Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3200/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale redatto ai sensi dell'art. 127 ter cpc e contestuale sentenza ex art. 281 sexies cpc
Il Giudice, dott.ssa Laura Martano rilevato che con provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza, ai sensi dell'art 127 ter cpc mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” redatti nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
preso atto del deposito di note scritte ai fini di udienza da parte del procuratore dell'appellante che ha Controparte_1 concluso riportandosi agli atti;
ritenuto di decidere la causa, come già calendarizzato nella precedente udienza, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., mediante deposito del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito redatti. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
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r.g.a.c.
TRA
, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MADDALUNA GIACOMO,
, presso il cui studio sito in S. Maria Capua C.F._1
Vetere, alla via Fosse Ardeatine 73 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa nel Controparte_2 C.F._2 giudizio di I grado dall'avv. Domenica Mosca (C.F.
e dall'avv. IO OR (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliata in Procida alla via C.F._4
Lungomare C. Colombo n. 6
APPELLATA CONTUMACE
E
, , in persona del Presidente p.t., con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Napoli alla via S. Lucia 81
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_1
n. 38/2024, emessa dal Giudice di Pace di Procida, e pubblicata in data
18 gennaio 2024, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_2
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10020130004531757000, relative ad omesso versamento CP_4
Automobilistica anno 2008, condannando l'odierna appellante, in solido con la alla refusione delle spese processuali in Controparte_3 favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) difetto di giurisdizione;
b) incompetenza territoriale;
c) inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo;
d) erronea valutazione riguardo la prova della notifica della cartella esattoriale;
e) erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva al Giudice, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice di Pace di Procida in favore della CTP competente per territorio;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'incompetenza del
Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore; ancora in via gradata, chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; nonché chiedeva di accertare e dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione e la condanna di controparte alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in proprio favore.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le parti appellate.
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L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie
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riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della . Controparte_5
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di 4
legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella esattoriale) per un credito tributario ( CP_4
Automobilistica), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 3200/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il giudice Controparte_2 tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
e della delle Parte_1 Controparte_3 spese del primo grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna parte
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in euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA;
• condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...] delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida in euro 462,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA;
Napoli, 20.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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