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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2025 vg
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 853/2025 vg promossa da:
Parte 1 C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARI MASSIMO
e
CP 1 C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARI MASSIMO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
2. Il marito rimarrà a vivere nella casa coniugale, a lui assegnata, sita in Montese (MO), in via
Panoramica n. 326, mentre la moglie trasferirà la propria residenza in Montese (MO), Via
Provinciale n. 2401, asportando dall'abitazione i beni di sua proprietà.
3. la figlia minorenn Per 1 rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute della figlia saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di spettanza in cui terranno la figlia;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- tre giorni a settimana, e segnatamente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore venti alle ore ventidue, con pernottamento presso la madre;
5. inoltre la figlia trascorrerà le vacanze ed i weekend con la madre, ma i genitori si riservano di concordare eventuali modifiche a riguardo;
6. a decorrere dal 5 febbraio 2024 il Sig Pt 1 contribuirà al mantenimento ordinario della prole mediante versamento alla madre della somma di € 400,00 mensili da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2025);
7. le spese straordinarie in favore della figlia saranno sostenute al 50% da ciascun genitore secondo i criteri e le modalità stabilite nel "Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare" adottato dal Tribunale di Modena il 25.09.2019 e da intendersi qui integralmente richiamato;
8. l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario. A tal fine il padre si impegna a fornire ogni anno alla Sig.r CP_1 la documentazione necessaria per il calcolo aggiornato dell'importo, assumendosi altresì
l'obbligo di tenere indenne la madre e compensare direttamente la differenza economica eventualmente subita da quest'ultima qualora tale documentazione non venga fornita.
9. i signor Pt 1 CP 1 danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti, nonché di quelli per la figlia
10. I ricorrenti dichiarano altresì di non avere immobili cointestati ed entrambi sono titolari di un proprio conto corrente."
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
-
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione
-
di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere
-
ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte 1 e CP 1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nato a PAVULLO NEL
FRIGNANO (MO) il 23/08/1981 e CP 1 ata a PAVULLO NEL FRIGNANO
(MO) il 01/02/1985.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Montese (MO) di procedere 3.
all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2011, atto n.7, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale