TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2739/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili"
Tra Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_1 (CF.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasca NI
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data
17.07.2025, hanno premesso di aver contratto matrimonio il 30.09.1995 a Ornago-MB (Atto N. 8 parte 2 serie A - anno 1995 - Comune di Ornago - MB) e da cui sono nati Per_1 (1998), Per_2
(2005) e Per 3 (2008)
Con Sent. 866/2013 n. R.G. 1663/2010 del Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, in data 05.06.2013 è stata dichiarata la separazione consensuale dei suddetti coniugi.
Considerato che i coniugi, presenti all'udienza del 13.11.2025 dinanzi al Giudice relatore designato dott.ssa Roberta Marra, hanno affermato che al momento della separazione risalente al
2013 non vi è stato alcun riavvicinamento ed hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo, pattuite e sottoscritte dagli stessi. LL'udienza scritta del 13.11.2025, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 25.07.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione del matrimonio contratto da in dataParte_1 e CP_1
30.09.1995 a Ornago-MB (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio Atto N. 8 parte 2 serie A anno 1995 del Comune di Ornago-MB) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Funzionaria Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi 2) Dal matrimonio sono nati tre figli:
- Rebecca, nata nel 1998, attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
AR, nata nel 2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, iscritta all'Università degli Studi di Padova, ove risiede stabilmente;
- IO, nato nel 2008, minorenne, convivente con il padre presso la sua residenza in Ostuni;
3) Con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 29 aprile 2013
(R.G. n. 1663/2010), passata in giudicato, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
4) Le parti intendono ora sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, ai sensi della Legge n. 898/1970, dichiarando cessata la comunione di vita e concordando condizioni definitive di regolazione dei rapporti personali, patrimoniali e genitoriali;
TUTTO CIÒ PREMESSO
i coniugi, con il presente atto, formulano congiuntamente ricorso per ottenere lo scioglimento del matrimonio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, sulla base delle seguenti:
CONDIZIONI CONCORDATE
1. Scioglimento del vincolo matrimoniale
Le parti chiedono che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio del 30/09/1995 contratto presso il Comune di Ornago
(MB).
2. Regime patrimoniale I coniugi dichiarano che, a far data dalla sentenza di separazione, non hanno mai più convissuto insieme, rimanendo inalterata nel tempo la loro separazione. I coniugi dichiarano anche di avere già sciolto la comunione legale dei beni. Non esistono beni comuni da dividere. Le parti si danno reciproco atto di nulla avere a pretendere a qualsiasi titolo patrimoniale o personale.
3. Assegno divorzile
Entrambe le parti sono autosufficienti economicamente e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile o altra provvidenza economica periodica o straordinaria.
4. IA LD AR (2005)
AR è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. I genitori si impegnano a contribuire ciascuno con euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento, versati direttamente sul conto corrente intestato alla figlia.
Le spese straordinarie universitarie, didattiche, mediche non coperte da SSN, e ogni altra necessaria alla formazione e salute sono a carico esclusivo della madre.
5. FI LD IO (2008)
Il figlio IO è minorenne e vive con il padre. Le parti concordano che:
la residenza abituale del minore resta presso il padre;
viene adottato il regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter C.C., con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
. le decisioni di maggiore interesse (salute, educazione, istruzione) saranno adottate d'intesa tra i genitori;
• il padre, con cui il figlio convive stabilmente, provvede integralmente al suo mantenimento, rinunciando a qualunque richiesta nei confronti della madre.
. Le spese straordinarie universitarie, didattiche, mediche non coperte da SSN, e ogni altra necessaria alla formazione e salute sono a carico esclusivo del padre.
6. Rapporti personali
Le parti dichiarano di non avanzare richieste in merito all'uso della casa familiare, né su eventuali arredi o beni mobili, avendo già provveduto alla regolazione delle rispettive posizioni.
7. Rinunce
Le parti rinunciano reciprocamente a ogni pretesa, azione o diritto derivante dal pregresso vincolo coniugale, con effetto definitivo.
ISTANZA
Tutto ciò premesso, i coniugi chiedono che l'Ill.mo Tribunale di
Brindisi, previa fissazione di apposita udienza ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c., voglia:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i ricorrenti in data 30/09/1995;
2. Omologare le condizioni concordate tra le parti come sopra specificato, con particolare riferimento al mantenimento della figlia AR e del figlio minorenne IO, per come meglio risulta dal seguente Piano Genitoriale;
3. Disporre ogni provvedimento di legge conseguente e compatibile.
DOCUMENTI ALLEGATI
1. Copia conforme della sentenza di separazione consensuale n.
866.2013 del Tribunale di Brindisi con attestazione di passaggio in giudicato;
2. Certificato di matrimonio (estratto per riassunto);
3. Copie dei documenti di identità delle parti;
4. Certificati anagrafici e di stato di famiglia dei coniugi;
5. Certificato Cumulativo LD;
6. Certificato Cumulativo NA;
7-12. Dichiarazione dei Redditi degli ultimi 3 anni dei coniugi;
13. Piano Genitoriale;
14 Contratto NI DI IO.
Taviano, 12 luglio 2025.
LL DI NI
Завезния VE ON
Avv. NI Pasca TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Famiglia
LLegato al ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile (ai sensi dell'art. 473-bis.51 CPC)
PIANO GENITORIALE CONDIVISO
(ai sensi dell'art. 473-bis. 12 CPC)
Ricorrenti:
Sig. LD NI, nato a [...] il
•
16/08/1968, residente in [...], Contrada Padolecchia;
Sig.ra NA ON, nata a [...] il
•
18/11/1969, residente in [...], Contrada Concezione;
Figli nati dal matrimonio:
• Rebecca, nata il [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente); AR, nata il [...] (maggiorenne, non autosufficiente);
IO, nato il [...] (minorenne).
•
1. Residenza e affidamento - figlio IO
Il figlio IO, minorenne, vive stabilmente con il padre presso l'abitazione sita in Ostuni, Contrada Padolecchia. I genitori concordano che la residenza anagrafica e abituale del e minore resta presso il padre.
Viene adottato il regime dell'affidamento condiviso con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ex art. 337- ter c.c.
. Le decisioni di maggiore interesse (scuola, salute, orientamento educativo e religioso) saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori.
2. Educazione, istruzione e impegni scolastici - figlio IO
IO frequenterà, nell'anno scolastico 2025/2026, il quarto anno dell'Istituto Alberghiero "Agostinelli" di Ceglie Messapica (BR).
Il minore ha conseguito una media scolastica pari a 7.73 e nell'anno 2024/2025.
Entrambi i genitori collaborano attivamente nella scelta del percorso formativo, nel dialogo con i docenti e negli incontri scolastici.
. Il padre segue quotidianamente l'attività scolastica del figlio, comprese le esigenze legate ai trasporti, ai pasti, alle relazioni con la scuola.
3. Attività sportive ed extracurriculari - figlio
IO • IO pratica arti marziali a livello agonistico e fa parte del Team Kurama scuola Aretè di Ostuni, nella disciplina del
Brazilian Jiu-Jitsu.
Partecipa a gare di campionato nazionale, con ottimi risultati.
°
0 Entrambi i genitori sostengono con entusiasmo e collaborazione le attività sportive.
4. Permanenza presso il genitore non convivente - figlio IO
IO ha un rapporto affettivo sereno e libero con entrambi i genitori.
Sebbene la sua residenza sia con il padre, il figlio frequenta liberamente la casa materna, ove trascorre più giorni consecutivi quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi.
I genitori non impongono vincoli rigidi di calendario, ritenendo
·
che la flessibilità e il rispetto delle esigenze del minore siano più consoni alla sua età e maturità.
5. Lavoro estivo del minore - figlio IO
IO, su sua richiesta e per sua iniziativa, è stato iscritto
.
presso l'Ufficio Territoriale del Lavoro, ed è stato assunto per l'estate 2025 con contratto di tirocinio extracurriculare (art. 7 legge regionale 10 novembre 2023 nr.26) (allego copia del contratto) come barista, presso lo stabilimento "La Dolce Vita" (Marina di Ostuni).
Il padre ha accompagnato e supportato il percorso del figlio,
•
anche nella gestione dell'autonomia economica parziale, finalizzata al sostegno dei propri piccoli bisogni (svago, assicurazione della moto 125 cc, ecc.).
6. Spese ordinarie e straordinarie - figlio IO
• Il padre provvede integralmente al mantenimento ordinario del minore IO.
. I coniugi hanno concordato che tutte le spese riguardanti IO, sia ordinarie che straordinarie (per esempio moto nuova €. 6.000 + €.
1.000 di assicurazione, spese palestra compresi viaggi, iscrizioni gare etc..) siano completamente a carico del padre, mentre tutto ciò che riguarda il mantenimento di AR sia a carico della madre. Il signor LD, però, nonostante queste decisioni invia e si è impegnato ad inviare per il seguito la somma di €. 400,00 mensili a AR per contribuire al suo mantenimento in una città non certo a basso costo come può essere Padova.
7. Modalità di comunicazione tra i genitori - figlio
IO
e. I genitori mantengono un rapporto civile e collaborativo, si consultano per ogni decisione importante relativa alla vita del figlio e si informano reciprocamente sugli sviluppi rilevanti.
. I canali di comunicazione ordinari sono telefono, messaggistica istantanea e posta elettronica.
· Le decisioni straordinarie o urgenti vengono assunte di comune accordo, anche per via telefonica o scritta.
8. Ordinario svolgimento della giornata del figlio
IO
• Durante l'anno scolastico, IO frequenta regolarmente l'Istituto Alberghiero dal lunedì al venerdì. Lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 15:30, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
• Pranza presso la propria abitazione con il padre, tranne lunedì e mercoledì che pranza a scuola, con il quale condivide anche le ore pomeridiane dedicate allo studio, al riposo e alle attività sportive.
• La sera si dedica a momenti di svago (TV, videogiochi, amici) compatibilmente con gli orari di allenamento. Il fine settimana è talvolta dedicato a competizioni sportive o ad attività ricreative organizzate in famiglia.
IO è libero di decidere, in qualunque giorno, di recarsi a casa della madre, anche per più giorni consecutivi. La gestione del tempo avviene in piena autonomia, con rispetto reciproco e comunicazione tra i genitori.
9. Rapporto con la figlia AR
. La figlia AR, maggiorenne ma non autosufficiente, è iscritta al corso di Biologia presso l'Università Statale di Padova.
Vive stabilmente a Padova, in Piazzale della Stazione n. 7.
. Entrambi i genitori concordano nel contribuire in parti eguali (euro 400,00 ciascuno al mese) per le spese di affitto, vitto e supporto allo studio.
10. Osservazioni finali
• I genitori dichiarano di aver sempre condiviso le scelte fondamentali nella crescita dei figli, mantenendo una linea educativa comune, fondata su valori di rispetto, responsabilità e fiducia.
• Entrambi manifestano piena disponibilità alla collaborazione futura, consapevoli che il benessere dei figli - pur nella cessazione del rapporto coniugale - resta interesse primario e superiore.
11. Clausola di revisione
• Le parti si impegnano ad aggiornare, in forma concordata, le previsioni del presente piano qualora intervengano mutamenti significativi nelle condizioni di vita, salute, studio, lavoro o domicilio del minore, o comunque su richiesta motivata di una delle parti.
• In caso di disaccordo, la revisione sarà rimessa al Giudice competente.
A . Taviano, 12 luglio 2025
LD NI
ZO NA ON
FI AL LD IO
PM Avv. NI Pasca
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2739/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili"
Tra Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_1 (CF.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasca NI
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data
17.07.2025, hanno premesso di aver contratto matrimonio il 30.09.1995 a Ornago-MB (Atto N. 8 parte 2 serie A - anno 1995 - Comune di Ornago - MB) e da cui sono nati Per_1 (1998), Per_2
(2005) e Per 3 (2008)
Con Sent. 866/2013 n. R.G. 1663/2010 del Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, in data 05.06.2013 è stata dichiarata la separazione consensuale dei suddetti coniugi.
Considerato che i coniugi, presenti all'udienza del 13.11.2025 dinanzi al Giudice relatore designato dott.ssa Roberta Marra, hanno affermato che al momento della separazione risalente al
2013 non vi è stato alcun riavvicinamento ed hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo, pattuite e sottoscritte dagli stessi. LL'udienza scritta del 13.11.2025, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 25.07.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione del matrimonio contratto da in dataParte_1 e CP_1
30.09.1995 a Ornago-MB (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio Atto N. 8 parte 2 serie A anno 1995 del Comune di Ornago-MB) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Funzionaria Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi 2) Dal matrimonio sono nati tre figli:
- Rebecca, nata nel 1998, attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
AR, nata nel 2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, iscritta all'Università degli Studi di Padova, ove risiede stabilmente;
- IO, nato nel 2008, minorenne, convivente con il padre presso la sua residenza in Ostuni;
3) Con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 29 aprile 2013
(R.G. n. 1663/2010), passata in giudicato, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
4) Le parti intendono ora sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, ai sensi della Legge n. 898/1970, dichiarando cessata la comunione di vita e concordando condizioni definitive di regolazione dei rapporti personali, patrimoniali e genitoriali;
TUTTO CIÒ PREMESSO
i coniugi, con il presente atto, formulano congiuntamente ricorso per ottenere lo scioglimento del matrimonio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, sulla base delle seguenti:
CONDIZIONI CONCORDATE
1. Scioglimento del vincolo matrimoniale
Le parti chiedono che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio del 30/09/1995 contratto presso il Comune di Ornago
(MB).
2. Regime patrimoniale I coniugi dichiarano che, a far data dalla sentenza di separazione, non hanno mai più convissuto insieme, rimanendo inalterata nel tempo la loro separazione. I coniugi dichiarano anche di avere già sciolto la comunione legale dei beni. Non esistono beni comuni da dividere. Le parti si danno reciproco atto di nulla avere a pretendere a qualsiasi titolo patrimoniale o personale.
3. Assegno divorzile
Entrambe le parti sono autosufficienti economicamente e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile o altra provvidenza economica periodica o straordinaria.
4. IA LD AR (2005)
AR è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. I genitori si impegnano a contribuire ciascuno con euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento, versati direttamente sul conto corrente intestato alla figlia.
Le spese straordinarie universitarie, didattiche, mediche non coperte da SSN, e ogni altra necessaria alla formazione e salute sono a carico esclusivo della madre.
5. FI LD IO (2008)
Il figlio IO è minorenne e vive con il padre. Le parti concordano che:
la residenza abituale del minore resta presso il padre;
viene adottato il regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter C.C., con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
. le decisioni di maggiore interesse (salute, educazione, istruzione) saranno adottate d'intesa tra i genitori;
• il padre, con cui il figlio convive stabilmente, provvede integralmente al suo mantenimento, rinunciando a qualunque richiesta nei confronti della madre.
. Le spese straordinarie universitarie, didattiche, mediche non coperte da SSN, e ogni altra necessaria alla formazione e salute sono a carico esclusivo del padre.
6. Rapporti personali
Le parti dichiarano di non avanzare richieste in merito all'uso della casa familiare, né su eventuali arredi o beni mobili, avendo già provveduto alla regolazione delle rispettive posizioni.
7. Rinunce
Le parti rinunciano reciprocamente a ogni pretesa, azione o diritto derivante dal pregresso vincolo coniugale, con effetto definitivo.
ISTANZA
Tutto ciò premesso, i coniugi chiedono che l'Ill.mo Tribunale di
Brindisi, previa fissazione di apposita udienza ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c., voglia:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i ricorrenti in data 30/09/1995;
2. Omologare le condizioni concordate tra le parti come sopra specificato, con particolare riferimento al mantenimento della figlia AR e del figlio minorenne IO, per come meglio risulta dal seguente Piano Genitoriale;
3. Disporre ogni provvedimento di legge conseguente e compatibile.
DOCUMENTI ALLEGATI
1. Copia conforme della sentenza di separazione consensuale n.
866.2013 del Tribunale di Brindisi con attestazione di passaggio in giudicato;
2. Certificato di matrimonio (estratto per riassunto);
3. Copie dei documenti di identità delle parti;
4. Certificati anagrafici e di stato di famiglia dei coniugi;
5. Certificato Cumulativo LD;
6. Certificato Cumulativo NA;
7-12. Dichiarazione dei Redditi degli ultimi 3 anni dei coniugi;
13. Piano Genitoriale;
14 Contratto NI DI IO.
Taviano, 12 luglio 2025.
LL DI NI
Завезния VE ON
Avv. NI Pasca TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Famiglia
LLegato al ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile (ai sensi dell'art. 473-bis.51 CPC)
PIANO GENITORIALE CONDIVISO
(ai sensi dell'art. 473-bis. 12 CPC)
Ricorrenti:
Sig. LD NI, nato a [...] il
•
16/08/1968, residente in [...], Contrada Padolecchia;
Sig.ra NA ON, nata a [...] il
•
18/11/1969, residente in [...], Contrada Concezione;
Figli nati dal matrimonio:
• Rebecca, nata il [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente); AR, nata il [...] (maggiorenne, non autosufficiente);
IO, nato il [...] (minorenne).
•
1. Residenza e affidamento - figlio IO
Il figlio IO, minorenne, vive stabilmente con il padre presso l'abitazione sita in Ostuni, Contrada Padolecchia. I genitori concordano che la residenza anagrafica e abituale del e minore resta presso il padre.
Viene adottato il regime dell'affidamento condiviso con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ex art. 337- ter c.c.
. Le decisioni di maggiore interesse (scuola, salute, orientamento educativo e religioso) saranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori.
2. Educazione, istruzione e impegni scolastici - figlio IO
IO frequenterà, nell'anno scolastico 2025/2026, il quarto anno dell'Istituto Alberghiero "Agostinelli" di Ceglie Messapica (BR).
Il minore ha conseguito una media scolastica pari a 7.73 e nell'anno 2024/2025.
Entrambi i genitori collaborano attivamente nella scelta del percorso formativo, nel dialogo con i docenti e negli incontri scolastici.
. Il padre segue quotidianamente l'attività scolastica del figlio, comprese le esigenze legate ai trasporti, ai pasti, alle relazioni con la scuola.
3. Attività sportive ed extracurriculari - figlio
IO • IO pratica arti marziali a livello agonistico e fa parte del Team Kurama scuola Aretè di Ostuni, nella disciplina del
Brazilian Jiu-Jitsu.
Partecipa a gare di campionato nazionale, con ottimi risultati.
°
0 Entrambi i genitori sostengono con entusiasmo e collaborazione le attività sportive.
4. Permanenza presso il genitore non convivente - figlio IO
IO ha un rapporto affettivo sereno e libero con entrambi i genitori.
Sebbene la sua residenza sia con il padre, il figlio frequenta liberamente la casa materna, ove trascorre più giorni consecutivi quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi.
I genitori non impongono vincoli rigidi di calendario, ritenendo
·
che la flessibilità e il rispetto delle esigenze del minore siano più consoni alla sua età e maturità.
5. Lavoro estivo del minore - figlio IO
IO, su sua richiesta e per sua iniziativa, è stato iscritto
.
presso l'Ufficio Territoriale del Lavoro, ed è stato assunto per l'estate 2025 con contratto di tirocinio extracurriculare (art. 7 legge regionale 10 novembre 2023 nr.26) (allego copia del contratto) come barista, presso lo stabilimento "La Dolce Vita" (Marina di Ostuni).
Il padre ha accompagnato e supportato il percorso del figlio,
•
anche nella gestione dell'autonomia economica parziale, finalizzata al sostegno dei propri piccoli bisogni (svago, assicurazione della moto 125 cc, ecc.).
6. Spese ordinarie e straordinarie - figlio IO
• Il padre provvede integralmente al mantenimento ordinario del minore IO.
. I coniugi hanno concordato che tutte le spese riguardanti IO, sia ordinarie che straordinarie (per esempio moto nuova €. 6.000 + €.
1.000 di assicurazione, spese palestra compresi viaggi, iscrizioni gare etc..) siano completamente a carico del padre, mentre tutto ciò che riguarda il mantenimento di AR sia a carico della madre. Il signor LD, però, nonostante queste decisioni invia e si è impegnato ad inviare per il seguito la somma di €. 400,00 mensili a AR per contribuire al suo mantenimento in una città non certo a basso costo come può essere Padova.
7. Modalità di comunicazione tra i genitori - figlio
IO
e. I genitori mantengono un rapporto civile e collaborativo, si consultano per ogni decisione importante relativa alla vita del figlio e si informano reciprocamente sugli sviluppi rilevanti.
. I canali di comunicazione ordinari sono telefono, messaggistica istantanea e posta elettronica.
· Le decisioni straordinarie o urgenti vengono assunte di comune accordo, anche per via telefonica o scritta.
8. Ordinario svolgimento della giornata del figlio
IO
• Durante l'anno scolastico, IO frequenta regolarmente l'Istituto Alberghiero dal lunedì al venerdì. Lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 15:30, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
• Pranza presso la propria abitazione con il padre, tranne lunedì e mercoledì che pranza a scuola, con il quale condivide anche le ore pomeridiane dedicate allo studio, al riposo e alle attività sportive.
• La sera si dedica a momenti di svago (TV, videogiochi, amici) compatibilmente con gli orari di allenamento. Il fine settimana è talvolta dedicato a competizioni sportive o ad attività ricreative organizzate in famiglia.
IO è libero di decidere, in qualunque giorno, di recarsi a casa della madre, anche per più giorni consecutivi. La gestione del tempo avviene in piena autonomia, con rispetto reciproco e comunicazione tra i genitori.
9. Rapporto con la figlia AR
. La figlia AR, maggiorenne ma non autosufficiente, è iscritta al corso di Biologia presso l'Università Statale di Padova.
Vive stabilmente a Padova, in Piazzale della Stazione n. 7.
. Entrambi i genitori concordano nel contribuire in parti eguali (euro 400,00 ciascuno al mese) per le spese di affitto, vitto e supporto allo studio.
10. Osservazioni finali
• I genitori dichiarano di aver sempre condiviso le scelte fondamentali nella crescita dei figli, mantenendo una linea educativa comune, fondata su valori di rispetto, responsabilità e fiducia.
• Entrambi manifestano piena disponibilità alla collaborazione futura, consapevoli che il benessere dei figli - pur nella cessazione del rapporto coniugale - resta interesse primario e superiore.
11. Clausola di revisione
• Le parti si impegnano ad aggiornare, in forma concordata, le previsioni del presente piano qualora intervengano mutamenti significativi nelle condizioni di vita, salute, studio, lavoro o domicilio del minore, o comunque su richiesta motivata di una delle parti.
• In caso di disaccordo, la revisione sarà rimessa al Giudice competente.
A . Taviano, 12 luglio 2025
LD NI
ZO NA ON
FI AL LD IO
PM Avv. NI Pasca