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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1289 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , rappresentate e difese, anche disgiuntamente ed in virtù
[...] Parte_5 di procure depositate in atti, dall'avv. Marco Petrocelli, dall'avv. Fabio Ponis e dall'avv. Alessandro Petrocelli e domiciliate presso lo studio dell'avv. Marco Petrocelli in Roma via Cassiodoro n. 6 Appellanti
E
in persona del procuratore speciale dott. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Marco Marazza e dall'avv. Domenico De Feo e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via delle Tre Madonne n. 8 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10260/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 20/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(quest'ultima con separato ricorso poi riunito), tutte dipendenti
[...] Controparte_1 addette al settore Caring, premesso che, con accordo del 27/03/2013,
[...] CP_1
ed i sindacati , e avevano convenuto nel
[...] CP_3 CP_4 CP_5 paragrafo 4 “Orario di lavoro” che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di
[...] avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui CP_6 sistemi informatici aziendali”, e dedotto che per effetto di tale clausola l'orario di lavoro era aumentato non meno di 12 minuti al giorno, hanno agito in giudizio contro
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “A) ritenuta la nullità, inefficacia e CP_1 inapplicabilità al ricorrente della clausola sull'orario dell'accordo 27.3.2013 sui
[...]
accertare e dichiarare che forma parte integrante dell'orario di lavoro quello CP_6 che intercorre dalla timbratura in entrata alla timbratura in uscita, registrata mediante la strisciata al tornello marcatempo posto all'ingresso dell'edificio al quale la ricorrente è addetta;
B) condannare pertanto la al pagamento, per il Controparte_1 superamento dell'orario ordinario, anche a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari ad un'ora di straordinario alla settimana, per il periodo 27.3.2013 – 9.3.2020, nella misura di € 4.507,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre agli ulteriori importi che matureranno sino alla data del ripristino dell'orario contrattuale. Con vittoria di spese ed onorari” (ricorso ); “A) ritenuta la nullità, Parte_5 inefficacia e inapplicabilità al ricorrente della clausola sull'orario dell'accordo 27.3.2013 sui accertare e dichiarare che forma parte integrante dell'orario di Controparte_6 lavoro quello che intercorre dalla timbratura in entrata alla timbratura in uscita, registrata mediante la strisciata al tornello marcatempo posto all'ingresso dell'edificio al quale le ricorrenti sono addette;
B) condannare pertanto la al Controparte_1 pagamento, per il superamento dell'orario ordinario, anche a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari ad un'ora di straordinario alla settimana, per il periodo 27.3.2013 – 29.11.2022, detratto il periodo in cui le lavoratrici hanno operato in regime di smart working, pari ai seguenti importi: - € 5.586,46; - Parte_1 Parte_2
€ 5.260,52; € 6.333,09; - € 6.056,42, oltre
[...] Parte_3 Parte_4 interessi e rivalutazione monetaria ed oltre agli ulteriori importi che matureranno sino alla data del ripristino dell'orario contrattuale. Con vittoria di spese ed onorari” (ricorso e . Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“rigetta le domande delle ricorrenti;
dichiara compensate le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice, richiamata la normativa vigente in materia di orario di lavoro ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria, e premessa la necessità di accertare nel caso concreto la natura eterodirezionata delle attività prodromiche descritte dalle ricorrenti, ha ritenuto carenti i ricorsi sotto il profilo delle
“specifiche deduzioni volte a delineare le modalità e la durata delle varie attività asseritamente svolte dal momento dell'inserimento del badge all'entrata a quello di registrazione sulla postazione, deduzioni indispensabili per l'accertamento richiesto, nonché per la verifica del tempo necessario per la loro attuazione”, rilevando in particolare che: a) quanto al tempo occorrente per percorrere il tragitto dall'entrata alla postazione, “non risulta svolta alcuna deduzione in ordine alla sottoposizione delle lavoratrici alla direzione e controllo del datore di lavoro durante il percorso;
al riguardo può ritenersi sussistente la sola condizione della presenza fisica sul luogo di lavoro, ma
2 non si rinvengono dati indicativi del fatto che durante tale tempo le lavoratrici siano a disposizione del datore di lavoro”; b) quanto alla durata temporale dello spostamento, vi è altresì genericità delle deduzioni, poiché non viene quantificata la durata, laddove le ricorrenti si sono limitate ad affermare che l'entrata dello stabilimento è “alquanto distante” dall'edificio dov'è situata la postazione di lavoro, senza specificare la distanza effettiva, ed a fornire un'indicazione di 12 minuti che peraltro comprende anche altre attività; c) anche “la descrizione delle altre attività (recupero delle cuffie per la ricezione delle telefonate, individuazione della postazione, avvio del terminale e inserimento della password), se pure significativa al fine della loro qualificabilità come prodromiche allo svolgimento della prestazione lavorativa, appare comunque connotata da profili di genericità”, non essendo chiaro, a fronte di contestazioni della controparte, ove le cuffie siano effettivamente riposte;
d) “neppure sono stati indicati i tempi necessari all'individuazione della postazione (anche qualora si volesse considerare pacifica l'affermazione secondo cui le ricorrenti non abbiano sempre avuto una postazione personale, dato comunque contestato dalla società), all'avvio del terminale e all'inserimento della password, sicché, anche in tal caso, le deduzioni svolte nei ricorsi si prospettano generiche”; e) “le lacune deduttive evidenziate si riflettono ovviamente anche sull'indicazione della durata complessiva di 12 minuti quale “tempo minimo” per lo svolgimento di tutte le attività menzionate, che non risulta ancorata a dati oggettivi e circostanze specificamente dedotte: le ricorrenti non hanno precisato il tempo occorrente per ciascuna delle azioni né spiegato con quali criteri abbiano determinato in 12 minuti il tempo totale per compierle”.
1.3 Ritenuta, pertanto, inammissibile la richiesta di procedere con l'interrogatorio formale e con la prova per testimoni, il Tribunale ha affermato che “l'arco temporale intercorrente tra il momento di ingresso e quello di registrazione non può essere considerato come tempo di lavoro;
conseguentemente - ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida” - le domande delle ricorrenti devono essere rigettate”.
2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello Parte_1
, , e , lamentando Parte_2 Parte_6 Parte_4 Parte_5
l'erroneità della gravata sentenza per aver il primo giudice: i) omesso di considerare che le attività per le quali è causa sono sempre state ricomprese nell'orario di lavoro contrattuale;
ii) errato nell'applicare la nozione legale di orario di lavoro;
iii) errato nel ritenere generici i capitoli di prova concernenti le attività svolte dall'ingresso in azienda all'inizio dell'orario retribuito;
iv) errato nell'escludere la eterodirezione, pur avendo accertato che le attività oggetto di causa erano propedeutiche alla prestazione e dovevano essere svolte nei locali aziendali;
v) omesso di indagare sulla nullità della clausola contrattuale concernente l'orario di lavoro degli addetti al;
vi) errato CP_6 nel desumere dalla pretesa incertezza sui tempi il rigetto della domanda, atteso che, trattandosi di uno stabile ampliamento dell'orario, a fronte della difficoltà di una precisa quantificazione, ben avrebbe potuto ricorrere ad una valutazione equitativa.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3 3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Si illustrano di seguito i motivi di appello, da trattare congiuntamente stante la loro stretta e reciproca connessione, in quanto tutti attinenti alla validità e applicabilità dell'accordo del 27/03/2013. 4.1. Con il primo motivo di gravame, le parti appellanti lamentano un omesso esame della situazione anteriore al 2013, sostenendo, in sintesi, che: i) il Tribunale ha omesso di considerare che sino al luglio 2013 tutte le operazioni oggetto del giudizio erano incluse nell'orario di lavoro e retribuite, e che dopo il luglio 2013 tali modalità di registrazione degli orari sono state mantenute per tutti gli impiegati che operano nelle stesse sedi aziendali, ma in Divisioni diverse dal , circostanze non contestate e CP_6 determinanti ai fini della decisione;
ii) per lunghi anni, e sino al luglio 2013, è stato considerato orario di lavoro, e debitamente retribuito, tutto il tempo compreso tra le due strisciate del badge, all'ingresso ed all'uscita dalla sede di lavoro: in tale lasso di tempo, che complessivamente doveva essere di 7 ore e 38, era pacificamente compreso il tempo occorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro, quello per recuperare gli strumenti di lavoro, e quello per avviare il computer e caricare i programmi, così come il tempo occorrente per spegnere il computer, riporre le cuffie telefoniche, e raggiungere l'uscita dallo stabilimento;
iii) dopo il luglio 2013, pacificamente nulla è mutato nelle concrete modalità della prestazione, all'inizio e al termine del turno, salvo che l'orario di 7 ore e 38 minuti decorre dall'inserimento nel programma della password individuale, e termina con la chiusura del programma, con evidente allungamento dell'orario di fatto osservato;
iv) la precedente inclusione di determinate attività nell'orario contrattuale lascia almeno presumere che siano attività di lavoro retribuibili, salva ovviamente la prova del contrario, che però in questo caso non è stata neppure offerta: si consideri che, nelle more della causa, come risulta dal comunicato aziendale del 07/08/2023, è stata “in via sperimentale” reintrodotta la misurazione dell'orario mediante la timbratura ai tornelli, riconducendo quindi nuovamente tutte le attività controverse all'orario di lavoro retribuito.
4.2. Il secondo motivo di gravame censura l'impugnata sentenza per violazione della normativa in materia di orario di lavoro, e sostiene che: i) il Tribunale ha violato e falsamente applicato la disciplina legale in materia di orario di lavoro perché non ha verificato se il tempo per il quale è causa potesse qualificarsi come periodo di riposo, se le attività svolte in tali periodi fossero preparatorie e prodromiche alla prestazione propriamente detta, anche se lo ha ritenuto implicito, ed ha ritenuto che la disciplina legale fosse liberamente derogabile dalla contrattazione collettiva;
ii) invero, nel nostro ordinamento, l'orario di lavoro è definito parallelamente al periodo di riposo, nel senso che quel che non rientra nell'uno è necessariamente l'altro: la Corte di Giustizia ha affermato che l'art. 2 della Direttiva 2003/88 definisce il periodo di riposo come qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
iii) anche qualora si escludesse che le attività per cui è causa sono comprese nell'orario di lavoro, è ancora necessario verificare se esse possano qualificarsi come periodo di riposo, tuttavia nei corridoi degli stabilimenti di produzione, nelle scale e negli ascensori non vi è alcuna possibilità per i lavoratori di dedicarsi ad attività personali, attinenti ai propri individuali interessi extralavorativi;
iv) la disciplina comunitaria dell'orario di lavoro è inderogabile da parte delle legislazioni nazionali, pertanto è escluso che la
4 contrattazione collettiva possa sottrarre dall'orario di lavoro segmenti di attività, che in base alla disciplina comunitaria vi sono invece inclusi e che, come nel caso di specie, sono sempre stati inclusi nell'orario e retribuiti;
v) non basta certo l'accordo sindacale del 27/03/2013 a giustificare la pretesa di di non retribuire il segmento CP_1 iniziale e quello finale della prestazione, senza che sia stato addotto e provato un qualche mutamento sostanziale nelle modalità della prestazione, tale da trasformare quel che da sempre era orario di lavoro in periodo di riposo;
vi) l'orario di lavoro, come definito dall'art. 1, comma 2°, d.lgs. n. 66/2003, comprende non solo il tempo in cui egli è applicato alle mansioni sue proprie, ma anche quello impiegato nell'espletamento di incombenze preliminari alla prestazione propriamente detta, tutte le volte che tali attività preliminari siano indispensabili, e che le loro modalità e tempi siano dettati dall'imprenditore, o siano comunque necessitate dalle sue scelte organizzative.
4.3. Con il terzo motivo di impugnazione le parti appellanti lamentano la mancata ammissione dei mezzi istruttori, motivata dal primo giudice sul rilievo della genericità delle deduzioni, sostenendo che, diversamente, le operazioni da svolgere, dopo l'ingresso in azienda e prima dell'avvio della registrazione dell'orario ufficiale, erano tutte analiticamente e niente affatto genericamente descritte, nei capitoli 7 e 9 del ricorso, ed in parte risultavano anche documentalmente.
4.4. Il quarto motivo di appello censura la gravata sentenza sul tema della sussistenza della eterodirezione, sostenendo, in sintesi, che: i) il primo giudice ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento della clausola contrattuale: tale domanda ha una sua autonoma valenza per le lavoratrici del , perché, a CP_6 prescindere dalla remunerazione delle prestazioni rese in passato oltre l'orario contrattale di 7 ore e 38 minuti, l'accertamento della nullità della clausola implica che, almeno per il futuro, essa non sia più applicata in danno degli addetti al;
ii) la CP_6 clausola non esclude che, prima e dopo la registrazione possano esservi attività, prodromiche, necessitate ed corrispondenti a direttive datoriali, ma stabilisce che comunque le stesse non sono computate nell'orario contrattuale e non sono retribuite: la nullità della clausola, per il suo contrasto con l'art. 2099 c.c. e 36 Cost., che impone di parametrare la retribuzione alla quantità del lavoro, è evidente;
iii) se invece si ritiene che la norma definisca l'orario di lavoro, come l'intervallo intercorrente tra la timbratura iniziale e quella finale apposta sul luogo di lavoro, la clausola è affetta da nullità, per il suo contrasto con la disposizione recata dall'art. 1 d.lgs. n. 66/2003; iv) il Tribunale ha del tutto omesso di indagare sulla dedotta nullità della disciplina dell'orario introdotta dagli accordi sindacali, ed ha altresì omesso di pronunciarsi sull'eccezione avversaria, secondo la quale tale declaratoria non era ammissibile ex art. 1419 c.c.
4.5. Con il sesto motivo di gravame le parti appellanti ribadiscono il proprio diritto alla retribuzione per l'orario lavorato, sostenendo che: i) il primo giudice, affermando che le attività per le quali è causa erano necessarie per rendere la prestazione, e che dovevano necessariamente svolgersi in sede, ha di fatto anche accertato che le appellanti, per ogni giorno di lavoro, hanno effettuato delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale;
ii) una volta accertato che l'orario di lavoro ordinario è stato necessariamente e sistematicamente allungato, il Tribunale non poteva esimersi dall'adeguare la retribuzione all'aumento dell'orario di lavoro, e/o comunque dall'affermare il diritto delle appellanti alla retribuzione per tale tempo;
iii) difatti, l'art. 36 della Costituzione infatti impone, con norma inderogabile, che la retribuzione sia
5 adeguata alla quantità del lavoro, il che implica che ad un aumento del tempo di lavoro deve necessariamente corrispondere un aumento della retribuzione, l'art. 2099 c.c. stabilisce che la retribuzione è commisurata al tempo di lavoro, e l'art. 2108 c.c. che ogni prolungamento dell'orario normale deve essere distintamente compensato, con una maggiorazione;
iv) il Tribunale, avendo accertato l'esistenza di prestazioni aggiuntive non retribuite, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c. 5. I motivi di appello, che, come accennato, verranno ora trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento nei seguenti termini.
5.1. Deve innanzitutto affermarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la nullità dell'accordo del 27/04/2013 e la qualificabilità come prestazione di lavoro dell'attività delle parti appellanti anteriore o successiva alle procedure di log-in e log- off, nei termini dedotti nel ricorso di primo grado.
5.2. Intende, infatti, il Collegio ribadire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie sul punto sovrapponibili (CdA Roma n. 10 del 10/4/2020, n. 4897 del 20/12/2022, n. 4162 del 28/11/2024, n. 4258 del 4/12/2024, n. 4525/2024).
5.3. Va premesso che la presente causa si inserisce nell'ambito di un vasto contenzioso che ha interessato l'accordo sindacale del 27/03/2013, che aveva previsto, tra l'altro, una diversa modalità di individuazione rispetto al passato dell'inizio della prestazione lavorativa del personale assegnato al servizio cd. , vale a dire non più dal Parte_7 momento dell'ingresso nella sede aziendale, ma dal momento di accesso alla postazione lavorativa e, segnatamente, dal momento del cd. log-in con il sistema informatico aziendale, effettuato dal dipendente presso la propria postazione di lavoro.
5.4. Non è contestato in atti che le lavoratrici appellanti, prima del luglio 2013, registrassero l'orario di entrata e di uscita ai tornelli posti all'ingresso dello stabilimento aziendale, mediante il badge personale in dotazione e che, dopo la predetta data, abbiano continuato a registrare l'orario di ingresso e di uscita con il badge, pur se l'attestazione dell'effettivo inizio e fine della prestazione avviene sulla base della registrazione on line e della relativa procedura di log-off, effettuata sulla propria postazione di lavoro.
5.5. Con verbale di accordo del 27/03/2013, sottoscritto dalle OO.SS. , CP_7 Cont
e unitamente al coordinamento delle e dalla , CP_8 CP_9 CP_1 era stato infatti previsto, nell'ambito della riorganizzazione delle divisioni
[...]
(presso cui prestavano servizio gli appellanti), che: “Al fine di consentire il CP_6 migliore allineamento della presenza con i flussi di traffico, le parti concordano che saranno utilizzati gli istituti per la gestione della flessibilità della prestazione lavorativa come di seguito individuati: l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
5.5.1. Il predetto accordo sindacale aveva, quindi, previsto una diversa modalità di individuazione, rispetto al passato, dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa del personale assegnato al servizio in questione, vale a dire non più dal momento dell'ingresso nella sede aziendale o dalla uscita dalla stessa, ma dal momento di accesso alla postazione lavorativa e segnatamente dal momento del cd. log-in con il sistema informatico aziendale, effettuato dal dipendente presso la propria postazione
6 di lavoro e, con riferimento al termine della prestazione, dal completamento delle operazioni di log-off.
5.6. Orbene, deduce sostanzialmente il gravame che anche il tempo trascorso all'interno della sede lavorativa, ed impiegato per raggiungere la propria specifica postazione di lavoro, per accedere al sistema informatico aziendale e per effettuare il percorso inverso debba essere qualificato come tempo di lavoro, con conseguente invalidità in parte qua dell'accordo sindacale in esame.
5.7. Tale prospettazione, vale a dire della computabilità di tutto il tempo trascorso all'interno della sede lavorativa come orario di lavoro, ha trovato di recente pieno riscontro in una serie di sentenze emesse dalla Suprema Corte proprio in ordine all'accordo sindacale oggetto del presente giudizio.
5.7.1. In tali arresti, che costituiscono ormai un orientamento del giudice di legittimità che deve essere considerato come consolidato, si è precisato che costituisce interpretazione corrente della normativa sull'orario di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88, quello secondo il quale il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
5.7.2. In tal senso è orientata la giurisprudenza costante della Suprema Corte, con posizione di recente ribadita proprio in relazione a vertenze promosse ai fini della computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, che rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27008/2023).
5.7.3. La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27799/2017; Cass. n. 12935/2018). In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (Cass. n. 13466/2017) il principio secondo cui
“ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
5.8. Nel caso in esame, come dedotto nel ricorso di primo grado senza specifica contestazione da parte della resistente, le lavoratrici appellanti, addette al CP_11 settore Caring e che svolgono mansioni di tecniche on line per la clientela Business nella sede in via Oriolo Romano, dopo la registrazione, mediante inserimento CP_1 del badge, ai tornelli siti all'ingresso dello stabilimento aziendale al piano terra, dovevano accedere alla sala nei piani superiori (circostanza non contestata) alla quale erano assegnate, recuperare la cuffia individuale per lo svolgimento del lavoro, presso appositi armadietti (o, come dedotto da , in un cassetto della scrivania della CP_1 postazione), raggiungere la postazione individuale (o reperire una postazione libera),
7 avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo l'effettuazione al terminale della procedura di log-off, erano tenute a riporre la cuffia ed a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge.
5.8.1. Vi è, quindi, un tempo di permanenza delle lavoratrici all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27/3/2013 ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche all'attività lavorativa in senso stretto svolta dalle appellanti, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, che per le operazioni connesse al recupero della strumentazione di lavoro, che deve essere conservata presso i locali aziendali, che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
5.9. Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato all'attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione, mentre, quanto alla sussistenza della eterodirezione, “la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico” (Cass. n. 13465/2017, cit.).
5.9.1. Anche in epoca recente - ed in un caso analogo - la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14843 del 28/05/2024) ha affermato che “Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico”, così confermando la sentenza della Corte di appello di Milano n. 782/2022 che, pronunciando sull'impugnativa proposta da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 2653/2021 che aveva accolto la domanda avanzata da lavoratrici addette al servizio , “aveva considerato eterodirette ed obbligatorie CP_6
l'effettuazione del tragitto dall'ingresso alla postazione informatica e ogni altra attività preliminare ai fini del "log in" e del "log out", poiché frutto delle decisioni del datore di lavoro riguardanti la struttura della propria sede, la collocazione della postazione di lavoro ed il percorso per raggiungerla, l'assegnazione di mansioni eseguibili solo tramite postazione telematica, la scelta del tipo di computer, la determinazione della procedura di sua accensione, l'orario esatto di inizio turno dinanzi alla postazione già inizializzata ed avviata all'uso”.
5.10. Non può del resto non rilevarsi come sia pacifico che fino al luglio 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione fosse considerato tempo di lavoro e fosse sempre stato retribuito in quanto incluso nell'orario di lavoro, che iniziava e terminava
8 mediante l'inserimento del badge rispettivamente all'entrata o all'uscita dai tornelli posti all'ingresso dello stabilimento aziendale. 6. Ne deriva, pertanto, la nullità parziale ex art. 1419 comma 2 c.c. del paragrafo 4 dell'Accordo collettivo del 27/03/2013 limitatamente alla clausola che esclude, ai fini retributivi e contributivi, il periodo di lavoro in cui gli appellanti sono stati a disposizione del datore di lavoro, per violazione dell'art. 1 comma 2 lett. a) d.lgs 2003 n. 66, quale disposizione inderogabile in peius trattandosi di prescrizioni minime derivanti dai vincoli comunitari.
6.1. Non può a tale proposito essere condiviso quanto prospettato dalla società appellante in ordine alla inscindibilità della clausola contestata con quelle ulteriori pattuite in sede di accordo sindacale, in quanto facenti parte di un complesso contesto di pattuizioni tra loro collegate ed interdipendenti.
6.2. Invero, essa non risulta minimamente fornita di elementi di prova, atteso che l'appellata non ha offerto alcun concreto elemento che induca a ritenere che senza detta clausola non avrebbe sottoscritto tale pattuizione, né una simile condizione o previsione risultava specificata nell'accordo sindacale.
6.3. L'appellata si limita infatti a dedurre come significativa la presenza in ciascuno degli accordi sottoscritti in data 27/3/2013 di una specifica clausola di inscindibilità secondo cui “il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data”, il che varrebbe, anche, a dimostrare la inscindibilità della clausola in questione.
6.3.1. In senso contrario si osserva, innanzitutto, che l'effettivo carattere inscindibile di una clausola contrattuale non può essere dedotto dalla riproduzione di una singola previsione.
6.3.2. Inoltre, e in ogni caso, il carattere di inscindibilità della clausola sull'orario di lavoro non potrebbe essere desunto dalla previsione sopra indicata, che si riferisce alla connessione tra i diversi “accordi sottoscritti in pari data”. Infatti, dal carattere inscindibile di vari accordi – a cui è riferita la clausola sopra citata – ma anche delle clausole di un accordo tra di loro, non si deduce direttamente il carattere essenziale e determinante di una singola clausola rispetto al testo complessivo di uno specifico accordo che la contenga.
6.4. Invero, ai fini dell'art. 1419, primo comma, c.c., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità, non è sufficiente che la singola clausola sia interconnessa, oppure costituisca un corpo unico ed inscindibile col resto dell'accordo. Occorre, altresì, che il suo contenuto abbia anche carattere determinante dell'accordo stesso, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa.
6.5. Pertanto, al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell'intero contratto, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto fosse stata inserita la clausola nulla (Cass n. 23950/2014).
6.6. La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto, oppure all'opposto, per il principio utile per inutile non vitiatur, la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà
9 delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito dalle parti medesime (Cass. n. 2314/2016). La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende dunque all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto.
6.7. Nel caso in esame tale valutazione di inscindibilità, non essendo desumibile come rilevato in precedenza dal contratto in esame, doveva essere addotta e provata dalla parte interessata ad ottenere l'annullamento dell'intero contratto, che sarebbe divenuto privo di interesse senza la clausola dichiarata nulla. Ed invero il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, primo comma, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola. Di conseguenza, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di dimostrare positivamente l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. n. 18794/2023).
6.8. Nel caso di specie, tuttavia, non ha assolto in alcun modo Controparte_1 all'onere di allegazione e prova che le competeva e tale affermazione non può pertanto ritenersi in contrasto con l'art. 1419 c.c. nei termini appena indicati, posto che tale carattere non era nemmeno desumibile dal contratto.
6.9. Ad ogni buon conto, in base al secondo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità della singola clausola non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
6.9.1. Pertanto, neppure nel caso in cui la clausola fosse stata determinante ai fini del regolamento contrattuale ai sensi dell'art. 1419, primo comma, c.c. sarebbe possibile pronunciare la nullità dell'intero contratto quando sia possibile sostituire la clausola nulla con norma imperativa di legge (secondo comma); e ciò in base al principio di conservazione del contratto, siccome si evince anche dall'art. 1339 c.c., secondo cui le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto anche in sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti.
6.9.2. Tutto ciò vale a prescindere dal giudizio delle parti sulla essenzialità della clausola nulla di cui all'art. 1419, primo comma, c.c.; a maggior ragione vale nella materia del lavoro, connotata da esigenze superiori di protezione del lavoratore e nel rapporto tra legge, contrattazione collettiva e contrattazione individuale, ispirata dalla regola dell'inderogabilità in peius del regolamento stabilito dalla legge.
7. Va riconosciuto, quindi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il diritto delle appellanti, a titolo di superiore orario svolto, alla retribuzione per le attività necessariamente funzionali alla prestazione (tempi di percorrenza all'interno del luogo di lavoro e attività propedeutiche all'accesso al computer e successive alla procedura di log-off).
7.1. Si ritiene di quantificare tale lasso di tempo, in conformità a quanto dedotto dalle lavoratrici, in 12 minuti giornalieri nel periodo dal 01/07/2013 al 09/03/2020 quanto a e nel periodo dal 01/07/2013 al 29/11/2022 quanto ad Parte_5 Pt_1
, , . Ciò sulla base di una
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_4
10 stima prudente e coerente, stante anche la difficile quantificabilità esatta degli stessi, dei tempi essenziali presumibilmente richiesti dalle operazioni dedotte in ricorso (nei termini in cui non sono state contestate dalla società appellata).
7.2. L'attendibilità della quantificazione effettuata dalle appellanti, trova riscontro, si osserva, anche nella genericità delle contestazioni effettuate a tale proposito, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, dalla società appellata, la quale si è limitata, in sostanza, a parte alcune contestazioni marginali sullo svolgimento di una piccola parte delle operazioni propedeutiche e successive alle procedure di log-in e log- off ed ad una mera contestazione dell'attendibilità di tale stima, senza nemmeno proporre una quantificazione alternativa.
7.3. Va, pertanto, riconosciuto il diritto delle lavoratrici appellanti a vedersi corrisposta la retribuzione per il lavoro straordinario dalle predette svolto nella misura di 12 minuti giornalieri nel periodo dal 01/07/2013 al 09/03/2020 quanto a Parte_5
e nel periodo dal 01/07/2013 al 29/11/2022 quanto a , Parte_1 Parte_2
, , , previo scomputo dei giorni di assenza
[...] Parte_3 Parte_4 dal luogo di lavoro (anche per svolgimento dell'attività lavorativa in smart working) e di ferie fruiti nei periodi indicati: va, inoltre, considerato il supplemento per il lavoro straordinario e occorre altresì tenere conto dello svolgimento dell'attività lavorativa in part time, con specifico riferimento a . Parte_5
7.4. Sulle somme così calcolate vanno, quindi, calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
7.5. E' infondata, in ultima analisi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società appellata con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, e ribadita nel presente giudizio, atteso che il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, ha chiarito che anche i rapporti di lavoro alle genuine dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” (quale è sicuramente non possono Controparte_1 essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024). 8. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_2 [...]
, della retribuzione per il lavoro Parte_3 Parte_4 Parte_5 straordinario dalle predette svolto nella misura di 12 minuti giornalieri nel periodo dal 01/07/2013 al 09/03/2020 quanto a e nel periodo dal 01/07/2013 al Parte_5
29/11/2022 quanto a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, previo scomputo dei giorni di assenza e di ferie fruiti nei periodi Parte_4
11 indicati, ed in applicazione dei criteri sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. 9. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza delle originarie ricorrenti in punto di quantificazione dei crediti, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellata, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria delle lavoratrici.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, , , della retribuzione per il
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 lavoro straordinario dalle predette svolto nella misura di 12 minuti giornalieri nel periodo dal 01/07/2013 al 09/03/2020 quanto a e nel periodo dal Parte_5
01/07/2013 al 29/11/2022 quanto a , Parte_1 Parte_2 [...]
, , previo scomputo dei giorni di assenza e di ferie fruiti Parte_3 Parte_4 nei periodi indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 4.000,00 e per il secondo in € 4.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico di Controparte_1
Roma, 10/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
12
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1289 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , rappresentate e difese, anche disgiuntamente ed in virtù
[...] Parte_5 di procure depositate in atti, dall'avv. Marco Petrocelli, dall'avv. Fabio Ponis e dall'avv. Alessandro Petrocelli e domiciliate presso lo studio dell'avv. Marco Petrocelli in Roma via Cassiodoro n. 6 Appellanti
E
in persona del procuratore speciale dott. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Marco Marazza e dall'avv. Domenico De Feo e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via delle Tre Madonne n. 8 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10260/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 20/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(quest'ultima con separato ricorso poi riunito), tutte dipendenti
[...] Controparte_1 addette al settore Caring, premesso che, con accordo del 27/03/2013,
[...] CP_1
ed i sindacati , e avevano convenuto nel
[...] CP_3 CP_4 CP_5 paragrafo 4 “Orario di lavoro” che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di
[...] avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui CP_6 sistemi informatici aziendali”, e dedotto che per effetto di tale clausola l'orario di lavoro era aumentato non meno di 12 minuti al giorno, hanno agito in giudizio contro
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “A) ritenuta la nullità, inefficacia e CP_1 inapplicabilità al ricorrente della clausola sull'orario dell'accordo 27.3.2013 sui
[...]
accertare e dichiarare che forma parte integrante dell'orario di lavoro quello CP_6 che intercorre dalla timbratura in entrata alla timbratura in uscita, registrata mediante la strisciata al tornello marcatempo posto all'ingresso dell'edificio al quale la ricorrente è addetta;
B) condannare pertanto la al pagamento, per il Controparte_1 superamento dell'orario ordinario, anche a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari ad un'ora di straordinario alla settimana, per il periodo 27.3.2013 – 9.3.2020, nella misura di € 4.507,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre agli ulteriori importi che matureranno sino alla data del ripristino dell'orario contrattuale. Con vittoria di spese ed onorari” (ricorso ); “A) ritenuta la nullità, Parte_5 inefficacia e inapplicabilità al ricorrente della clausola sull'orario dell'accordo 27.3.2013 sui accertare e dichiarare che forma parte integrante dell'orario di Controparte_6 lavoro quello che intercorre dalla timbratura in entrata alla timbratura in uscita, registrata mediante la strisciata al tornello marcatempo posto all'ingresso dell'edificio al quale le ricorrenti sono addette;
B) condannare pertanto la al Controparte_1 pagamento, per il superamento dell'orario ordinario, anche a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari ad un'ora di straordinario alla settimana, per il periodo 27.3.2013 – 29.11.2022, detratto il periodo in cui le lavoratrici hanno operato in regime di smart working, pari ai seguenti importi: - € 5.586,46; - Parte_1 Parte_2
€ 5.260,52; € 6.333,09; - € 6.056,42, oltre
[...] Parte_3 Parte_4 interessi e rivalutazione monetaria ed oltre agli ulteriori importi che matureranno sino alla data del ripristino dell'orario contrattuale. Con vittoria di spese ed onorari” (ricorso e . Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“rigetta le domande delle ricorrenti;
dichiara compensate le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice, richiamata la normativa vigente in materia di orario di lavoro ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria, e premessa la necessità di accertare nel caso concreto la natura eterodirezionata delle attività prodromiche descritte dalle ricorrenti, ha ritenuto carenti i ricorsi sotto il profilo delle
“specifiche deduzioni volte a delineare le modalità e la durata delle varie attività asseritamente svolte dal momento dell'inserimento del badge all'entrata a quello di registrazione sulla postazione, deduzioni indispensabili per l'accertamento richiesto, nonché per la verifica del tempo necessario per la loro attuazione”, rilevando in particolare che: a) quanto al tempo occorrente per percorrere il tragitto dall'entrata alla postazione, “non risulta svolta alcuna deduzione in ordine alla sottoposizione delle lavoratrici alla direzione e controllo del datore di lavoro durante il percorso;
al riguardo può ritenersi sussistente la sola condizione della presenza fisica sul luogo di lavoro, ma
2 non si rinvengono dati indicativi del fatto che durante tale tempo le lavoratrici siano a disposizione del datore di lavoro”; b) quanto alla durata temporale dello spostamento, vi è altresì genericità delle deduzioni, poiché non viene quantificata la durata, laddove le ricorrenti si sono limitate ad affermare che l'entrata dello stabilimento è “alquanto distante” dall'edificio dov'è situata la postazione di lavoro, senza specificare la distanza effettiva, ed a fornire un'indicazione di 12 minuti che peraltro comprende anche altre attività; c) anche “la descrizione delle altre attività (recupero delle cuffie per la ricezione delle telefonate, individuazione della postazione, avvio del terminale e inserimento della password), se pure significativa al fine della loro qualificabilità come prodromiche allo svolgimento della prestazione lavorativa, appare comunque connotata da profili di genericità”, non essendo chiaro, a fronte di contestazioni della controparte, ove le cuffie siano effettivamente riposte;
d) “neppure sono stati indicati i tempi necessari all'individuazione della postazione (anche qualora si volesse considerare pacifica l'affermazione secondo cui le ricorrenti non abbiano sempre avuto una postazione personale, dato comunque contestato dalla società), all'avvio del terminale e all'inserimento della password, sicché, anche in tal caso, le deduzioni svolte nei ricorsi si prospettano generiche”; e) “le lacune deduttive evidenziate si riflettono ovviamente anche sull'indicazione della durata complessiva di 12 minuti quale “tempo minimo” per lo svolgimento di tutte le attività menzionate, che non risulta ancorata a dati oggettivi e circostanze specificamente dedotte: le ricorrenti non hanno precisato il tempo occorrente per ciascuna delle azioni né spiegato con quali criteri abbiano determinato in 12 minuti il tempo totale per compierle”.
1.3 Ritenuta, pertanto, inammissibile la richiesta di procedere con l'interrogatorio formale e con la prova per testimoni, il Tribunale ha affermato che “l'arco temporale intercorrente tra il momento di ingresso e quello di registrazione non può essere considerato come tempo di lavoro;
conseguentemente - ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida” - le domande delle ricorrenti devono essere rigettate”.
2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello Parte_1
, , e , lamentando Parte_2 Parte_6 Parte_4 Parte_5
l'erroneità della gravata sentenza per aver il primo giudice: i) omesso di considerare che le attività per le quali è causa sono sempre state ricomprese nell'orario di lavoro contrattuale;
ii) errato nell'applicare la nozione legale di orario di lavoro;
iii) errato nel ritenere generici i capitoli di prova concernenti le attività svolte dall'ingresso in azienda all'inizio dell'orario retribuito;
iv) errato nell'escludere la eterodirezione, pur avendo accertato che le attività oggetto di causa erano propedeutiche alla prestazione e dovevano essere svolte nei locali aziendali;
v) omesso di indagare sulla nullità della clausola contrattuale concernente l'orario di lavoro degli addetti al;
vi) errato CP_6 nel desumere dalla pretesa incertezza sui tempi il rigetto della domanda, atteso che, trattandosi di uno stabile ampliamento dell'orario, a fronte della difficoltà di una precisa quantificazione, ben avrebbe potuto ricorrere ad una valutazione equitativa.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3 3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Si illustrano di seguito i motivi di appello, da trattare congiuntamente stante la loro stretta e reciproca connessione, in quanto tutti attinenti alla validità e applicabilità dell'accordo del 27/03/2013. 4.1. Con il primo motivo di gravame, le parti appellanti lamentano un omesso esame della situazione anteriore al 2013, sostenendo, in sintesi, che: i) il Tribunale ha omesso di considerare che sino al luglio 2013 tutte le operazioni oggetto del giudizio erano incluse nell'orario di lavoro e retribuite, e che dopo il luglio 2013 tali modalità di registrazione degli orari sono state mantenute per tutti gli impiegati che operano nelle stesse sedi aziendali, ma in Divisioni diverse dal , circostanze non contestate e CP_6 determinanti ai fini della decisione;
ii) per lunghi anni, e sino al luglio 2013, è stato considerato orario di lavoro, e debitamente retribuito, tutto il tempo compreso tra le due strisciate del badge, all'ingresso ed all'uscita dalla sede di lavoro: in tale lasso di tempo, che complessivamente doveva essere di 7 ore e 38, era pacificamente compreso il tempo occorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro, quello per recuperare gli strumenti di lavoro, e quello per avviare il computer e caricare i programmi, così come il tempo occorrente per spegnere il computer, riporre le cuffie telefoniche, e raggiungere l'uscita dallo stabilimento;
iii) dopo il luglio 2013, pacificamente nulla è mutato nelle concrete modalità della prestazione, all'inizio e al termine del turno, salvo che l'orario di 7 ore e 38 minuti decorre dall'inserimento nel programma della password individuale, e termina con la chiusura del programma, con evidente allungamento dell'orario di fatto osservato;
iv) la precedente inclusione di determinate attività nell'orario contrattuale lascia almeno presumere che siano attività di lavoro retribuibili, salva ovviamente la prova del contrario, che però in questo caso non è stata neppure offerta: si consideri che, nelle more della causa, come risulta dal comunicato aziendale del 07/08/2023, è stata “in via sperimentale” reintrodotta la misurazione dell'orario mediante la timbratura ai tornelli, riconducendo quindi nuovamente tutte le attività controverse all'orario di lavoro retribuito.
4.2. Il secondo motivo di gravame censura l'impugnata sentenza per violazione della normativa in materia di orario di lavoro, e sostiene che: i) il Tribunale ha violato e falsamente applicato la disciplina legale in materia di orario di lavoro perché non ha verificato se il tempo per il quale è causa potesse qualificarsi come periodo di riposo, se le attività svolte in tali periodi fossero preparatorie e prodromiche alla prestazione propriamente detta, anche se lo ha ritenuto implicito, ed ha ritenuto che la disciplina legale fosse liberamente derogabile dalla contrattazione collettiva;
ii) invero, nel nostro ordinamento, l'orario di lavoro è definito parallelamente al periodo di riposo, nel senso che quel che non rientra nell'uno è necessariamente l'altro: la Corte di Giustizia ha affermato che l'art. 2 della Direttiva 2003/88 definisce il periodo di riposo come qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
iii) anche qualora si escludesse che le attività per cui è causa sono comprese nell'orario di lavoro, è ancora necessario verificare se esse possano qualificarsi come periodo di riposo, tuttavia nei corridoi degli stabilimenti di produzione, nelle scale e negli ascensori non vi è alcuna possibilità per i lavoratori di dedicarsi ad attività personali, attinenti ai propri individuali interessi extralavorativi;
iv) la disciplina comunitaria dell'orario di lavoro è inderogabile da parte delle legislazioni nazionali, pertanto è escluso che la
4 contrattazione collettiva possa sottrarre dall'orario di lavoro segmenti di attività, che in base alla disciplina comunitaria vi sono invece inclusi e che, come nel caso di specie, sono sempre stati inclusi nell'orario e retribuiti;
v) non basta certo l'accordo sindacale del 27/03/2013 a giustificare la pretesa di di non retribuire il segmento CP_1 iniziale e quello finale della prestazione, senza che sia stato addotto e provato un qualche mutamento sostanziale nelle modalità della prestazione, tale da trasformare quel che da sempre era orario di lavoro in periodo di riposo;
vi) l'orario di lavoro, come definito dall'art. 1, comma 2°, d.lgs. n. 66/2003, comprende non solo il tempo in cui egli è applicato alle mansioni sue proprie, ma anche quello impiegato nell'espletamento di incombenze preliminari alla prestazione propriamente detta, tutte le volte che tali attività preliminari siano indispensabili, e che le loro modalità e tempi siano dettati dall'imprenditore, o siano comunque necessitate dalle sue scelte organizzative.
4.3. Con il terzo motivo di impugnazione le parti appellanti lamentano la mancata ammissione dei mezzi istruttori, motivata dal primo giudice sul rilievo della genericità delle deduzioni, sostenendo che, diversamente, le operazioni da svolgere, dopo l'ingresso in azienda e prima dell'avvio della registrazione dell'orario ufficiale, erano tutte analiticamente e niente affatto genericamente descritte, nei capitoli 7 e 9 del ricorso, ed in parte risultavano anche documentalmente.
4.4. Il quarto motivo di appello censura la gravata sentenza sul tema della sussistenza della eterodirezione, sostenendo, in sintesi, che: i) il primo giudice ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento della clausola contrattuale: tale domanda ha una sua autonoma valenza per le lavoratrici del , perché, a CP_6 prescindere dalla remunerazione delle prestazioni rese in passato oltre l'orario contrattale di 7 ore e 38 minuti, l'accertamento della nullità della clausola implica che, almeno per il futuro, essa non sia più applicata in danno degli addetti al;
ii) la CP_6 clausola non esclude che, prima e dopo la registrazione possano esservi attività, prodromiche, necessitate ed corrispondenti a direttive datoriali, ma stabilisce che comunque le stesse non sono computate nell'orario contrattuale e non sono retribuite: la nullità della clausola, per il suo contrasto con l'art. 2099 c.c. e 36 Cost., che impone di parametrare la retribuzione alla quantità del lavoro, è evidente;
iii) se invece si ritiene che la norma definisca l'orario di lavoro, come l'intervallo intercorrente tra la timbratura iniziale e quella finale apposta sul luogo di lavoro, la clausola è affetta da nullità, per il suo contrasto con la disposizione recata dall'art. 1 d.lgs. n. 66/2003; iv) il Tribunale ha del tutto omesso di indagare sulla dedotta nullità della disciplina dell'orario introdotta dagli accordi sindacali, ed ha altresì omesso di pronunciarsi sull'eccezione avversaria, secondo la quale tale declaratoria non era ammissibile ex art. 1419 c.c.
4.5. Con il sesto motivo di gravame le parti appellanti ribadiscono il proprio diritto alla retribuzione per l'orario lavorato, sostenendo che: i) il primo giudice, affermando che le attività per le quali è causa erano necessarie per rendere la prestazione, e che dovevano necessariamente svolgersi in sede, ha di fatto anche accertato che le appellanti, per ogni giorno di lavoro, hanno effettuato delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale;
ii) una volta accertato che l'orario di lavoro ordinario è stato necessariamente e sistematicamente allungato, il Tribunale non poteva esimersi dall'adeguare la retribuzione all'aumento dell'orario di lavoro, e/o comunque dall'affermare il diritto delle appellanti alla retribuzione per tale tempo;
iii) difatti, l'art. 36 della Costituzione infatti impone, con norma inderogabile, che la retribuzione sia
5 adeguata alla quantità del lavoro, il che implica che ad un aumento del tempo di lavoro deve necessariamente corrispondere un aumento della retribuzione, l'art. 2099 c.c. stabilisce che la retribuzione è commisurata al tempo di lavoro, e l'art. 2108 c.c. che ogni prolungamento dell'orario normale deve essere distintamente compensato, con una maggiorazione;
iv) il Tribunale, avendo accertato l'esistenza di prestazioni aggiuntive non retribuite, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c. 5. I motivi di appello, che, come accennato, verranno ora trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento nei seguenti termini.
5.1. Deve innanzitutto affermarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la nullità dell'accordo del 27/04/2013 e la qualificabilità come prestazione di lavoro dell'attività delle parti appellanti anteriore o successiva alle procedure di log-in e log- off, nei termini dedotti nel ricorso di primo grado.
5.2. Intende, infatti, il Collegio ribadire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie sul punto sovrapponibili (CdA Roma n. 10 del 10/4/2020, n. 4897 del 20/12/2022, n. 4162 del 28/11/2024, n. 4258 del 4/12/2024, n. 4525/2024).
5.3. Va premesso che la presente causa si inserisce nell'ambito di un vasto contenzioso che ha interessato l'accordo sindacale del 27/03/2013, che aveva previsto, tra l'altro, una diversa modalità di individuazione rispetto al passato dell'inizio della prestazione lavorativa del personale assegnato al servizio cd. , vale a dire non più dal Parte_7 momento dell'ingresso nella sede aziendale, ma dal momento di accesso alla postazione lavorativa e, segnatamente, dal momento del cd. log-in con il sistema informatico aziendale, effettuato dal dipendente presso la propria postazione di lavoro.
5.4. Non è contestato in atti che le lavoratrici appellanti, prima del luglio 2013, registrassero l'orario di entrata e di uscita ai tornelli posti all'ingresso dello stabilimento aziendale, mediante il badge personale in dotazione e che, dopo la predetta data, abbiano continuato a registrare l'orario di ingresso e di uscita con il badge, pur se l'attestazione dell'effettivo inizio e fine della prestazione avviene sulla base della registrazione on line e della relativa procedura di log-off, effettuata sulla propria postazione di lavoro.
5.5. Con verbale di accordo del 27/03/2013, sottoscritto dalle OO.SS. , CP_7 Cont
e unitamente al coordinamento delle e dalla , CP_8 CP_9 CP_1 era stato infatti previsto, nell'ambito della riorganizzazione delle divisioni
[...]
(presso cui prestavano servizio gli appellanti), che: “Al fine di consentire il CP_6 migliore allineamento della presenza con i flussi di traffico, le parti concordano che saranno utilizzati gli istituti per la gestione della flessibilità della prestazione lavorativa come di seguito individuati: l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
5.5.1. Il predetto accordo sindacale aveva, quindi, previsto una diversa modalità di individuazione, rispetto al passato, dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa del personale assegnato al servizio in questione, vale a dire non più dal momento dell'ingresso nella sede aziendale o dalla uscita dalla stessa, ma dal momento di accesso alla postazione lavorativa e segnatamente dal momento del cd. log-in con il sistema informatico aziendale, effettuato dal dipendente presso la propria postazione
6 di lavoro e, con riferimento al termine della prestazione, dal completamento delle operazioni di log-off.
5.6. Orbene, deduce sostanzialmente il gravame che anche il tempo trascorso all'interno della sede lavorativa, ed impiegato per raggiungere la propria specifica postazione di lavoro, per accedere al sistema informatico aziendale e per effettuare il percorso inverso debba essere qualificato come tempo di lavoro, con conseguente invalidità in parte qua dell'accordo sindacale in esame.
5.7. Tale prospettazione, vale a dire della computabilità di tutto il tempo trascorso all'interno della sede lavorativa come orario di lavoro, ha trovato di recente pieno riscontro in una serie di sentenze emesse dalla Suprema Corte proprio in ordine all'accordo sindacale oggetto del presente giudizio.
5.7.1. In tali arresti, che costituiscono ormai un orientamento del giudice di legittimità che deve essere considerato come consolidato, si è precisato che costituisce interpretazione corrente della normativa sull'orario di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88, quello secondo il quale il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
5.7.2. In tal senso è orientata la giurisprudenza costante della Suprema Corte, con posizione di recente ribadita proprio in relazione a vertenze promosse ai fini della computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, che rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27008/2023).
5.7.3. La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27799/2017; Cass. n. 12935/2018). In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (Cass. n. 13466/2017) il principio secondo cui
“ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
5.8. Nel caso in esame, come dedotto nel ricorso di primo grado senza specifica contestazione da parte della resistente, le lavoratrici appellanti, addette al CP_11 settore Caring e che svolgono mansioni di tecniche on line per la clientela Business nella sede in via Oriolo Romano, dopo la registrazione, mediante inserimento CP_1 del badge, ai tornelli siti all'ingresso dello stabilimento aziendale al piano terra, dovevano accedere alla sala nei piani superiori (circostanza non contestata) alla quale erano assegnate, recuperare la cuffia individuale per lo svolgimento del lavoro, presso appositi armadietti (o, come dedotto da , in un cassetto della scrivania della CP_1 postazione), raggiungere la postazione individuale (o reperire una postazione libera),
7 avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo l'effettuazione al terminale della procedura di log-off, erano tenute a riporre la cuffia ed a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge.
5.8.1. Vi è, quindi, un tempo di permanenza delle lavoratrici all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27/3/2013 ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche all'attività lavorativa in senso stretto svolta dalle appellanti, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, che per le operazioni connesse al recupero della strumentazione di lavoro, che deve essere conservata presso i locali aziendali, che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
5.9. Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato all'attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione, mentre, quanto alla sussistenza della eterodirezione, “la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico” (Cass. n. 13465/2017, cit.).
5.9.1. Anche in epoca recente - ed in un caso analogo - la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14843 del 28/05/2024) ha affermato che “Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico”, così confermando la sentenza della Corte di appello di Milano n. 782/2022 che, pronunciando sull'impugnativa proposta da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 2653/2021 che aveva accolto la domanda avanzata da lavoratrici addette al servizio , “aveva considerato eterodirette ed obbligatorie CP_6
l'effettuazione del tragitto dall'ingresso alla postazione informatica e ogni altra attività preliminare ai fini del "log in" e del "log out", poiché frutto delle decisioni del datore di lavoro riguardanti la struttura della propria sede, la collocazione della postazione di lavoro ed il percorso per raggiungerla, l'assegnazione di mansioni eseguibili solo tramite postazione telematica, la scelta del tipo di computer, la determinazione della procedura di sua accensione, l'orario esatto di inizio turno dinanzi alla postazione già inizializzata ed avviata all'uso”.
5.10. Non può del resto non rilevarsi come sia pacifico che fino al luglio 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione fosse considerato tempo di lavoro e fosse sempre stato retribuito in quanto incluso nell'orario di lavoro, che iniziava e terminava
8 mediante l'inserimento del badge rispettivamente all'entrata o all'uscita dai tornelli posti all'ingresso dello stabilimento aziendale. 6. Ne deriva, pertanto, la nullità parziale ex art. 1419 comma 2 c.c. del paragrafo 4 dell'Accordo collettivo del 27/03/2013 limitatamente alla clausola che esclude, ai fini retributivi e contributivi, il periodo di lavoro in cui gli appellanti sono stati a disposizione del datore di lavoro, per violazione dell'art. 1 comma 2 lett. a) d.lgs 2003 n. 66, quale disposizione inderogabile in peius trattandosi di prescrizioni minime derivanti dai vincoli comunitari.
6.1. Non può a tale proposito essere condiviso quanto prospettato dalla società appellante in ordine alla inscindibilità della clausola contestata con quelle ulteriori pattuite in sede di accordo sindacale, in quanto facenti parte di un complesso contesto di pattuizioni tra loro collegate ed interdipendenti.
6.2. Invero, essa non risulta minimamente fornita di elementi di prova, atteso che l'appellata non ha offerto alcun concreto elemento che induca a ritenere che senza detta clausola non avrebbe sottoscritto tale pattuizione, né una simile condizione o previsione risultava specificata nell'accordo sindacale.
6.3. L'appellata si limita infatti a dedurre come significativa la presenza in ciascuno degli accordi sottoscritti in data 27/3/2013 di una specifica clausola di inscindibilità secondo cui “il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data”, il che varrebbe, anche, a dimostrare la inscindibilità della clausola in questione.
6.3.1. In senso contrario si osserva, innanzitutto, che l'effettivo carattere inscindibile di una clausola contrattuale non può essere dedotto dalla riproduzione di una singola previsione.
6.3.2. Inoltre, e in ogni caso, il carattere di inscindibilità della clausola sull'orario di lavoro non potrebbe essere desunto dalla previsione sopra indicata, che si riferisce alla connessione tra i diversi “accordi sottoscritti in pari data”. Infatti, dal carattere inscindibile di vari accordi – a cui è riferita la clausola sopra citata – ma anche delle clausole di un accordo tra di loro, non si deduce direttamente il carattere essenziale e determinante di una singola clausola rispetto al testo complessivo di uno specifico accordo che la contenga.
6.4. Invero, ai fini dell'art. 1419, primo comma, c.c., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità, non è sufficiente che la singola clausola sia interconnessa, oppure costituisca un corpo unico ed inscindibile col resto dell'accordo. Occorre, altresì, che il suo contenuto abbia anche carattere determinante dell'accordo stesso, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa.
6.5. Pertanto, al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell'intero contratto, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto fosse stata inserita la clausola nulla (Cass n. 23950/2014).
6.6. La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto, oppure all'opposto, per il principio utile per inutile non vitiatur, la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà
9 delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito dalle parti medesime (Cass. n. 2314/2016). La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende dunque all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto.
6.7. Nel caso in esame tale valutazione di inscindibilità, non essendo desumibile come rilevato in precedenza dal contratto in esame, doveva essere addotta e provata dalla parte interessata ad ottenere l'annullamento dell'intero contratto, che sarebbe divenuto privo di interesse senza la clausola dichiarata nulla. Ed invero il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, primo comma, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola. Di conseguenza, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di dimostrare positivamente l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. n. 18794/2023).
6.8. Nel caso di specie, tuttavia, non ha assolto in alcun modo Controparte_1 all'onere di allegazione e prova che le competeva e tale affermazione non può pertanto ritenersi in contrasto con l'art. 1419 c.c. nei termini appena indicati, posto che tale carattere non era nemmeno desumibile dal contratto.
6.9. Ad ogni buon conto, in base al secondo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità della singola clausola non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
6.9.1. Pertanto, neppure nel caso in cui la clausola fosse stata determinante ai fini del regolamento contrattuale ai sensi dell'art. 1419, primo comma, c.c. sarebbe possibile pronunciare la nullità dell'intero contratto quando sia possibile sostituire la clausola nulla con norma imperativa di legge (secondo comma); e ciò in base al principio di conservazione del contratto, siccome si evince anche dall'art. 1339 c.c., secondo cui le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto anche in sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti.
6.9.2. Tutto ciò vale a prescindere dal giudizio delle parti sulla essenzialità della clausola nulla di cui all'art. 1419, primo comma, c.c.; a maggior ragione vale nella materia del lavoro, connotata da esigenze superiori di protezione del lavoratore e nel rapporto tra legge, contrattazione collettiva e contrattazione individuale, ispirata dalla regola dell'inderogabilità in peius del regolamento stabilito dalla legge.
7. Va riconosciuto, quindi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il diritto delle appellanti, a titolo di superiore orario svolto, alla retribuzione per le attività necessariamente funzionali alla prestazione (tempi di percorrenza all'interno del luogo di lavoro e attività propedeutiche all'accesso al computer e successive alla procedura di log-off).
7.1. Si ritiene di quantificare tale lasso di tempo, in conformità a quanto dedotto dalle lavoratrici, in 12 minuti giornalieri nel periodo dal 01/07/2013 al 09/03/2020 quanto a e nel periodo dal 01/07/2013 al 29/11/2022 quanto ad Parte_5 Pt_1
, , . Ciò sulla base di una
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_4
10 stima prudente e coerente, stante anche la difficile quantificabilità esatta degli stessi, dei tempi essenziali presumibilmente richiesti dalle operazioni dedotte in ricorso (nei termini in cui non sono state contestate dalla società appellata).
7.2. L'attendibilità della quantificazione effettuata dalle appellanti, trova riscontro, si osserva, anche nella genericità delle contestazioni effettuate a tale proposito, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, dalla società appellata, la quale si è limitata, in sostanza, a parte alcune contestazioni marginali sullo svolgimento di una piccola parte delle operazioni propedeutiche e successive alle procedure di log-in e log- off ed ad una mera contestazione dell'attendibilità di tale stima, senza nemmeno proporre una quantificazione alternativa.
7.3. Va, pertanto, riconosciuto il diritto delle lavoratrici appellanti a vedersi corrisposta la retribuzione per il lavoro straordinario dalle predette svolto nella misura di 12 minuti giornalieri nel periodo dal 01/07/2013 al 09/03/2020 quanto a Parte_5
e nel periodo dal 01/07/2013 al 29/11/2022 quanto a , Parte_1 Parte_2
, , , previo scomputo dei giorni di assenza
[...] Parte_3 Parte_4 dal luogo di lavoro (anche per svolgimento dell'attività lavorativa in smart working) e di ferie fruiti nei periodi indicati: va, inoltre, considerato il supplemento per il lavoro straordinario e occorre altresì tenere conto dello svolgimento dell'attività lavorativa in part time, con specifico riferimento a . Parte_5
7.4. Sulle somme così calcolate vanno, quindi, calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
7.5. E' infondata, in ultima analisi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società appellata con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, e ribadita nel presente giudizio, atteso che il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, ha chiarito che anche i rapporti di lavoro alle genuine dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” (quale è sicuramente non possono Controparte_1 essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024). 8. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_2 [...]
, della retribuzione per il lavoro Parte_3 Parte_4 Parte_5 straordinario dalle predette svolto nella misura di 12 minuti giornalieri nel periodo dal 01/07/2013 al 09/03/2020 quanto a e nel periodo dal 01/07/2013 al Parte_5
29/11/2022 quanto a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, previo scomputo dei giorni di assenza e di ferie fruiti nei periodi Parte_4
11 indicati, ed in applicazione dei criteri sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. 9. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza delle originarie ricorrenti in punto di quantificazione dei crediti, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellata, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria delle lavoratrici.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, , , della retribuzione per il
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 lavoro straordinario dalle predette svolto nella misura di 12 minuti giornalieri nel periodo dal 01/07/2013 al 09/03/2020 quanto a e nel periodo dal Parte_5
01/07/2013 al 29/11/2022 quanto a , Parte_1 Parte_2 [...]
, , previo scomputo dei giorni di assenza e di ferie fruiti Parte_3 Parte_4 nei periodi indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 4.000,00 e per il secondo in € 4.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico di Controparte_1
Roma, 10/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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