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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.16930 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. ANTONIO GALLACE Parte_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico
Contro
con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29 CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 16930/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni : CP_1
In via principale Accertare e dichiarare l'illegittimità delle posizioni indicate nell'invito alla regolarizzazione notificato in data 16.04.2024 ed impugnato unitamente alle pretese sottese, azionato dall' nei confronti della ricorrente CP_2
per gli anni 2013/2014, per mancata conoscenza legale degli stessi e quand'anche regolarmente notificati, ormai inesorabilmente estinti per intervenuta prescrizione dei tributi richiesti oggetto di impugnazione;
Per l'effetto, dichiarare nulle e/o annullare, per quanto di Sua competenza, i seguenti Tributi afferenti le posizioni che seguono: Posizione n.: 20665103 CP_1
TRIBUTI inerenti l'anno 2014/01 (€ 1334,09); Posizione n: 20665103 CP_1
inerenti l'anno 2014/01 (€ 1339,88); n° Posizione 20665103 CP_3 CP_1
inerenti l'anno 2014/01 (€ 1345,54); n° Posizione 20665103 CP_4 inerenti l'anno 2014/01 (€ 1351,65); n° Posizione 20665103 CP_3 CP_1
inerenti l'anno 2013/01 (€ 1448,18); n° Posizione 20665103 CP_4
inerenti l'anno 2014/01 (€ 1453,60); n° Posizione 20665103 CP_3 CP_1
inerenti l'anno 2014/01 (€ 1459,45); n° Posizione 20665103 CP_4
inerenti l'anno 2014/01 (€ 2.781,13). Per un totale di € 12.513,52. CP_4
Tutti di competenza di questo Giudice e ormai non più esigibili;
Condannare parte convenuta alla refusione di spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio con distrazione in favore del costituito procuratore – difensore ex art. 93 CPC che si dichiara antistatario.
Esponeva la ricorrente di aver ricevuto un sollecito alla regolarizzazione dei seguenti tributi: Posizione n° 20665103 TRIBUTI inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_1
1.334,00); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
1339,88); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
1345,54); n° Posizione 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_3 CP_1
1351,65); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2013/01 (€ CP_4
1448,18); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
1453,60); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
1459,45); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
2781,13). Per un totale di 12.513,52.
La parte ricorrente deduceva che tutti i tributi erano prescritti e che degli stessi non aveva avuto alcuna conoscenza legale, perché mai richiesti.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che la contestazione era originata a CP_1
seguito dell'invito a regolarizzare n. del 15/04/2024 ai fini del CP_5
rilascio Durc in cui, oltre ai debiti effettivamente esistenti ed esigibili, erano stati erroneamente richiesti anche quelli del 2013 e 2014 oggetto del ricorso;
che , a seguito di rateizzazione del debito effettivamente esistente ed esigibile per la gestione commercianti, il Durc era stato poi istruito positivo in data 14/05/2024.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La parte ricorrente, alla odierna udienza, dichiarava di aderire alla cessazione della materia del contendere, chiedendo, però, la condanna dell' alle spese di CP_1
lite.
Giusta richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, rilevato che l' ha dato atto che erano stati CP_1
erroneamente richiesti anche i contributi relativi al 2013 e 2014, ormai non più esigibili, vanno posti a carico dell' soccombente . CP_6
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1
spese dki lite che liquida complessivamente in € 2.100,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5.6. 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.16930 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. ANTONIO GALLACE Parte_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico
Contro
con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29 CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 16930/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni : CP_1
In via principale Accertare e dichiarare l'illegittimità delle posizioni indicate nell'invito alla regolarizzazione notificato in data 16.04.2024 ed impugnato unitamente alle pretese sottese, azionato dall' nei confronti della ricorrente CP_2
per gli anni 2013/2014, per mancata conoscenza legale degli stessi e quand'anche regolarmente notificati, ormai inesorabilmente estinti per intervenuta prescrizione dei tributi richiesti oggetto di impugnazione;
Per l'effetto, dichiarare nulle e/o annullare, per quanto di Sua competenza, i seguenti Tributi afferenti le posizioni che seguono: Posizione n.: 20665103 CP_1
TRIBUTI inerenti l'anno 2014/01 (€ 1334,09); Posizione n: 20665103 CP_1
inerenti l'anno 2014/01 (€ 1339,88); n° Posizione 20665103 CP_3 CP_1
inerenti l'anno 2014/01 (€ 1345,54); n° Posizione 20665103 CP_4 inerenti l'anno 2014/01 (€ 1351,65); n° Posizione 20665103 CP_3 CP_1
inerenti l'anno 2013/01 (€ 1448,18); n° Posizione 20665103 CP_4
inerenti l'anno 2014/01 (€ 1453,60); n° Posizione 20665103 CP_3 CP_1
inerenti l'anno 2014/01 (€ 1459,45); n° Posizione 20665103 CP_4
inerenti l'anno 2014/01 (€ 2.781,13). Per un totale di € 12.513,52. CP_4
Tutti di competenza di questo Giudice e ormai non più esigibili;
Condannare parte convenuta alla refusione di spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio con distrazione in favore del costituito procuratore – difensore ex art. 93 CPC che si dichiara antistatario.
Esponeva la ricorrente di aver ricevuto un sollecito alla regolarizzazione dei seguenti tributi: Posizione n° 20665103 TRIBUTI inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_1
1.334,00); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
1339,88); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
1345,54); n° Posizione 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_3 CP_1
1351,65); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2013/01 (€ CP_4
1448,18); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
1453,60); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
1459,45); Posizione n° 20665103 inerenti l'anno 2014/01 (€ CP_4
2781,13). Per un totale di 12.513,52.
La parte ricorrente deduceva che tutti i tributi erano prescritti e che degli stessi non aveva avuto alcuna conoscenza legale, perché mai richiesti.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che la contestazione era originata a CP_1
seguito dell'invito a regolarizzare n. del 15/04/2024 ai fini del CP_5
rilascio Durc in cui, oltre ai debiti effettivamente esistenti ed esigibili, erano stati erroneamente richiesti anche quelli del 2013 e 2014 oggetto del ricorso;
che , a seguito di rateizzazione del debito effettivamente esistente ed esigibile per la gestione commercianti, il Durc era stato poi istruito positivo in data 14/05/2024.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La parte ricorrente, alla odierna udienza, dichiarava di aderire alla cessazione della materia del contendere, chiedendo, però, la condanna dell' alle spese di CP_1
lite.
Giusta richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, rilevato che l' ha dato atto che erano stati CP_1
erroneamente richiesti anche i contributi relativi al 2013 e 2014, ormai non più esigibili, vanno posti a carico dell' soccombente . CP_6
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1
spese dki lite che liquida complessivamente in € 2.100,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5.6. 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini