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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/04/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6324/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6324/2024 R.G., avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Gardone Parte_1 C.F._1
Val Trompia (BS), presso lo studio dell'Avv. Silvia Curti, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.10.2024)
Per parte ricorrente: “Contrariis reiectis. In via principale nel merito: voglia il Tribunale di BRESCIA adito disporre per
l'affido superesclusivo della figlia alla madre sig.ra Persona_1 Parte_1 alla quale competerà la responsabilità genitoriale, stante le ragioni innanzi rappresentate da intendersi qui integralmente trascritte e riportate”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2024 deduceva di aver convissuto con il Parte_1
resistente per circa due anni, unione dalla quale era nata, in data 2.10.2011, la figlia
Per_1
La ricorrente aggiungeva che, dopo circa un anno e mezzo dalla nascita di Per_1
l'ex compagno aveva lasciato la casa familiare e aveva visto la figlia solo sporadicamente e su sollecitazione della nonna paterna, presso la quale il resistente, disoccupato, viveva, dopo essere stato ospitato per qualche tempo in una comunità terapeutica.
La ricorrente, quindi, chiedeva l'affidamento super esclusivo della figlia, soprattutto per la difficoltà di acquisire il consenso del padre, spesso resosi irreperibile, senza nessuna ulteriore statuizione economica, considerato il grande aiuto, anche economico, datole dalla nonna paterna.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 2.10.2024, il resistente compariva personalmente, senza l'assistenza di un difensore, per aderire alle richieste della ricorrente, e, dichiarata la contumacia di costui e assunti gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità alle conclusioni rassegnate dalla madre, nonché rigettate le prove richieste dalla ricorrente, il Giudice delegato si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sui provvedimenti relativi alla figlia minore
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a se stessa e il resistente, pur non essendosi costituito formalmente in giudizio, ha aderito a tale richiesta comparendo personalmente alla prima udienza dinanzi al
Giudice delegato.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il
Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2 Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, è emersa l'opportunità di disporre un affidamento esclusivo della minore alla madre: il resistente, infatti, non ha contestato di essersi spesso reso irreperibile e di aver reso difficile alla ricorrente l'acquisizione della sua firma per l'assunzione delle decisioni rilevanti per la vita della figlia, non opponendosi alla domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre, così da rendere più agevole e funzionale nell'interesse di l'esercizio della Per_1
genitorialità.
La ricorrente, invece, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale della minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima.
2) Sulle spese processuali
Alla luce della natura sostanzialmente consensuale del presente giudizio appare corretto disporre l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore
[...]
alla madre, la quale potrà adottare anche le Persona_1 Parte_1
decisioni di maggiore interesse per la minore, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale di costei, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, Parte_1
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
3 La Presidente estensora Claudia Gheri
4
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6324/2024 R.G., avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Gardone Parte_1 C.F._1
Val Trompia (BS), presso lo studio dell'Avv. Silvia Curti, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.10.2024)
Per parte ricorrente: “Contrariis reiectis. In via principale nel merito: voglia il Tribunale di BRESCIA adito disporre per
l'affido superesclusivo della figlia alla madre sig.ra Persona_1 Parte_1 alla quale competerà la responsabilità genitoriale, stante le ragioni innanzi rappresentate da intendersi qui integralmente trascritte e riportate”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2024 deduceva di aver convissuto con il Parte_1
resistente per circa due anni, unione dalla quale era nata, in data 2.10.2011, la figlia
Per_1
La ricorrente aggiungeva che, dopo circa un anno e mezzo dalla nascita di Per_1
l'ex compagno aveva lasciato la casa familiare e aveva visto la figlia solo sporadicamente e su sollecitazione della nonna paterna, presso la quale il resistente, disoccupato, viveva, dopo essere stato ospitato per qualche tempo in una comunità terapeutica.
La ricorrente, quindi, chiedeva l'affidamento super esclusivo della figlia, soprattutto per la difficoltà di acquisire il consenso del padre, spesso resosi irreperibile, senza nessuna ulteriore statuizione economica, considerato il grande aiuto, anche economico, datole dalla nonna paterna.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 2.10.2024, il resistente compariva personalmente, senza l'assistenza di un difensore, per aderire alle richieste della ricorrente, e, dichiarata la contumacia di costui e assunti gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità alle conclusioni rassegnate dalla madre, nonché rigettate le prove richieste dalla ricorrente, il Giudice delegato si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sui provvedimenti relativi alla figlia minore
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a se stessa e il resistente, pur non essendosi costituito formalmente in giudizio, ha aderito a tale richiesta comparendo personalmente alla prima udienza dinanzi al
Giudice delegato.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il
Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2 Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, è emersa l'opportunità di disporre un affidamento esclusivo della minore alla madre: il resistente, infatti, non ha contestato di essersi spesso reso irreperibile e di aver reso difficile alla ricorrente l'acquisizione della sua firma per l'assunzione delle decisioni rilevanti per la vita della figlia, non opponendosi alla domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre, così da rendere più agevole e funzionale nell'interesse di l'esercizio della Per_1
genitorialità.
La ricorrente, invece, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale della minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima.
2) Sulle spese processuali
Alla luce della natura sostanzialmente consensuale del presente giudizio appare corretto disporre l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore
[...]
alla madre, la quale potrà adottare anche le Persona_1 Parte_1
decisioni di maggiore interesse per la minore, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale di costei, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, Parte_1
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
3 La Presidente estensora Claudia Gheri
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