, entro l'anno dal sofferto
spoglio (art. 1168 c.c.) per il recupero del potere di fatto sulla res, così da ristabilire anche la continuità del possesso (in caso di utile esperimento dell'azione di spoglio);
poiché, tuttavia, l'azione di spoglio non risulta esperita, deve escludersi la possibilità di accertare, ora per allora, l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Ciò va detto,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1167 comma 1 c.p.c., il cui tenore testuale appare al
Tribunale oggettivamente inequivocabile (“l'usucapione è interrotta quando il possessore
è stato privato del possesso per oltre un anno”).
3. Deve invece trovare accoglimento la domanda proposta dall'attore, in via subordinata, di costituzione della servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso di sua proprietà, per il suo migliore sfruttamento economico e il conveniente uso.
Suddetta domanda è riconducibile alla disposizione di cui all'art. 1051, commi 1 e 2,
c.c., il quale prevede che “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non
ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di
ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce
di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante
sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al
pregiudizio del fondo servente”.
Ulteriore regola di riferimento va inoltre rinvenuta nell'art. 1052 c.c., secondo cui:
4 5
“
1. Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il
proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o
insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
2. Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che
la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”.
Tale il quadro normativo di riferimento, la consulenza tecnica esperita in corso di lite, le cui risultanze – è bene sottolineare – non sono state oggetto della benché
minima osservazione da parte di ha evidenziato come la CP_1
sostanzialmente unica via di accesso al fondo di parte attrice sia individuabile sul lato nord, ossia in corrispondenza di via TO OM (particella n. 1497).
Infatti, dal raffronto tra la planimetria catastale e la documentazione fotografica allegata alla consulenza peritale, (docc. 3 e 4) è possibile constatare che: (a) i lati sud e ovest del fondo siano confinanti con particelle di terreno di proprietà private appartenenti a soggetti terzi, estranei alla lite (nn. 12, 19, 850, 854, 859, 1652 ); (b) il lato est del fondo, che comprende le particelle 100 e 120, sia accessibile al passaggio veicolare solo per un breve tratto, tramite via Alessandro Vellutello, previo superamento di un cancello, prima di diventare “fortemente scosceso e impervio, con una
pendenza tale da rendere alquanto gravoso il passaggio pedonale e da non consentire l'agevole
transito con i normali veicoli a motore e/o con eventuali mezzi meccanici” (cfr. pag. 18
relazione tecnica e doc. 4 allegazione fotografica nn. 7-8); (c) il lato nord del fondo, che include le particelle nn. 53 e 69, si affaccia su via TO OM, costituita da un tratto di strada asfaltata a doppio senso di marcia, e con una larghezza complessiva di
8,30 metri, attualmente utilizzata a servizio delle unità immobiliari latistanti.
Dalla documentazione fotografica (doc. 4 nn. 1- 4), è inoltre possibile constatare come l'accesso ai terreni dell'attore, da tale lato, sia attualmente possibile esclusivamente tramite transito pedonale. Ciò per la presenza di una barriera automatica lunga 5 metri, da tempo installata sullo sbocco alla pubblica via Brunone
Bianchi, della quale l'attore non dispone né del telecomando, né del codice numerico necessario per l'apertura.
Il fondo è pertanto raggiungibile, attualmente, solamente attraverso i due corridoi
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pedonali situati ai lati della sbarra metallica, larghi rispettivamente 1,70 metri e 1,50
metri. L'accesso richiede inoltre di percorrere a piedi l'intero (e non breve) tratto di via
OM, per una lunghezza di 130 metri (all. 4, foto 5 e 6).
Pertanto, non è discutibile lo stato di interclusione (quantomeno parziale) del fondo di proprietà di parte attrice.
Sul punto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «in tema di servitù
coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c. allorché il
fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa
procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (…)» (cfr. Cass. sent. n. 6184 del 27/06/1994;
più recentemente Cass., sent. n. 14788 del 14/06/2017).
D'altronde, “la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo
deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti
dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della
servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del
fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un
opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di
limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico
interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù
volontarie, il principio del minimo mezzo;
il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di
merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (Cass.
Sez. 2, 12/05/2020, n. 8779).
Nel caso di specie, non risultando praticabile l'accesso attraverso il cancello metallico posto lungo il fronte di via Vellutello, per quanto constatato dal consulente d'ufficio e non contestato da alcuna delle parti (cfr. pagg. 19 della ctu in cui si legge che tale accesso «ancorché rappresenti un varco diretto alla proprietà dalla via pubblica, risulta
oltremodo disagevole e, nella parte più alta, impraticabile per via dell'eccessiva pendenza che
caratterizza il tracciato del fondo attoreo lungo questo versante. Infatti, l'elevato dislivello
esistente tra la quota del piano stradale di Via Vellutello e quella della parte più alta della
proprietà posizionata in corrispondenza della sommità della particella catastale n. 100 (stimato
a non meno di 25 metri) e la distanza orizzontale che intercorre tra gli stessi punti (pari a 80
6 7
metri), rendono notevolmente difficoltoso il transito veicolare lungo questa parte di terreno,
impedendo in concreto la possibilità di raggiungere agevolmente – da questo lato - l'intero
compendio immobiliare dell'Attore»), il tracciato più idoneo per la costituzione della servitù di passaggio – sia carrabile che pedonale – deve individuarsi, conformemente alle indicazioni della consulenza tecnica, in quello già in precedenza utilizzato dalla famiglia dell'attore, ed insistente sulla via TO OM, idoneo a consentire
«l'accesso alla proprietà dell'attore attraverso la porzione di terreno dell'Amministrazione
Capitolina, contraddistinta al foglio di mappa n. 1109, particella catastale 1497» (cfr. pag. 20
relazione e doc. n. 5 depositato con la relazione peritale).
Tale soluzione consentirebbe all'attore di raggiungere il terreno anche con veicoli e con i mezzi agricoli indispensabile ad utilizzare appieno la sua proprietà, sì da sussistere tutte le condizioni di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c., per provvedere come in dispositivo.
Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, va costituita, a carico del fondo di proprietà di la servitù di passaggio come descritta CP_1
dal consulente d'ufficio nelle conclusioni della relazione peritale, pag. 20, che si ritengono qui trascritte, con conseguente rimozione della sbarra metallica, nonché di ogni altro ostacolo all'esercizio della servitù, così come costituita nel presente provvedimento.
Come richiesto da parte attrice, va applicata, alla parte convenuta, una astreinte di €
50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna alla rimozione della predetta sbarra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c.
4. Considerando la prevalente soccombenza di le spese (ivi incluse CP_1
di consulenza tecnica) restano a carico di quest'ultima.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- respinge la domanda principale di usucapione svolta dall'attore nei riguardi di
CP_1
- in accoglimento della domanda subordinata svolta in citazione, dichiara costituita
7 8
ex artt. 1032, 1051 e 1052 c.c., in favore dei terreni in proprietà dell'attore, Parte_1
, siti in località Acilia e distinti al Catasto Terreni del Comune di al
[...] CP_1 CP_1
foglio 1109, particelle nn. 53, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 100, 120, la servitù di passaggio, pedonale e veicolare, attraverso il fondo di proprietà di e CP_1
censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 1109, particella n. 1497, su CP_1
cui insiste via TO OM, servitù meglio identificata, descritta ed individuata,
graficamente e fotograficamente, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, da aversi qui per trascritta e riportata;
- condanna alla rimozione della sbarra metallica presente all'inizio CP_1
del fondo censito al foglio n. 1109, particella n. 1497, e di ogni altro ostacolo all'esercizio della servitù, così come costituita con il presente provvedimento;
- visto ed applicato l'art. 614-bis c.p.c., condanna al pagamento, in CP_1
favore della parte attrice, della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al capo che precede;
- condanna a rifondere, alla parte attrice, le spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 518,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate,
definitivamente a carico della convenuta CP_1
Roma, 31 ottobre 2025 il giudice
ND AT
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND AT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51436 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “servitù”, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Cecconi, giusta Parte_1
procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attore
e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Aurora Federica Graglia, per procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata in alla via del Tempio di Giove n. 21, presso CP_1
gli uffici dall'Avvocatura dell'ente
Convenuta
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio ha chiesto di: CP_1
«accertare l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio, pedonale e veicolare, attraverso
il fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 1109, part. 1497, su cui CP_1
insiste via TO OM, di proprietà di a favore del fondo censito al CP_1
Catasto Terreni del Comune di al foglio 1109, particelle 53, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, CP_1
85, 100, 120 di proprietà dell'attore;
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in via subordinata, costituire ex art. 1051 e 1032 c.c. la servitù di passaggio, pedonale e
veicolare, attraverso il fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 1109, CP_1
part. 1497, su cui insiste via TO OM, di proprietà di a favore del CP_1
fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio 1109, particelle 53, 68, 69, 76, CP_1
77, 78, 79, 80, 81, 85, 100, 120 di proprietà dell'attore;
in ogni caso, condannare alla rimozione della sbarra metallica posta all'inizio CP_1
del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 1109, part. 1497, su cui CP_1
insiste via TO OM, impeditiva dell'esercizio della predetta servitù per via veicolare;
determinare, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta da all'ing. CP_1
per il ritardo nell'esatta e completa esecuzione dell'ordine di rimozione della Parte_1
sbarra di cui al punto 3) delle presenti conclusioni, nella misura di euro 100,00 al giorno o in
altra misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario delle
spese generali, IVA e CAP».
A motivo della domanda, l'attore ha dedotto: (a) di essere proprietario dei terreni siti in località Acilia, distinti in catasto al foglio 1109, particelle 53, 68, 69, 76, 77, CP_1
78, 79, 80, 81, 85, 100, 120, in virtù di acquisto per successione ereditaria al padre;
(b)
che tali terreni erano stati acquistati dal padre con atti di compravendita a rogito del notaio dott. rep. n. 104546 del 30 marzo 1955, rep. n. 12600 del 30 Persona_1
settembre 1955 e rep. n. 121601 del 30 settembre 1955; (c) che detti terreni, tra loro confinanti, avevano accesso alla via pubblica esclusivamente transitando da via
TO OM, strada di proprietà comunale che, attraverso un tragitto di 100
metri, congiungeva, così come congiunge la particella contraddistinta con il mappale n.
53 alla via pubblica Brunone Bianchi;
(d) che l'accesso ai terreni di sua proprietà era avvenuto, sin dal 1955, mediante passaggio veicolare e pedonale sulla via TO
OM; (e) che tuttavia “da anni” la via TO OM era interclusa all'accesso veicolare, essendo stata installata una sbarra metallica che consentiva esclusivamente il passaggio pedonale, sì da non permettere il pieno sfruttamento economico del terreno;
(f) che la predetta via fosse di proprietà di (g) CP_1
ad avere diritto ed interesse a conseguire l'accertamento della servitù di passaggio per
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intervenuta usucapione, o in subordine, la costituzione coattiva della medesima, per recuperare/ottenere il libero transito anche veicolare sulla via ora interclusa, e per eseguire gli interventi di pulizia e di pieno sfruttamento dei terreni in oggetto;
(h) che in ogni caso l'esistenza e l'acquisizione del diritto di servitù risultasse dai rogiti notarili di acquisto dei terreni alla proprietà paterna, ove era precisato «il descritto terreno viene
venduto ed acquistato considerandolo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con
tutti gli annessi e connessi, diritti, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, con diritto di
transito sulle strade private della zona in oggetto, e quant'altro nulla escluso ed eccettuato»
(doc. nn. 2, 3, e 4 fascicolo di parte attrice).
si è costituita tempestivamente in giudizio e, in via preliminare, ha CP_1
eccepito l'inammissibilità della domanda di avvenuta usucapione;
ha quindi chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è istruita mediante la documentazione offerta dalle parti, quindi tramite la prova orale dedotta dall'attore, infine mediante espletamento della ctu, le cui risultanze sono in atti;
all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 giugno 2025,
previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. La domanda principale in citazione, funzionale a vedere acclarare l'intervenuto acquisto, a titolo originario e per usucapione, della servitù di passaggio veicolare e pedonale sulla via OM, è infondata e va respinta.
Infatti, affinché possano ritenersi sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c.,
per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà che, oltre ad essere stato acquisito nec vi aut clam e ad essere perdurato (continuato) in modo pubblico e pacifico per (oltre) un ventennio, perduri ininterrotto fino alla data della domanda.
Orbene, nella fattispecie in esame, non sussiste il requisito del possesso ininterrotto.
Infatti, come ammesso dalla stessa parte attrice nell'atto di citazione, e come risultante dalle dichiarazioni testimoniali prodotte in giudizio, l'accesso al fondo di proprietà dell'attore risulta intercluso da “circa sei anni” (cfr. verbale d'udienza del 14
febbraio 2024, dichiarazione teste sul cap. 4) a causa dell'apposizione di Testimone_1
una sbarra metallica all'altezza dello sbocco, sulla via Brunone Bianchi, della via
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TO OM, precedentemente utilizzata per il transito.
Sul punto, giova ribadire l'ormai uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'interruzione dell'usucapione (nella specie, di servitù di passaggio
con veicoli) per il caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno,
prevista dall'art 1167 primo comma c.c., non presuppone che detta perdita sia determinata da
spoglio, ma si verifica ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell'obiettiva impossibilità
di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali» (Cass.
Sez. 2, 20/03/1976, n. 1025; Cass. Sez. 2, 08/06/1984, n. 3452).
A fronte dell'interruzione del possesso, quale allegata dallo stesso (dedotto) ex-
possessore, questi aveva esclusivamente la facoltà di agire, entro l'anno dal sofferto
spoglio (art. 1168 c.c.) per il recupero del potere di fatto sulla res, così da ristabilire anche la continuità del possesso (in caso di utile esperimento dell'azione di spoglio);
poiché, tuttavia, l'azione di spoglio non risulta esperita, deve escludersi la possibilità di accertare, ora per allora, l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Ciò va detto,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1167 comma 1 c.p.c., il cui tenore testuale appare al
Tribunale oggettivamente inequivocabile (“l'usucapione è interrotta quando il possessore
è stato privato del possesso per oltre un anno”).
3. Deve invece trovare accoglimento la domanda proposta dall'attore, in via subordinata, di costituzione della servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso di sua proprietà, per il suo migliore sfruttamento economico e il conveniente uso.
Suddetta domanda è riconducibile alla disposizione di cui all'art. 1051, commi 1 e 2,
c.c., il quale prevede che “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non
ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di
ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce
di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante
sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al
pregiudizio del fondo servente”.
Ulteriore regola di riferimento va inoltre rinvenuta nell'art. 1052 c.c., secondo cui:
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1. Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il
proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o
insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
2. Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che
la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”.
Tale il quadro normativo di riferimento, la consulenza tecnica esperita in corso di lite, le cui risultanze – è bene sottolineare – non sono state oggetto della benché
minima osservazione da parte di ha evidenziato come la CP_1
sostanzialmente unica via di accesso al fondo di parte attrice sia individuabile sul lato nord, ossia in corrispondenza di via TO OM (particella n. 1497).
Infatti, dal raffronto tra la planimetria catastale e la documentazione fotografica allegata alla consulenza peritale, (docc. 3 e 4) è possibile constatare che: (a) i lati sud e ovest del fondo siano confinanti con particelle di terreno di proprietà private appartenenti a soggetti terzi, estranei alla lite (nn. 12, 19, 850, 854, 859, 1652 ); (b) il lato est del fondo, che comprende le particelle 100 e 120, sia accessibile al passaggio veicolare solo per un breve tratto, tramite via Alessandro Vellutello, previo superamento di un cancello, prima di diventare “fortemente scosceso e impervio, con una
pendenza tale da rendere alquanto gravoso il passaggio pedonale e da non consentire l'agevole
transito con i normali veicoli a motore e/o con eventuali mezzi meccanici” (cfr. pag. 18
relazione tecnica e doc. 4 allegazione fotografica nn. 7-8); (c) il lato nord del fondo, che include le particelle nn. 53 e 69, si affaccia su via TO OM, costituita da un tratto di strada asfaltata a doppio senso di marcia, e con una larghezza complessiva di
8,30 metri, attualmente utilizzata a servizio delle unità immobiliari latistanti.
Dalla documentazione fotografica (doc. 4 nn. 1- 4), è inoltre possibile constatare come l'accesso ai terreni dell'attore, da tale lato, sia attualmente possibile esclusivamente tramite transito pedonale. Ciò per la presenza di una barriera automatica lunga 5 metri, da tempo installata sullo sbocco alla pubblica via Brunone
Bianchi, della quale l'attore non dispone né del telecomando, né del codice numerico necessario per l'apertura.
Il fondo è pertanto raggiungibile, attualmente, solamente attraverso i due corridoi
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pedonali situati ai lati della sbarra metallica, larghi rispettivamente 1,70 metri e 1,50
metri. L'accesso richiede inoltre di percorrere a piedi l'intero (e non breve) tratto di via
OM, per una lunghezza di 130 metri (all. 4, foto 5 e 6).
Pertanto, non è discutibile lo stato di interclusione (quantomeno parziale) del fondo di proprietà di parte attrice.
Sul punto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «in tema di servitù
coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c. allorché il
fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa
procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (…)» (cfr. Cass. sent. n. 6184 del 27/06/1994;
più recentemente Cass., sent. n. 14788 del 14/06/2017).
D'altronde, “la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo
deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti
dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della
servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del
fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un
opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di
limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico
interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù
volontarie, il principio del minimo mezzo;
il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di
merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (Cass.
Sez. 2, 12/05/2020, n. 8779).
Nel caso di specie, non risultando praticabile l'accesso attraverso il cancello metallico posto lungo il fronte di via Vellutello, per quanto constatato dal consulente d'ufficio e non contestato da alcuna delle parti (cfr. pagg. 19 della ctu in cui si legge che tale accesso «ancorché rappresenti un varco diretto alla proprietà dalla via pubblica, risulta
oltremodo disagevole e, nella parte più alta, impraticabile per via dell'eccessiva pendenza che
caratterizza il tracciato del fondo attoreo lungo questo versante. Infatti, l'elevato dislivello
esistente tra la quota del piano stradale di Via Vellutello e quella della parte più alta della
proprietà posizionata in corrispondenza della sommità della particella catastale n. 100 (stimato
a non meno di 25 metri) e la distanza orizzontale che intercorre tra gli stessi punti (pari a 80
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metri), rendono notevolmente difficoltoso il transito veicolare lungo questa parte di terreno,
impedendo in concreto la possibilità di raggiungere agevolmente – da questo lato - l'intero
compendio immobiliare dell'Attore»), il tracciato più idoneo per la costituzione della servitù di passaggio – sia carrabile che pedonale – deve individuarsi, conformemente alle indicazioni della consulenza tecnica, in quello già in precedenza utilizzato dalla famiglia dell'attore, ed insistente sulla via TO OM, idoneo a consentire
«l'accesso alla proprietà dell'attore attraverso la porzione di terreno dell'Amministrazione
Capitolina, contraddistinta al foglio di mappa n. 1109, particella catastale 1497» (cfr. pag. 20
relazione e doc. n. 5 depositato con la relazione peritale).
Tale soluzione consentirebbe all'attore di raggiungere il terreno anche con veicoli e con i mezzi agricoli indispensabile ad utilizzare appieno la sua proprietà, sì da sussistere tutte le condizioni di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c., per provvedere come in dispositivo.
Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, va costituita, a carico del fondo di proprietà di la servitù di passaggio come descritta CP_1
dal consulente d'ufficio nelle conclusioni della relazione peritale, pag. 20, che si ritengono qui trascritte, con conseguente rimozione della sbarra metallica, nonché di ogni altro ostacolo all'esercizio della servitù, così come costituita nel presente provvedimento.
Come richiesto da parte attrice, va applicata, alla parte convenuta, una astreinte di €
50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna alla rimozione della predetta sbarra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c.
4. Considerando la prevalente soccombenza di le spese (ivi incluse CP_1
di consulenza tecnica) restano a carico di quest'ultima.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- respinge la domanda principale di usucapione svolta dall'attore nei riguardi di
CP_1
- in accoglimento della domanda subordinata svolta in citazione, dichiara costituita
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ex artt. 1032, 1051 e 1052 c.c., in favore dei terreni in proprietà dell'attore, Parte_1
, siti in località Acilia e distinti al Catasto Terreni del Comune di al
[...] CP_1 CP_1
foglio 1109, particelle nn. 53, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 100, 120, la servitù di passaggio, pedonale e veicolare, attraverso il fondo di proprietà di e CP_1
censito al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 1109, particella n. 1497, su CP_1
cui insiste via TO OM, servitù meglio identificata, descritta ed individuata,
graficamente e fotograficamente, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, da aversi qui per trascritta e riportata;
- condanna alla rimozione della sbarra metallica presente all'inizio CP_1
del fondo censito al foglio n. 1109, particella n. 1497, e di ogni altro ostacolo all'esercizio della servitù, così come costituita con il presente provvedimento;
- visto ed applicato l'art. 614-bis c.p.c., condanna al pagamento, in CP_1
favore della parte attrice, della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al capo che precede;
- condanna a rifondere, alla parte attrice, le spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 518,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate,
definitivamente a carico della convenuta CP_1
Roma, 31 ottobre 2025 il giudice
ND AT
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