Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2003, n. 10109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10109 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 0 1 09/ 03 Composta dagli Ill.mi g.r - Presidente- R.G.N. 28020/01 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron.22455 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere Ud. 07/03/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AT EL UM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 2003 FREZZA N. 17, presso 1'AVVOCATURA CENTRALE 1393 DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati -1- ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 36047/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/11/00 R.G.N. 50645/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dall'INPS, ha affermato che, in ipotesi di tardiva corresponsione di trattamento pensionistico spettante a cittadino dell' ex Iugoslavia, interessi e rivalutazione monetaria decorrono non dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero (ai sensi dell'art. 35, primo comma, della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957) ma dal centoventunesimo giorno successivo alla data in cui tale domanda, trasmessa dall'ente previdenziale straniero, è pervenuta a quello italiano. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione (articolato in due motivi), mentre l'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso - denunciante, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 -4° comma- del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16 -6° comma- della legge 30/12/1991 n° 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/06/1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt.
2 -paragrafi 1 e 2-, 31 -paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19-paragrafi 1, 3, 4 e 5-, 29 e 30)" - si deduce, in particolare, che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio della equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano, aggiungendosi che solo l'art. 17 (recte, art. 3, c.17) della legge n. 335 del 1995 ha innovato nella materia, 3 disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la regola opposta;
Con il secondo motivo - denunciante, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione- si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dalla pensionata. Osserva la Corte che, con numerose sentenze su controversie involgenti la medesima problematica (vedi Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386 e 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 2001 n.5439, 26 aprile 2002 n.6114 e altre, la cui motivazione il Collegio fa propria), si è affermato che, per il periodo anteriore l'entrata in vigore dell'art.3, comma 17, della legge n.335 del 1995, è sufficiente, ai fini della determinazione della decorrenza degli accessori, la presentazione della domanda amministrativa all'ente assicurativo estero. Tale indirizzo giurisprudenziale va confermato, in mancanza di argomenti che non siano già stati esaminati e disattesi nei precedenti citati e, pertanto, essendo fondato il primo motivo di ricorso ed evidentemente assorbito il secondo, la Corte, esclusa la possibilità di adottare una decisione di merito ai sensi dell'art.384, comma 1, c.p.c., deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altro giudice, affinchè proceda a nuovo esame alla stregua del principio sopra enunciato: nel senso che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva, ovviamente, la necessità del riferimento 4 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 alla data di maturazione di ciascuno di essi per i ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto); Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), va altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa - anche per le spese- alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 ło Il Cons. Est. Il Presidente Ettore us on du fal elhullet IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria 28 GIV. 2003 E IL CANCELLIERE R Jogg, E U You रा . म 5