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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 344/2018 R.G. vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Albano, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , con sede in Milano, via Gaetano Negri, 1, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi
e Marco Rigi Luperti, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
, c.f. Controparte_2
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito Persona_1
21569. RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive e contributive
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.1.2018 premetteva di essere stato Parte_1
dipendente dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici sin dal 6.4.1976, transitato in IRITEL
S.p.A. nel 1993 e, in agosto 1994, in con rapporto di lavoro cessato il Controparte_1
30.12.2012.
Esponeva che, con sentenza della Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, n.
437/2014 resa in data 3.7.2014 (passata in giudicato), era stato riconosciuto il suo diritto al diverso inquadramento, nonché a quelli successivi, pacificamente equivalenti sulla base dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, e alle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In esecuzione della sentenza, la società gli aveva corrisposto la somma totale, al lordo delle trattenute, di € 25.868,64 (comprensive del ricalcolo tfr e conguaglio irpef) oltre spese legali, interessi legali e rivalutazione.
Spiegava di aver messo in mora la società convenuta richiedendo l'esatto adempimento della sentenza con il calcolo esatto del quantum dovuto, l'adeguamento della posizione inquadramentale anche ai fini del ricalcolo dell'indennità di mobilità, trovandosi dal 1.1.2013 in mobilità per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 9, legge n.
223/91, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l' con missiva del CP_2
23.3.2015, seguita da successiva diffida del 4.2.2016 e del 22.4.2017, senza ottenere riscontro.
Affermava che le differenze retributive effettivamente dovute in forza della predetta sentenza ammontavano a complessivi € 38.779,25 e che, al netto di quanto già percepito, la società convenuta avrebbe dovuto ancora pagargli l'ulteriore somma di € 12.910,61, e rivendicava l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, e alla ricostruzione della carriera, nonché la liquidazione delle differenze mensili di indennità di mobilità, con conseguente condanna dell'azienda al risarcimento del danno derivato dalla perdita di professionalità dovuta alla mancata assegnazione alle mansioni proprie del livello rivendicato,
e la riliquidazione del trattamento pensionistico dal 1.3.2017 (essendo stato, nelle more, posto in quiescenza).
Premettendo la competenza territoriale del Giudice di Messina, chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il proprio credito di € 12.910,61 a titolo di differenze retributive, per il periodo dal 24.8.2004 al 31.12.2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, di condannare la società al pagamento della superiore somma, Controparte_1
ovvero della diversa accertata in corso di causa;
di accertare e dichiarare l'omesso versamento da parte della società convenuta dei contributi pensionistici su base retributiva corretta con danno patrimoniale anche ai fini pensionistici e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle
2 quote , per intero - compresa la quota a carico del lavoratore -, in relazione al periodo dal CP_2
24 agosto 1994 al 30.12.2012, nonché per il periodo di mobilità successivo sino al febbraio
2017; di accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostruzione contributiva per il predetto periodo e alla rideterminazione dell'indennità di mobilità percepita dal 6 marzo 2013 al 6 marzo
2017, con condanna dell' al pagamento delle differenze mensili spettanti;
di riconoscere CP_2
il proprio diritto al ricalcolo dell'assegno pensionistico, in rapporto alla diversa e maggiore contribuzione dovuta, ordinando all' di provvedere a tale ricalcolo con condanna al CP_2
pagamento delle differenze con decorrenza da marzo 2017, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, di condannare la società convenuta a risarcire il danno in relazione alle quote di pensione non percepite e di quello futuro per quelle non percipiende dall' in ragione CP_2
del mancato versamento dei contributi eventualmente ritenuti prescritti, nella forma di capitale sostitutivo di rendita vitalizia, ovvero in altra forma in risarcimento del danno subito ex art. 2116 cc, oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 5.11.2018. Controparte_1
Eccepiva preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Giudice adito in favore di quello di Roma e rappresentava che le parti avevano stipulato in data 20.12.2012, in sede protetta, un verbale di conciliazione, nel quale avevano dichiarato di non avere reciprocamente nulla a che pretendere ad eccezione di quanto richiesto nel giudizio allora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Milano poi definito con la sentenza n. 437/2014.
Affermava di aver correttamente dato esecuzione alla sentenza, avendo corrisposto la somma di € 25.868,64 rettamente conteggiata a titolo di differenze retributive dal 24.8.2004 al
30.12.2012, e di aver versato i contributi dal 2009 al 2012, nei limiti della prescrizione.
Sottolineava l'erroneità dei conteggi di parte ricorrente, con particolare riguardo al calcolo dell'importo del sovraminimo (€ 387,13 anziché € 253,52), e dettagliando tutti gli ulteriori errori di calcolo ravvisati.
Ribadiva il corretto versamento della contribuzione dovuta ed evidenziava l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione della rendita vitalizia ovvero per il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
Concludeva chiedendo, previo accoglimento dell'eccezione preliminare, l'integrale rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e diritto.
3.- Con memoria depositata in data 14.11.2018 si costituiva in giudizio anche l' CP_2
evidenziando che in data 16.3.2018 la prestazione pensionistica era stata riliquidata sulla base
3 dei dati retributivi trasmessi telematicamente dall'Azienda e tenendo conto della rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente per i periodi di mobilità.
L' riservava ogni provvedimento all'esito del versamento delle eventuali CP_2 differenze contributive secondo l'applicazione dei contratti collettivi, alla luce della qualificazione definitiva del rapporto di lavoro e nei limiti della prescrizione quinquennale.
4.- Veniva disposta c.t.u. contabile. Riassegnato il fascicolo a codesto decidente, l'udienza del 18.2.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5.- In via preliminare, si rileva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente non è meritevole di accoglimento.
Trattandosi di rivendicazione di differenze retributive e consequenziali differenze contributive, la causa è stata correttamente incardinata innanzi a codesto Giudice del Lavoro di
Messina, in quanto quivi si trovava la dipendenza dell'azienda presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.
Costituisce circostanza documentale e pacifica, infatti, che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa in Messina, dall'1.11.2003 fino alla cessazione del rapporto del
30.12.2012.
6.- Passando all'esame del merito, giova premettere che l'odierno giudizio trae origine dalla sentenza n. 437/2014 emessa dalla Corte d'Appello di Milano (proc. n. 2702/2011 R.G.) in data
3.7.2014 (non impugnata e passata in giudicato), che ha riformato la sentenza n. 1300/2011
Trib. Milano sez. lav., così statuendo, per quanto di interesse:
“Definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza 1300/11 del Giudice del lavoro del Tribunale di Milano dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel 4° Pt_1
livello C.C.N.L. Sip 30/6/1992 a decorrere dall'1/11/93, nel livello F C.C.N.L. settore telecomunicazioni dall'1/10/96 e nel 6° livello del CCNL dall'1.10.2000 e a svolgere CP_1
mansioni corrispondenti;
condanna la società a pagare a le differenze retributive Pt_1
corrispondenti a quanto sopra statuito a decorrere dal 24.8.04 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
condanna la società appellata ad assegnare a le Pt_1 mansioni corrispondenti al livello riconosciuto;
conferma nel resto…”.
In merito alla quantificazione delle differenze retributive richieste dal ricorrente, costituisce circostanza pacifica ed incontestata, e comunque documentata, che la Controparte_1
abbia versato a tale titolo, per il periodo dal 24.8.2004 al 30.12.2012 (data di cessazione
[...]
del rapporto di lavoro per collocazione in mobilità), l'importo complessivo di € 25.868,64.
4 Il ricorrente assume di avere diritto ad una somma superiore rispetto a quanto corrisposto dal datore di lavoro, come da conteggi allegati al ricorso.
Per quanto concerne l'assorbibilità dell'assegno ad personam previsto dall'accordo sindacale dell'8.4.1993 e del sovraminimo ad personam previsto dalle norme di raccordo del
19.7.2000, si osserva quanto segue.
L'art. 4 della legge n. 58/1992, nel disciplinare il transito del personale alle Pt_2
dipendenze delle società concessionarie dei servizi di telecomunicazione (in origine Iritel, poi
SIP, divenuta infine ), prevedeva, al comma 5, che “Sono oggetto di accordi tra CP_1
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'articolo 3: a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;
b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;
c) le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nella Società e nelle concessionarie, tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti;
d) la previsione di corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione più funzionale del personale di cui al comma 2 nelle concessionarie”.
Con verbale di accordo sindacale del 15.3.1993, in attuazione della superiore statuizione, venivano approvate le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale IRITEL nell'ordinamento di provenienza e quelle previste nelle corrispondenti funzioni professionali del CCL SIP.
Con successivo verbale di accordo sindacale dell'8.4.1993, si stabiliva che “ove la retribuzione annua attribuita dal vigente CCL SIP al livello di assegnazione risulti inferiore, al momento del transito nella Società concessionaria, all'ultima retribuzione…percepita nell'ordinamento di provenienza e determinata sulla base di quanto determinato al secondo capoverso del presente Accordo, una somma equivalente alla differenza verrà attribuita a titolo di assegno ad personam, non assorbibile dagli aumenti retributivi eventualmente accordati dai successivi rinnovi contrattuali del CCL SIP”.
In pari data, ad integrazione di quanto in precedenza concordato, veniva stipulato un ulteriore accordo sindacale, nel quale, “a completamento definitivo dei percorsi relazionali richiesti dalla Legge 29.1.1992, nr. 58, art. 4, comma 5, lettera b) e c), si individua per il personale transitato nella Società concessionaria, un assegno mensile ad personam” ivi specificato per ciascun livello di inquadramento.
5 Ebbene, circa la natura di tale assegno ad personam, esso è stato espressamente definito nelle pattuizioni sindacali, quale “ad personam” e “non assorbibile dagli aumenti retributivi eventualmente accordati dai successivi rinnovi contrattuali”, per cui anche in caso di passaggio a livello superiore, come accertato giudizialmente nel caso di specie, tale assegno avrebbe dovuto essere riconosciuto in quanto assolvente una funzione perequativa tra il livello retributivo raggiunto nel settore privato rispetto a quello del settore pubblico di provenienza.
L'assegno ex accordo dell'8.4.1993, per espressa previsione contrattuale, non risulta dunque potesse essere assorbito da eventuali successivi aumenti retributivi.
Esso è poi confluito nella voce “sovraminimo ad personam” riconosciuto dalle norme di raccordo del 19.7.2000 (seguenti alla stipula del CCNL del 28.6.2000) in favore del personale in forza al 19.7.2000: tra i diversi elementi che ne determinavano l'importo CP_1 complessivo figuravano infatti “gli eventuali ulteriori assegni ad personam e/o di merito individualmente percepiti alla data del 31 luglio 2000, assorbibili o non assorbibili secondo il regime in atto per ciascun assegno alla data del 19 luglio 2000”, tra cui rientrava certamente anche l'assegno ad personam di cui all'accordo dell'aprile 1993.
La contrattazione collettiva non specificava se il sovraminimo fosse o meno assorbibile da eventuali progressioni di inquadramento o retributive.
La consolidata giurisprudenza di legittimità osserva, tuttavia, che “In tema di c.d. superminimo (consistente nella eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stata individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore) questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a categoria superiore, ove le parti non abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva non disponga altrimenti, l'emolumento in questione è di norma soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore (cfr. ex plurimis Cass. n. 8498/99, Cass. n. 2984/98, Cass. n. 2058/96), restando a carico del lavoratore
l'onere di fornire la prova della sussistenza del titolo che autorizzi il mantenimento del compenso ed escluda l'assorbimento (Cass. n. 2984/98 cit.), con l'ulteriore precisazione che, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo
(Cass. n. 1899/94)” (Cass. civ., sez. lav. 29.8.2012, n. 14689)”.
Nella specie, non risulta dalle allegazioni del ricorrente il titolo o la pattuizione o la comunicazione o comportamento della società tale da legittimare la deroga al generale regime di assorbimento ed il mantenimento della voce retributiva nella misura precedentemente stabilita.
6 7.- In riferimento alla domanda relativa alle differenze contributive e, in subordine, alla domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c. ovvero diretta alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962, ovvero alla domanda di ricalcolo dell'indennità di mobilità, deve richiamarsi il contenuto del verbale di conciliazione sindacale stipulato, in data 20.12.2012, tra
, ed i conciliatori sindacali. Parte_1 CP_1
Il verbale, a fronte di reciproche concessioni tra le parti, prevede, ai punti 3-4, che
“…con la sottoscrizione del presente verbale, il signor rinuncia Parte_1 all'impugnazione del provvedimento di collocazione in mobilità; rinuncia altresì, espressamente e in via generale, ad ogni diritto derivante o dipendente anche in via mediata, dal rapporto di lavoro intercorso con e sue collegate, danti causa o Controparte_1
precedenti Società del Gruppo Telecom Italia sue eventuali datrici di lavoro, nonché con Iritel
S.p.A. – nella quale era precedentemente transitato il personale della ex soppressa ai Pt_2
sensi della legge 58/92 – ovvero dalla sua cessazione, quantunque non esplicitato o fatto valere prima d'ora, anche con riferimento ai diritti sia di natura risarcitoria ex artt. 2043, 2087 e
2116 del Codice Civile, nonché ai diritti di natura economica tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano quelli aventi ad oggetto l'inquadramento, la qualifica, le mansioni svolte, il trattamento normativo e contrattuale, le retribuzioni ordinarie e straordinarie, le differenze retributive anche se connesse a un diverso e superiore inquadramento, il trattamento di fine rapporto, le contribuzioni a forme previdenziali o assistenziali integrative e la determinazione della base retributiva per il computo di qualunque istituto”. Ed ancora: “il signor dichiara espressamente e incondizionatamente, inoltre, che Parte_1 non avrà nient'altro da pretendere dalla per qualsivoglia altro titolo, Controparte_1
ragione e/o causa, dedotta e/o deducibile, in ogni modo connessa con il rapporto di lavoro intercorso con e sue collegate, danti causa o precedenti Società del Controparte_1
Gruppo Telecom Italia sue eventuali datrici di lavoro, nonché con Iritel S.p.A. – nella quale era precedentemente transitato il personale della ex soppressa ai sensi della legge Pt_2
58/92, e alla sua risoluzione, ad eccezione del giudizio pendente presso la Corte di Appello di
Milano relativo al ricorso, presentato dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
1300/2011 del Tribunale di Milano, iscritto al n. di R.G. 2702/2011, GR Dr. Curcio, prima udienza fissata 07.05.2014 e alla facoltà di proporre ricorso e/o resistere in Cassazione, o comunque con ogni mezzo di impugnazione, avverso la sentenza che sarà emessa, limitatamente alle domande in esso contenute, incluse le eventuali differenze retributive spettanti dalla riforma della sentenza e dall'accoglimento, anche parziale, della domanda, e senza alcun altro riflesso sul rapporto di lavoro intercorso e sulla sua risoluzione, ivi incluso
7 qualsiasi ricalcolo dell'importo di cui al precedente comma 2), che resta in ogni caso fissato nella somma di € 65.097,00… che il sig. dichiara espressamente e in Parte_1 via generale essere satisfattivo”.
Il ricorrente, pertanto, ha espressamente rinunciato, al momento del collocamento in mobilità ed in sede protetta, alla presenza del rappresentante sindacale, a ogni pretesa economica e risarcitoria derivante dal rapporto di lavoro intercorso con ed alla CP_1
sua risoluzione, facendo espressamente salvo soltanto quanto costituiva oggetto del giudizio allora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Milano.
Ad un attento esame della sentenza relativa al giudizio a cui fa riferimento il verbale di conciliazione del 20.12.2012, si rileva che oggetto del menzionato procedimento era esclusivamente il riconoscimento di mansioni ed inquadramenti superiori, delle differenze retributive spettanti e del danno da demansionamento. Il ricorrente non aveva quindi avanzato alcuna richiesta in merito alle differenze contributive, richieste alla datrice di lavoro per la prima volta nella lettera di diffida del 27.3.2015, e non aveva spiegato alcuna domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c. né diretta alla costituzione della rendita ex art.13 cit., né domanda di rideterminazione dell'indennità di mobilità.
Le domande hanno necessariamente contenuto autonomo ed indipendente, involgendo profili oggettivi diversi del rapporto lavorativo, quello retributivo da un lato e quello contributivo dall'altro, ovvero soggetti diversi, riguardando le une i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, le altre i rapporti tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale.
Avendo il lavoratore, in occasione della conciliazione in sede sindacale, rinunciato ad ogni pretesa nei confronti del datore di lavoro differente da quelle oggetto del giudizio allora pendente tra le parti, egli non poteva e non può rivendicare nuove prestazioni nei confronti della né in relazione al rapporto di lavoro, né in relazione alla sua risoluzione Controparte_1
ed alla collocazione in mobilità, come espressamente pattuito in sede protetta.
Non può recarsi in dubbio l'efficacia abdicativa delle rinunce formulate nel verbale menzionato, atteso che “la disposizione dell'art. 2113, primo comma, cod. civ., che stabilisce
l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritto, del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., trova il suo limite d'applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 cod. civ., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o
8 sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà
d'espressione del consenso da parte del lavoratore” (Cass. civ., sez. lav., 18.8.2004, n.16168; id., 23.10.2013, n. 24024).
Il verbale è stato sottoscritto alla presenza del lavoratore, del datore di lavoro e dei conciliatori in rappresentanza sindacale delle parti;
reca reciproche concessioni e rinunce da parte di entrambi i contraenti a definizione del rapporto lavorativo intercorso tra gli stessi;
l'intervento dei conciliatori ha certamente tutelato e garantito la posizione dei contraenti, che hanno inteso definire alle condizioni pattuite ogni reciproca occasione di controversia derivante dal rapporto di lavoro, facendo espressamente salve soltanto quelle già oggetto del procedimento giudiziario ivi indicato.
8.- Tuttavia, mentre le domande finalizzate alla rideterminazione dell'indennità di mobilità, al risarcimento ex art. 2116 c.c. ovvero alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 non possono trovare accoglimento in quanto oggetto di rinuncia, non altrettanto può dirsi per la domanda diretta al conseguimento delle differenze contributive maturate dal
24.8.2004 alla cessazione del rapporto lavorativo (30.12.1012), ed al conseguente ricalcolo dell'assegno pensionistico percepito dal marzo 2017 alla data di deposito del presente ricorso.
Ed invero, il rapporto previdenziale si instaura esclusivamente tra il datore di lavoro e l'Istituto di Previdenza ed è soltanto quest'ultimo legittimato a chiedere e ricevere il versamento contributivo, che non è nella disponibilità del lavoratore. Ne consegue che deve necessariamente ritenersi che la rinuncia effettuata dal lavoratore in sede sindacale, sebbene con modalità protetta, non possa in ogni caso estendersi alla contribuzione maturata, che dev'essere versata dal datore di lavoro all' , ove non prescritta. CP_2
Nel caso di specie, la fattispecie estintiva non si è perfezionata, neppure in parte.
Considerato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, non vi è dubbio che il versamento delle differenze contributive oggetto di causa non poteva essere rivendicato dal lavoratore prima della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 437/2014 del 3.7.2014 che gli ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive, sicché la prescrizione dei contributi (quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 legge n. 335/1995) non può dirsi maturata.
9.- La quantificazione delle differenze retributive maturate dal ricorrente nel periodo dal
24.8.2004 al 30.12.2012, nonché delle differenze pensionistiche maturate dal 1.3.2017 al
23.1.2018 (data di deposito del ricorso) è stata demandata ad apposita C.T.U. tecnico contabile che, all'esito delle osservazioni delle parti, le ha determinate, considerando l'importo della voce di sovraminimo nei termini anzidetti, rispettivamente in € 6.499,83 ed in € 1.890,81.
9 Le conclusioni cui è giunto il consulente incaricato meritano piena condivisione, essendo esenti da vizi logico – matematici, adeguatamente motivate ed illustrate sulla base di tabelle facilmente verificabili.
10.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso,
in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore di , delle differenze retributive maturate per il periodo Parte_1
dal 24.8.2004 al 30.12.2012 per l'importo complessivo di € 6.499,83, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento della relativa contribuzione per il medesimo periodo. CP_2
L' deve essere inoltre condannato al versamento delle differenze maturate dal CP_2 ricorrente sui ratei pensionistici dall'1.3.2017 al 23.1.2018 per l'importo complessivo di €
1.890,81, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 legge n. 412/1991.
11.- Il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i valori tariffari medi. Esse si pongono per due terzi a carico della e per un terzo a carico dell' e vanno distratte, Controparte_1 CP_2 ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Caterina Albano, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP_2
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono a carico di
[...]
CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 23.1.2018 contro e in persona dei Controparte_1 CP_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 6.499,83 per differenze retributive maturate dal 24.8.2004 Parte_1
al 30.12.2012, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento della relativa contribuzione all' CP_2
10 - condanna altresì l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento, in favore di della somma di € 1.890,81 per differenze Parte_1
maturate sul trattamento pensionistico dal 1.3.2017 alla data di deposito del ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti dell'art. 16 legge n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 CP_2
rappresentanti pro tempore, alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di che liquida – già ridotte - in € 2.753,25, di cui € 59,25 per Parte_1
rimborso contributo unificato ed in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., ponendone € 1.835,50 a carico di
[...] ed € 917,75 a carico dell' con distrazione ex art. 93 c.p.c. in CP_1 CP_2
favore del procuratore anticipatario avv. Caterina Albano, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 19 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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